Sentenza 12 aprile 2000
Massime • 1
Ai sensi dell'art.656, comma 9, lett.a), c.p.p., deve escludersi l'operatività della sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena ogni qual volta questa sia stata inflitta per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario; il che trova ragionevole giustificazione - con esclusione, quindi, di ogni dubbio di incostituzionalità - ove si consideri che l'istituto della sospensione obbligatoria si fonda sulla presunzione di una ridotta pericolosità del condannato, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 5 del citato art.656, mentre per i delitti di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario vige l'opposta -se pur relativa - presunzione di pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2000, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno ROSSI Presidente del 12.4.2000
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore SENTENZA
2. " Giorgio SANTACROCE Consigliere N. 2761
3. " Emilio GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Enrico DELEHAYE Consigliere N. 30289/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'NO CE, n.
9.1.1952 a Napoli
avverso l'ordinanza in data 4.6.1999 della Corte d'Appello di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del P.M., Dott. Mario IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA:
D'NO CE, attinto da ordine di esecuzione di un residuo di pena inferiore ai tre anni, relativo a condanna inflittagli per reato di cui agli artt. 73 e 80, co. 2, D.P.R.
9.10.1990 n. 309, ha proposto incidente di esecuzione sollecitandone la sospensione ai sensi co. 5 dell'art. 656 C.P.P., ritenuta l'insussistenza della condizione ostativa di cui al successivo co. 9 lett. a) in assenza di elementi indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata, deducendo in subordine che tale ultima norma, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Con l'ordinanza in epigrafe venivano disattese le deduzioni dell'interessato sul rilievo che la sospensione è esclusa "nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis L.26.7.1975 n. 354", fra i quali è appunto previsto quello contemplato nella sentenza di condanna in esecuzione;
ne' la norma di rinvio poteva intendersi riferita all'intera disciplina dell'art. 4 bis citato, che in presenza di determinate condizioni - per quanto qui interessa, l'assenza di "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva" - consente l'accesso ai benefici penitenziari, peraltro all'esito di una particolare procedura di competenza della magistratura di sorveglianza. Riteneva inoltre manifestamente infondata, trattandosi di situazioni non omogenee, l'eccezione di illegittimità costituzionale, prospettata sotto il profilo della disparità di trattamento, quanto alla tutela della salute, tra imputati (soggetti alla disciplina dell'art. 275, co. 4 bis e seguenti, C.P.P.) e condannati.
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria difensiva in replica alla requisitoria del P.M., denunciando violazione dell'art. 670 C.P.P. ed illogicità di motivazione. L'ordinanza impugnata, nell'affermare che l'accertamento dell'insussistenza di elementi indicativi di contiguità con la criminalità organizzata rientra nella esclusiva competenza della magistratura di sorveglianza, aveva obliterato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato e risolvere tutte le questioni attinenti alla fase esecutiva, comprese quelle relative alla sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dal P.M., anche se in funzione della successiva attivazione del procedimento di sorveglianza. Nè la motivazione poteva ritenersi logicamente congrua in ordine all'eccezione di legittimità costituzionale, dovendo il diritto alla salute, primario attributo della personalità, essere tutelato anche nella fase esecutiva.
