Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2025, n. 33875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33875 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33875/2025 Roma, li, 15/10/2025
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
RE ON
EUGENIA SERRAO
EN LA
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 891/2025 UP 08/10/2025
RI UN
- Relatore -
NN ES
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
R.G.N. 16657/2025 Motivazione Semplificata
sul ricorso proposto da:
ZZ CH nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte d'appello di Genova Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 29/10/2024, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di La Spezia, con la quale ZZ CH era ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, comma 1, 6 e 7, cod. strada e condannato alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 e mesi 6.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza. I) Motivazione omessa e/o apparente in relazione ad un punto decisivo ai fini del giudizio di colpevolezza;
violazione di legge con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost... I giudici di merito avrebbero fatto cattivo governo dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nel valutare il materiale indiziario acquisito, disattendendo il costante
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847c135698 - Firmato Da: RE ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde baa7e85 Firmato Da: RI UN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6691edf86abfe0
indirizzo nomofilattico della Corte di Cassazione, secondo cui il sistema processuale impone un particolare rigore valutativo degli indizi, i quali, secondo la regola dettata dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., devono essere gravi, precisi e concordanti per assurgere al rango di prova. A fronte delle censure difensive sollevate, la Corte di appello si è limitata genericamente a condividere le argomentazioni della prima sentenza, senza permettere di individuare il percorso logico-giuridico posto a fondamento del decisum. La motivazione, meramente apparente, non spiega le regole scientifiche o i dati di comune esperienza in base ai quali è possibile ritenere che una persona investita da un'auto che transiti a forte velocità e riporti danni significativi alla carrozzeria subisca lesioni di modestissima entità. Numerose circostanze di segno opposto ed equivoche, suscettibili d'ingenerare molteplici dubbi circa l'esattezza della ricostruzione offerta dal primo giudice, avrebbero imposto un diverso esito processuale: i danni riscontrati sul mezzo dell'imputato (introflessione del parafango anteriore destro) sono assolutamente incompatibili con le modeste lesioni riportate dalla parte offesa;
nel primo referto di accesso al Pronto Soccorso della vittima la prognosi formulata dai sanitari è di soli 5 giorni per "contusioni multiple e trauma distrattivo del rachide cervicale"; solo nel referto del giorno seguente si certifica la "frattura della corticale posteriore a livello della terza vertebra sacrale coccigea"; le dichiarazioni rese dal teste SC TO non hanno trovato riscontro nei rilievi fotografici in atti;
la teste DI LI ha confermato che il danno riscontrato sull'auto dell'imputato era ascrivibile ad un incidente occorso qualche tempo prima;
le immagini estrapolate dalle telecamere di sicurezza, acquisite agli atti del dibattimento di primo grado, mostrano diversi veicoli transitare nel tratto stradale interessato dal sinistro, tra cui una utilitaria di colore bianco del tutto simile a quella dell'imputato; la parte offesa ha riferito che l'auto investitrice era "grande", sebbene la vettura dell'imputato fosse una piccola utilitaria;
sempre la parte offesa, sentita a sommarie informazioni nell'immediatezza, aveva dichiarato di non ricordare la targa del veicolo, diversamente da quanto emerso in sede di esame dibattimentale, dove ha indicato le due iniziali della targa;
il teste Cappelletti ha riferito in dibattimento di non ricordare la vettura
dell'investitore.
La Corte d'appello, a cui sono state devolute doglianze riguardanti la valutazione degli aspetti appena richiamati, ha espresso una motivazione meramente apparente, in quanto fondata su argomentazioni di puro genere, su asserzioni apodittiche e su proposizioni prive di efficacia dimostrativa.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: RE ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde baa7e85
Firmato Da: RI UN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6691edf86abfe0
II) Motivazione omessa o apparente su un punto decisivo ai fini del giudizio;
violazione di legge (art. 189, commi 6 e 7, cod. strada). Il reato omissivo di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella contemplata nel reato di fuga, occorrendo che si sia concretizzato il pericolo di un danno alla persona. Pertanto, il reato non è configurabile nel caso di lesioni non evidenti. Nella fattispecie in esame il ricorrente non poteva essersi reso conto delle modeste lesioni riportate dalla persona offesa, come accertate dal personale sanitario nel corso del primo accesso in ospedale (distrazione del rachide cervicale). Quanto alla condotta di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, il reato di fuga sanziona l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente di cui il soggetto agente abbia avuto effettiva percezione. Su tale aspetto il Tribunale ha del tutto omesso di motivare, limitandosi a ritenere la continuazione tra i delitti contestati al ricorrente. La Corte d'appello, dal canto suo, non ha spiegato quali sarebbero le ragioni, ovvero le regole scientifiche e/o i dati di comune esperienza, in base ai quali una persona alla guida di un veicolo che si suppone abbia attinto un pedone, possa accorgersi della presenza di lesioni modestissime, non visibili e accertabili soltanto attraverso specifici esami diagnostici. Difetterebbe pertanto la prova, in capo al ricorrente, dell'elemento soggettivo dei
reati.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: RE ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde baa7e85 Firmato Da: RI UN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6691edf86abfe0
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di doglianza, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, richiama l'attenzione della Corte di Cassazione su profili di merito, sollecitando una non consentita rivalutazione degli aspetti concernenti la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del compendio probatorio in atti. In tema di sindacato del vizio di motivazione, come è noto, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428).
