Sentenza 18 settembre 1997
Massime • 1
In tema di omissione di referto, il dolo consiste nella conoscenza da parte del sanitario di tutti gli elementi del fatto per il quale egli ha prestato la propria opera, dai quali può desumersi in termini di possibilità la configurabilità di un delitto perseguibile d'ufficio, e dalla coscienza e volontà di omettere o ritardare di riferirne all'autorità giudiziaria o ad altra autorità indicata nell'art. 361 cod. pen.. Ne consegue che il reato non è realizzato allorché il sanitario, nonostante una rappresentazione oggettivamente erronea della non perseguibilità d'ufficio del fatto esaminato, abbia comunque valutato compiutamente le risultanze di cui egli poteva concretamente disporre, alla luce delle quali sia confortata la ritenuta insussistenza possibilistica di un delitto perseguibile d'ufficio. (Fattispecie nella quale è stato escluso il dolo del delitto di omissione di referto in capo a un medico che aveva visitato un paziente che aveva riportato lesioni personali giudicate guaribili in oltre quaranta giorni a seguito di caduta da una scala nell'ambito del proprio lavoro, essendosi giudicato che le circostanze del fatto erano tali da rendere configurabile solo in termini del tutto ipotetici il reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen., perseguibile d'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/1997, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 18 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 18/09/1997
1. Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
" Eugenio ALIARI " N.1158
" Antonio Stefano AGRÒ " REGISTRO GENERALE
" Francesco SERPICO " N.14120/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Mantova
avverso la sentenza del Pretore di Mantova sez. dist.ta di Gonzaga in data 13-02-1997 con la quale IL IC veniva assolto dal reato di cui all'art. 365 c.p. perché il fatto non sussiste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F.SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale Dr. Vincenzo VERDEROSA che ha concluso per: Annullamento con rinvio (alla Corte di Appello di Brescia ex art. 569 co.4^ c.p.p.);
O S S E R V A
Con sentenza del Pretore di Mantova sez. dist.ta di Gonzaga in data 13-02-1997,LO MI veniva assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 365 C.P., per avere omesso di riferire alla Autorità Giudiziaria od alla Polizia Giudiziaria, la esistenza di reati di lesioni colpose gravi o gravissime a seguito di infortunio sul lavoro ex art. 590 co.2^ e 3^ c.p.; delitto procedibile d'ufficio, della cui possibile sussistenza veniva a conoscenza, nell'esercizio della professione sanitaria, quale medico di base del servizio sanitario nazionale, visitando il paziente AZ IO in data 2-8-1991 per le lesioni subite in infortunio sul lavoro del giorno 28-6-1991 e prognosticandogli una malattia o, comunque, un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 gg. o un'invalidità permanente rilevante. In particolare il decidente rilevava che, ex art. 365 C.P., il sanitario è tenuto ad un giudizio della possibilità, in concreto che il caso esaminato sia riferibile a reato perseguibile d'ufficio, attraverso una valutazione diesso nella sua obbiettività, riferibile alla natura delle lesioni ed alle informazioni in merito dategli dal paziente, dai familiari e dalle persone che conoscono i fatti e, pertanto non deve effettuare una indagine tecnico - giuridica sul caso, attività riservata ex lege al solo giudice.
Si precisava in sentenza che, in tema di lesioni colpose per infortunio sul lavoro, oltre al superamento della soglia dei 40 gg., deve concorrere una violazione delle norme antinfortunistiche da parte di terzi, indagine che il sanitario non è tenuto a fare se non alla luce dei dati offertigli in concreto dal tipo di lesioni e dalle dichiarazioni del paziente e delle persone presenti al fatto;
costoro avevano rappresentato, nella specie, al sanitario la possibilità di un fatto accidentale (caduta da una scala da altezza irrilevante, per perdita di equilibrio),con relativa esclusione di un fatto reato perseguibile d'ufficio e conseguente insussistenza del fatto ascritto all'imputato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Mantova deducendo a motivi la erronea applicazione della legge penale.
In particolare il ricorrente ha rilevato che il fatto che l'incidente fosse avvenuto in occasione di attività dipendente del AZ e la natura delle lesioni (frattura, del polso destro) fosse compatibile con la caduta da una scala, era sufficiente a fornire al sanitario perseguibile d'ufficio, potendo esservi la probabilità della violazione di legge antinfortunio.
Argomentare in contrario, ad avviso del ricorrente, equivarrebbe in concreto "all'abolitio criminis" dell'art. 365 c.p.. Il ricorso fondato e va rigettato.
Ed invero, giova ribadire, in tema di art. 365 c.p., che, sotto il profilo oggettivo, trattasi di reato di pericolo e non di danno e per stabilire se il caso in merito al quale il sanitario ha prestato la propria opera o assistenza possa presentare i caratteri di un reato perseguibile d'ufficio, è necessario far ricorso ad un criterio di valutazione che tenga conto della peculiarità in concreto di tale caso, agli effetti della "possibilità" che dia luogo alla condizione richiesta ex lege, per la punibilità del delitto di omissione di referto,(cfr. Cass. pen. sez. VI, 12-02-1996, Betelemme, G.D.1996). Quanto al profilo soggettivo, il reato in parola è punito a titolo di dolo consistente nella conoscenza di tutti gli elementi del fatto, per cui si è prestata dal sanitario la propria opera o assistenza, che disegnino, possibilisticamente la figura di un delitto perseguibile d'ufficio e quindi l'obbligo del referto e nella conseguente coscienza e volontà di omettere o ritardare di riferirne all'Autorità di cui all'art. 361 c.p. Tutto ciò implica, secondo orientamento di autorevole dottrina, condiviso da questa Corte Suprema, che il soggetto obbligato si rappresenti, il complesso dei presupposti dai quali scaturisce l'obbligo di attivarsi;
è necessario, in altri termini, che il soggetto sappia che l'atto da compiere rientra tra i suoi doveri funzionali e che il fatto da denunciare corrisponda ad un reato perseguibile d'ufficio.
Ne consegue che il reato di cui all'art. 365 c.p. non può dirsi realizzato nell'interezza dei suoi, elementi costituivi, allorché il sanitario, nonostante un'erronea rappresentazione oggettiva della non perseguibilità d'ufficio del fatto esaminato abbia, comunque, valutato compiutamente le risultanze di cui può disporre in concreto in merito a tale fatto, alla luce delle quali sia confortata la ritenuta insussistenza possibilistica di un delitto di ufficio. Orbene, l'impugnata sentenza, in corretta applicazione dei principi innanzi enunciati, ha motivatamente rappresentato le ragioni del giudizio assolutorio che, nei termini tracciati dal giudicante, esclude il paventato pericolo di "abolitio criminis" cui fa cenno il ricorrente, proprio perché suffraga, con il puntuale richiamo alla rappresentazione in concreto del caso esaminato, l'insussistenza possibilistica di un delitto perseguibile d'ufficio, anche tenuto conto dell'estrema irrilevanza dell'altezza da cui avvenne la caduta, tale da rendere gratuitamente ipotetica una violazione di legge antinfortunistica, peraltro mai richiamata dall'accusa in sede di imputazione, se non in termini di mera genericità.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1998