Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
Il reato di costruzione abusiva, punito dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ha natura di reato formale e di pericolo presunto, connesso con il suo inserimento in un sistema di tutela basato sulla pianificazione amministrativa dell'attività urbanistica del territorio, rispetto al quale ogni abuso edilizio costituisce comunque ed obiettivamente una lesione, con conseguente sottrazione al giudice di un qualsiasi sindacato in ordine alla concreta pericolosità della condotta.
Commentario • 1
- 1. Abuso edilizio e violazione di sigilli: requisiti e sanzioni (Giudice Elena di Tommaso)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 33886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33886 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 18/05/2001
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 1794
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO MARIA GRILLO - Consigliere - N. 31011/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PA EL, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 26 aprile 2000 n. 3416 con la quale - in riforma della sentenza del Tribunale di Nola 25 giugno 1999 n. 144, da lui appellata - è stata dichiarata colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 20 lett. c) L. 1985 n. 47;
b) del reato p. e p. dagli artt. 2, 13, 4 e 14 L. 1971 n. 1086;
d) del reato p. e p. dall'art. 1 sexies L. 1985 n. 431;
accertato in Massa di Somma fino al 1^ marzo 1997, e condannata, con attenuanti generiche e continuazione, alla pena di due mesi di arresto e L. 24.500.000 di ammenda, con i benefici di legge e l'ordine di demolizione delle opere abusivamente costruite e di remissione in pristino dello stato dei luoghi.
Sentita la relazione svolta dal Cons. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 26 aprile 2000 n. 3416 - con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola 25 giugno 1999 n. 144, da lei appellata, è stata dichiarata colpevole dei reati sopra indicati, per aver costruito abusivamente in un edificio preesistente, sito in zona vincolata, un ampliamento di mq. 20, cambiando la disposizione delle aperture e modificando la sagoma originaria dell'edificio - EL AR ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 49 c. 2 c.p. in relazione all'art. 606 c. 2 lett. b), perché il modesto ampliamento realizzato, posto in relazione con la superficie complessiva dell'edificio preesistente e con la massiccia urbanizzazione della zona, non era idoneo non solo a ledere, ma anche a mettere in pericolo gli interessi tutelati dalla norma;
2. difetto assoluto di motivazione. L'impugnazione è inammissibile. Il diritto penale vigente non conosce un criterio di applicazione normativa fondato sul principio di offensività, inteso come attribuzione al giudice della facoltà di sospendere l'applicazione della norma quando all'accertamento della commissione del fatto da parte di un determinato autore segua la prova dell'inidoneità di esso a produrre un danno (Cass., Sez. 6^, 17 giugno 1992 n. 9362, ric. P.M. in proc. Zamarra).
D'altra parte, la costruzione abusiva è un reato formale o di pericolo presunto, connesso con la sua particolare oggettività giuridica consistente nell'inserimento in un sistema di tutela basato sulla pianificazione amministrativa del territorio, rispetto alla quale ogni abuso edilizio costituisce comunque e obiettivamente un danno.
La tecnica normativa adottata configura l'esecuzione abusiva dell'opera come un reato di pericolo presunto, che, come tale, sottrae al giudice qualsiasi sindacato in ordine alla concreta pericolosità della condotta. La funzione preventiva si accentua con la configurazione di un reato contravvenzionale, punibile anche per semplice colpa, nel quale si traduce la volontà del legislatore di esigere assolutamente la condotta sanzionata, consistente nel previo rilascio della concessione urbanistica (Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2000 n. 7, P.G. in proc. Corrubolo). Pertanto il primo motivo manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Lo stesso deve dirsi per il secondo motivo, perché la motivazione è del tutto adeguata al punto deciso.
Il vizio di manifesta infondatezza, previsto come causa d'inammissibilità dal primo comma dell'art. 606 c. 3 c.p.p., rende il ricorso inidoneo a introdurre il giudizio di cassazione e ad instaurare la fase procedurale nell'ambito della quale può essere emessa la relativa sentenza, per cui non v'è luogo a una pronunzia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tale ipotesi l'inidoneità funzionale del ricorso determina l'insorgenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, che preclude alla Corte di cassazione anche la decisione delle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, indicate dall'art. 609 e 129 c.p.p., compresa la prescrizione del reato, che nel caso concreto è, dunque, irrilevante (Cass., Sez. 3^, 13 luglio 1999 n. 2798, ric. Verna;
id., 22 marzo 2000 n. 1268, ric. Onofri).
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2001