Esula dai poteri della Corte di Cassazione la rivisitazione degli aspetti attinenti alla ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U del 24/9/2003, n. 47829, Petrella, Rv. 226074). Deve quindi ribadirsi che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche dotati, secondo la prospettazione del ricorrente, di una maggiore plausibilità (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
4.1. L'esame della struttura motivazionale della sentenza d'appello rivela una puntuale analisi della regiudicanda: la Corte territoriale, dopo avere riepilogato la vicenda sulla base degli elementi di prova emersi nel corso della istruttoria e preso in esame le deduzioni difensive, è giunta alla conferma della penale responsabilità dell'imputato percorrendo un iter argomentativo in nessun modo censurabile sotto il profilo logico e fondato su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta incoerenza. Ciò si desume, in particolare, dalle argomentazioni offerte a pag. 3 della motivazione, dove si evidenzia come il personale di polizia sia addivenuto alla identificazione dell'imputato quale conducente del veicolo che aveva investito la persona offesa sulla base di accurate indagini: alla luce delle dichiarazioni dei testimoni presenti al fatto e dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza, i carabinieri individuarono l'auto di proprietà dell'imputato, che, ispezionata dal personale operante, presentava segni visibili sulla carrozzeria di una recente collisione;
ulteriore conferma della bontà della identificazione si traeva dalle dichiarazioni della persona offesa in dibattimento, che indicava le prime due lettere della targa dell'auto investitrice, corrispondenti a quella dell'imputato. Le lamentate discrasie emergenti dalle acquisizioni probatorie hanno trovato puntuale risposta in motivazione. Al riguardo la Corte territoriale ha provveduto ad evidenziare che la persona offesa ha riferito di essere stata prima catapultata sul cofano della macchina e poi sbattuta a terra;
tale dinamica, si legge in motivazione, risulta compatibile con i danni riscontrati sull'auto dell'imputato. All'udienza dibattimentale la persona offesa ha chiarito che al momento della redazione del verbale di sommarie informazioni non aveva indicato le prime due lettere della targa perché le era stato chiesto d'indicare l'intero numero di targa;
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: RE ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde baa7e85 Firmato Da: RI UN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6691edf86abfe0
l'imprecisione circa le dimensioni dell'auto ben poteva essere ascritta allo stress patito dalla persona offesa al momento del fatto. La prospettata inconciliabilità dell'entità delle lesioni patite dalla persona offesa, che ha riportato contusioni multiple e la frattura di una vertebra sacrale, con la dinamica del sinistro, possiede una valenza soltanto ipotetica e congetturale. D'altro canto, si legge in motivazione, all'investimento aveva assistito il teste Cappelletti BI, che aveva provveduto a prestare i primi soccorsi alla persona offesa. A fronte delle argomentazioni illustrate in sentenza, il ricorso solo apparentemente svolge una critica al ragionamento seguito dai giudici di merito, prospettando in realtà una diversa ricostruzione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata, come nel caso in esame, abbia affrontato tutti i temi proposti nell'atto di appello e sia dotata di una coerenza argomentativa scevra da manifeste aporie logiche.
5. Le censure riguardanti il secondo motivo di ricorso devono reputarsi manifestamente infondate. I giudici dei gradi di merito, ciascuno attraverso una motivazione che si integra reciprocamente, hanno ricostruito i fatti in maniera compiuta ed aderente alle risultanze processuali richiamate in sentenza, affermando, con motivazione congrua ed analitica, che la condotta serbata dall'imputato integra gli estremi dei reati a lui addebitati sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Dalla lettura della motivazione offerta si desume che l'aspetto psicologico dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada è stato valutato in uno con la dettagliata analisi della condotta serbata dal ricorrente. Al riguardo, con argomentare logico, si è osservato come l'imputato non potesse non essersi reso conto di avere leso l'integrità fisica della persona offesa, tenuto conto delle circostanze dell'accadimento (il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in condizioni di perfetta visibilità e l'investimento ha comportato il caricamento della vittima sul cofano della vettura). Occorre sul punto rammentare che l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza è un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell'allontanarsi dal luogo dell'investimento così da impedire o, comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente (cfr. Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso, Rv. 282294: "Il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strad. ha natura di reato omissivo di pericolo, in quanto volto ad imporre all'agente, sanzionandone l'inosservanza, l'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente di cui abbia percezione riconducibile al suo
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO
Emesso Da: TRUSTPRO
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Firmato Da: RI UN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6691edf86abfe0
comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, sicché, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro neppure accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza"). Quanto all'elemento soggettivo, il c.d. reato di "fuga" può essere integrato anche dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento, che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi (così Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374). Secondo l'indirizzo espresso in plurime pronunce di questa Sezione, nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strada, l'accertamento del dolo va compiuto in relazione alle circostanze concretamente presenti e percepite dall'agente al momento della condotta, le quali, ove siano indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, impongono l'obbligo di fermarsi e quello conseguente di prestare assistenza alle persone ferite (ex plurimis Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429:"Nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strad. l'accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone"). L'obbligo di assistenza previsto dalla norma richiamata che scaturisce dal verificarsi di un incidente stradale, il quale costituisce un antefatto non punibile - sorge anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà, indicativo di un pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona (Sez. 4, n. 21049 del 6/4/2018, Barbieri, Rv. 273255); sicché, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario riscontrare nella immediatezza l'esistenza di un effettivo danno alle persone. Va quindi ribadito proprio in coerenza con i principi richiamati - che la sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato, che è integrato dal semplice fatto che in caso d'incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all'obbligo di prestare assistenza;
mentre costituisce ius receptum che tale condotta vada tenuta a prescindere dall'intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell'incidente medesimo (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 8626 del 7/2/2008, Rv. 238973). La pronuncia della Corte territoriale si è collocata nell'alveo del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo tipico dei reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada è integrato anche in
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presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada che, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato un danno alla persona, non ottemperi all'obbligo di fermarsi e di prestare la necessaria assistenza.
6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
RI UN
RE ON
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