Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2000, n. 2761
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Sentenza 12 aprile 2000

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Ai sensi dell'art.656, comma 9, lett.a), c.p.p., deve escludersi l'operatività della sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena ogni qual volta questa sia stata inflitta per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario; il che trova ragionevole giustificazione - con esclusione, quindi, di ogni dubbio di incostituzionalità - ove si consideri che l'istituto della sospensione obbligatoria si fonda sulla presunzione di una ridotta pericolosità del condannato, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 5 del citato art.656, mentre per i delitti di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario vige l'opposta -se pur relativa - presunzione di pericolosità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2000, n. 2761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2761
    Data del deposito : 12 aprile 2000

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