Il ricorso è infondato. Quanto alla prima questione sollevata, essa risulta inconferente, poiché si riferisce ad una considerazione aggiuntiva e rafforzativa del giudice "a quo", che non ha avuto influenza determinante sulla decisione. Questa è infatti in primo luogo fondata sul rilievo che il co. 9 dell'art. 656 C.P.P. riguarda "i delitti" contemplati dall'art. 4 bis L. n. 354/1975, e non formula alcun richiamo alla complessiva disciplina in tale ultima norma ad altri fini contenuta. Il detto argomento risponde razionalmente sia al tenore letterale, sia alla "ratio" della normativa vigente. Sotto quest'ultimo aspetto va considerato che l'art. 4 bis L. n. 354/1975 stabilisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni reati che (come il traffico di stupefacenti in ingenti proporzioni previsto dagli artt. 73 e 80, co. 2, D.P.R. n.309/1990) presuppongono normalmente l'inserimento o la contiguità
con strutture criminali organizzate;
tale divieto è superabile solo quando - secondo differenziate previsioni possa ragionevolmente essere esclusa la sussistenza o persistenza di siffatti legami, all'esito di informazioni assunte presso specializzati organi investigativi, con decisione dell'organo competente alla concessione del beneficio richiesto. I co. 5 e 9 dell'art. 656 C.P.P. regolano invece l'opposta situazione in cui può presumersi una ridotta pericolosità del soggetto, e la conseguente ammissione a regimi alternativi. Essi riguardano infatti i condannati a pene detentive brevi, nonché, a prescindere dall'entità della pena inflitta, coloro cui rimane da espiare un residuo non superiore ai tre anni, sempre che non sia in atto la custodia cautelare (co. 9 lett. b). Nei confronti di costoro l'ordine di esecuzione viene sospeso, concedendo un breve e perentorio termine per la domanda di benefici penitenziari su cui - ove presentata - il Tribunale di sorveglianza deve celermente provvedere. Tale sistema è volto ad impedire che il percorso rieducativo possa essere pregiudicato da un prematuro contatto con l'ambiente penitenziario;
esso è evidentemente incompatibile con le situazioni contemplate dall'art. 4 bis L. n.354/1975, per le quali vige l'opposta - seppur relativa - presunzione di pericolosità contenibile solo con il carcere, che non consente una interlocutoria sospensione.
Tanto premesso, va riconosciuto che correttamente il giudice "a quo" ha respinto nel merito l'istanza di sospensione per insussistenza delle condizioni di legge, e non già declinato - come si asserisce in ricorso - la propria giurisdizione a favore della magistratura di sorveglianza. Evidentemente errato è poi il riferimento del ricorrente ai poteri di interpretazione del titolo esecutivo che spettano al giudice dell'esecuzione; in proposito è appena il caso di rilevare che in tema di accesso ai benefici penitenziari non sono in questione la pericolosità e l'eventuale nesso con la criminalità organizzata accertati dal giudice della cognizione con riferimento al commesso reato, ma la situazione al momento dell'esecuzione rapportata alle finalità rieducative, tenuto conto della possibile rottura dei legami malavitosi e dell'evoluzione della personalità "medio tempore" verificatasi.
Quanto all'eccezione di incostituzionalità, essa non viene qui formalmente riproposta, limitandosi il gravame a censurare la motivazione del giudice "a quo", senza neppure esplicitamente chiarire il motivo della rilevanza della proposta questione (non viene infatti dedotto che il ricorrente versi in concreto in gravi condizioni di salute). Va comunque rilevato che nella fase esecutiva il diritto alla salute trova amplissima tutela attraverso gli istituti del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena in caso di malattia di particolare gravità ed in stato così avanzato da non rispondere alle terapie (art. 146, cc. 1 n. 3, C.P.), del rinvio facoltativo nell'ipotesi di grave infermità fisica (art. 147, cc. 1 n. 2, C.P.) - in entrambe le fattispecie con facoltà di provvisorio differimento e liberazione del condannato, se detenuto, da parte del magistrato di sorveglianza (art. 684, cc. 2, C.P.P.) o, in alternativa ai precedenti, della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di pena ordinariamente previsti per tale beneficio (art. 47 ter, Co. 1 ter, L. n. 354/1975). Esclusa, pertanto, una violazione dell'art. 32 della Costituzione, non può neppure ritenersi leso il principio di uguaglianza con riferimento alla differenziata disciplina - del resto complessivamente non più favorevole - prevista per gli imputati dall'art. 275, cc. 4 bis e seguenti, C.P.P., poiché nei confronti di questi ultimi opera un bilanciamento con le esigenze cautelari estraneo alla materia dell'esecuzione. Sostanzialmente corretto è quindi il rilievo del giudice "a quo" circa la non comparabilità delle due situazioni e l'irragionevolezza di un trattamento uniforme.
Il ricorso va perciò respinto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2000