Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, nel caso di cronaca giudiziaria, il giornalista che riporti un fatto emergente da un processo come fatto realmente accaduto ha il dovere di effettuare i necessari controlli di veridicità circa il fatto stesso e, se si limita alla diffusione della notizia dell'adozione di un provvedimento giudiziario, deve accertare la reale sussistenza del provvedimento medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 44522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44522 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2008
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3799
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 022125/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV EN, N. IL 17/03/1953 P.C.;
in proc.
contro
:
2) IR NE N. IL 03/03/1961 imp. non ricorrente;
3) TI DR N. IL 02/02/1957 imp. non ricorrente;
avverso SENTENZA del 29/02/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. POLIZI DI SORRENTINO E. in sost. dell'Avv. Cardinale.
Udito il difensore Avv. Randazzo in sost. Avv. Larni. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione in veste di parte civile ed ai soli effetti civili ex art. 576 c.p.p., AR RE, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 29 febbraio 2008 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, assolutoria nei confronti di CA MO e TI LE.
L'originaria accusa era quella, per il CA, di avere leso l'onore e la reputazione di esso RE AR pubblicando, sul quotidiano "La Provincia" del 10 febbraio 1999, un articolo nel quale gli attribuiva, in veste di legale rappresentante della s.r.l. OM, il coinvolgimento in attività di stampa di magliette calcistiche contraffatte.
Il TI era stato invece tratto a giudizio quale direttore responsabile, con riferimento alla ipotesi colposa di omissione di controllo ex art. 57 c.p.. Il Tribunale aveva pronunciato sentenza assolutoria nei confronti del giornalista CA per "non avere commesso il fatto", non essendo risultato l'autore materiale dell'articolo. Nei riguardi del TI, invece, la pronuncia assolutoria era perché "il fatto non costituisce reato".
La Corte d'appello, pur apprezzando la maturazione del termine prescrizionale, ripercorreva i punti sollevati dall'appellante per valutare la esistenza della causa di proscioglimento nel merito, comunque prevalente ex art. 129 c.p.p.. E concludeva in senso affermativo, confermando il ricorrere di tutti i requisiti della esimente del diritto di cronaca, nella forma putativa. Deduce il ricorrente:
1) la illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici dell'appello si sarebbero riportati alla sentenza di primo grado rilevando la assenza del carattere della novità delle emergenze sottolineate con i motivi di appello;
2) la violazione dell'art. 595 c.p. e art. 51 c.p. e art. 27 Cost. per avere, la Corte, ritenuto che l'interesse pubblico alla notizia potesse giustificare la pubblicazione del nominativo della azienda del AR nella illustrazione della attività di indagine svolte dalla PG: poiché la cronaca giudiziaria avrebbe legittimato, al più, la diffusione della notizia in generale sull'avvio del procedimento penale, la Corte di merito, nel ritenere scriminata anche la pubblicazione del nome della azienda coinvolta, aveva erroneamente legittimato una condotta che esulava dal detto diritto di cronaca;
3) la illogicità della motivazione sulla derivazione della notizia da una fonte qualificata (conferenza della GdF), derivazione che la Corte di merito faceva apparire come riconosciuta anche dalla difesa della parte civile. Laddove, invece, la tesi da questa sostenuta era stata quella di avere, l'articolista, affermato come vero un fatto (coinvolgimento della società del AR in una attività di falsificazione dal fatturato miliardario) che costituiva soltanto oggetto di una ipotesi investigativa della Guardia di finanza, ipotesi oltretutto non convalidata in seguito dal Tribunale del riesame;
4) la illogicità della motivazione e il travisamento del fatto per avere la Corte sostenuto che gli imputati si erano avvalsi, quali fonti qualificate, del dispaccio Ansa e del comunicato della GdF mentre le prove testimoniali raccolte e le stesse dichiarazioni dell'imputato CA avevano fatto esclusivo riferimento alla sola prima fonte citata;
5) la violazione degli artt. 595 e 51 c.p., per avere, i giudici dell'appello, superato i limiti della cronaca giudiziaria, così come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo riconosciuto che il giornalista anziché limitarsi a diffondere la notizia degli atti di indagine e quindi della mera formulazione di una ipotesi accusatoria da parte degli organi della PG, senza alcuna prudenza aveva definito la OM una azienda coinvolta nelle contraffazione di capi di abbigliamenti delle squadre di calcio. Inoltre la stessa Corte di merito aveva ritenuto sufficiente a scriminare il giornalista anche l'errore che non sia il risultato di una "grossolana negligenza" mentre gli arresti della giurisprudenza di legittimità sono tutti nel senso di pretendere che il giornalista, anche quando pubblichi un comunicato stampa di terzi, sia tenuto ad accertare la verità della dichiarazione medesima, senza effettuare aggiunte o accostamenti che diano luogo ad una notizia ulteriore rispetto a quella della fonte. Nella specie, tra l'altro, alla notizia della indagine diffusa dalla Gdf, era stato aggiunto quantomeno il nome del AR, non menzionato dalla PG;
in terzo luogo difetterebbe nella specie il requisito della "continenza" delle espressioni utilizzate, invece irriverenti e sprezzanti.
La difesa degli imputati faceva pervenire a sua volta una memoria nella quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso in parte per manifesta infondatezza dei motivi e in parte perché basato su ragioni diverse da quelle che possono farsi valere in sede di legittimità. In particolare, sotto tale ultimo profilo, poneva in evidenza come la parte civile ricorrente si fosse limitata a contestare apoditticamente le valutazioni riservare al giudice del merito il quale invece aveva reso noto il percorso, logico e completo, seguito per evidenziare la sussistenza di tutti i requisiti della esimente del diritto di cronaca.
In particolare, la pubblicazione del nominativo della società OM come soggetto di riferimento del comunicato della Gdf, non costituiva motivo di responsabilità per diffamazione ma doveva ritenersi compreso nel diritto di cronaca anche perché, come dimostrato dalle prove testimoniali, esso era noto ai giornalisti presenti alla conferenza stampa.
Il fatto poi che successivi provvedimenti giurisdizionali non avessero confermato in toto la indagine della Gdf doveva ritenersi irrilevante ai fini della sussistenza della scriminante, la quale va valutata in relazione al situazione esistente all'atto della pubblicazione dell'articolo.
La individuazione della fonte dalla quale la notizia pubblicata era stata tratta costituiva inoltre motivo di accertamento documentale da parte della Corte e non era decisivo, al riguardo, l'esito delle prove testimoniali.
La Corte aveva, in altri termini, affermato la sostanziale corrispondenza tra il comunicato della Gdf e il testo dell'articolo, cosicché le differenze evidenziate dalla difesa della PC, riguardanti fatti del tutto marginali (se cioè oggetto della falsificazione fossero magliette o transfer) risulterebbero irrilevanti ai fini che ci occupano. E ciò anche in ragione del fatto che la notizia voluta diffondere era quella del coinvolgimento della ditta OM in attività collegata alla realizzazione delle magliette di squadre di calcio.
Il ricorso è infondato, come sottolineato anche dal Procuratore Generale di udienza, e deve essere rigettato.
I motivi di ricorso, tendenti tutti ad ottenere il riconoscimento della insussistenza della esimente del diritto di cronaca, sono evidentemente privi di rilievo nei confronti del CA, a suo tempo assolto "per non avere commesso il fatto".
Tale verdetto, implicante il riconoscimento della estraneità dell'imputato rispetto alla condotta tipica ex art. 595 c.p., che si assume commessa da terzi, e confermato pur in presenza di motivi di appello proprio sul punto, non risulta ulteriormente gravato con i motivi di ricorso, sicché è da ritenersi che la tesi della parte civile, sulla inesistenza della causa di giustificazione atta a scriminare la condotta penalmente rilevante, non potrebbe riguardare il CA, dichiarato estraneo, con decisione che sul punto è passata in giudicato, rispetto alla condotta contestatagli. Per quanto concerne la posizione di TI, si osserva che i motivi di ricorso sono infondati.
Il primo motivo di ricorso è, invero, manifestamente infondato dal momento che la pronuncia impugnata non si risolve in un mero richiamo alla sentenza di primo grado, che pure conferma.
Viceversa - e ferma comunque la non illegittimità, in linea di principio, della motivazione per relationem della sentenza di appello (v. rv 229299) - alla affermazione preliminare di piena condivisione della sentenza del Tribunale, la Corte ha fatto seguire una attenta e completa disamina delle censure mosse dall'appellante. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Esso coglie invero una infelice espressione del giudice del merito nella parte della motivazione ove si legge che l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati avrebbe reso legittima, sotto il profilo del diritto di cronaca, la diffusione della notizia di un fatto non ancora accertato.
In realtà, la lettura della motivazione nel suo complesso, rende evidente che la Corte di merito si è trovata preliminarmente ad affrontare, ai fini della verifica della esistenza del diritto di cronaca, il profilo dell'interesse sociale alla notizia" che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unite (rv 159240; rv 219651) rappresenta uno degli aspetti fondanti della scriminante assieme a quello della verità del fatto e della continenza delle espressioni.
Ed ha dato atto del ricorrere, nel caso di specie, di detto requisito anche in ragione degli elevati interessi economici sottesi al mercato dei capi di abbigliamento di tipo calcistico.
Invece, il riferimento alla mancanza di un accertamento giudiziale è servito ai giudici del merito soltanto per argomentare - del tutto legittimamente - che anche l'oggetto della attività di PG presenta rilevante interesse pubblico e può costituire oggetto di diritto di cronaca pure in mancanza di una pronuncia definitiva del giudice sul merito della indagine stessa.
Si tratta di un apprezzamento in punto di fatto, non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità, in linea del resto con il tenore del ricorso nel quale non si pone in discussione lo specifico profilo da ultimo trattato.
Con il terzo e il quinto motivo di ricorso, poi, la parte civile ricorrente in sostanza lamenta che nella sentenza impugnata si sarebbe fatto un uso scorretto della scriminante della esimente putativa del diritto di cronaca, non avendo tenuto conto, i giudici, che la fonte, pur qualificata, della notizia pubblicata aveva diffuso soltanto gli esiti di una attività investigativa mentre, nell'articolo, il fatto del coinvolgimento della società OM nelle attività di falsificazione era presentato come reale ed effettivo.
Tali doglianze, pur apprezzabili in linea di principio, appaiono infondate nel caso concreto.
È nota la giurisprudenza di questa Corte che ha posto in evidenza come la cronaca giudiziaria sia lecita quando consista nel dare notizia di un "provvedimento giudiziario" in sè ovvero nel riferire o commentare l'attività investigativa o giurisdizionale. La stessa giurisprudenza aggiunge che quando, però, le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengono utilizzate dall'autore del pezzo per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella prospettazione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (rv 239163). E ancora, si è rilevato che è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte.
La cronaca giudiziaria è infatti lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti (rv 232134).
Tali ultime affermazioni non si attagliano però alla fattispecie in esame nella quale, come si legge anche nella sentenza di primo grado (pag. 3), l'articolo in questione aveva dato atto del sequestro operato dal Nucleo della Polizia Tributaria di Prato di materiale utile per la contraffazione, su magliette, di simboli relativi a squadre di calcio - notizia diramata in un comunicato stampa della Gdf - e il giudice aveva anche attestato la piena "corrispondenza tra il contenuto di quanto esposto nel comunicato della Guardia di finanza e quello dell'articolo incriminato".
In altri termini, la notizia del "sequestro di Pg" è in sè espressiva di una attività che ha il connotato intrinseco della provvisorietà, essendo destinata al controllo della autorità giudiziaria, sicché va ritenuto scriminato l'autore di un pezzo nel quale, pur narrandosi i particolari di una condotta avente rilevanza penale - indubbiamente offensivi - si forniscono elementi circostanziali atti a porre il lettore di normale avvedutezza nella condizione di comprendere che tale condotta è comunque soltanto l'oggetto di una attività investigativa destinata ad avere sviluppi. Nel caso della cronaca giudiziaria, in ultima analisi, se il giornalista riporta un fatto riguardante attività processuale e lo rilancia come fatto realmente verificatosi, va esente da responsabilità per il reato di diffamazione quando dia prova della verità storica del fatto stesso. Comunque, egli è tenuto ad effettuare e dimostrare i necessari controlli di veridicità prima di pubblicare la notizia. Quando però egli si limiti non a rilanciare la notizia del fatto ma a dare atto in concreto - indipendentemente dalla tecnica narrativa ed espositiva utilizzate - della adozione del provvedimento giudiziario ad esso relativo, la notizia che egli diffonde non è più quella del fatto in sè, ma quella che concerne la esistenza del provvedimento giudiziario.
In tale prospettiva, la prova della veridicità del fatto può riguardare anche soltanto la effettiva adozione del provvedimento giudiziario e non anche la verità del fatto presupposto poiché la notizia riguarda le conclusioni e le ipotesi degli organi investigativi.
In tale prospettiva appaiono ultronei i motivi riguardanti i limiti individuati dalla giurisprudenza in tema di ricorso ad una "fonte qualificata" e alla mancata divulgazione, da parte della Gdf, del nome della società della persona offesa.
Del tutto generiche, d'altra parte, sono le censure in tema di assunta "incontinenza" del linguaggio, essendosi osservato da parte del ricorrente che i toni e le espressioni appaiono obiettivamente irriverenti, gratuitamente offensivi e sprezzanti. L'accertamento sulla qualità delle espressioni adoperate è proprio del giudice del merito perché attiene alla valutazione di elementi di fatto mediante un ragionamento che può essere censurato sotto il profilo del vizio della motivazione, rispettando i criteri di specificità della doglianza.
Nella specie, come detto, la censura è generica e non aggredisce in modo puntuale uno o più passaggi logici della motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008