Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
Nei reati colposi il giudizio sul rapporto di causalità deve essere formulato in base a regole giuridiche, non naturalistiche (c. d. leggi di copertura) volte a dimostrare che, al momento della condotta, si poteva oggettivamente ritenere l'evento che poi ne è scaturito quale conseguenza necessaria o probabile. In particolare, nei reati omissivi connessi ad una posizione di garanzia dell'agente, quale è quella del medico, occorre accertare se una determinata condotta, omessa, fosse capace, nel caso concreto, di impedire l'evento non voluto; se l'azione comandata dovesse risultare, sulla base del ricordato giudizio di prognosi postuma, incapace di modificare il corso degli eventi, resta escluso il nesso di causalità. (Fattispecie in cui La Corte di Cassazione ha escluso il nesso di causalità tra l'omessa effettuazione di attività diagnostica, TAC, e la morte del paziente, essendo stato accertato dai giudici di merito che nel tempo necessario a predisporre tale indagine, la malattia avrebbe comunque avuto effetto letale).
Commentario • 1
- 1. Il rapporto di causalità nell’attività medicaLuca D'Apollo · https://www.filodiritto.com/ · 18 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/1999, n. 7151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7151 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Paolo SCORZELLI Presidente del 11/01/1999
1. Dott. Carmelo SCIUTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere N. 19
3. Dott. Gianfranco TATOZZI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuseppe SPAGNUOLO Consigliere N. 17704/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL IE nata in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 24 febbraio 1998. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere dott. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione del reato e rigetto del ricorso agli effetti civili. Udito il difensore della parti civili, avv. Fuhrmann, il quale ha chiesto che la sentenza impugnata sia confermato agli effetti civili.
Udito il difensore della ricorrente, avv. Correnti, il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
La Corte rileva.
1. Dalla sentenza impugnata risulta che, verso le ore 00,10 del 1^ ottobre 1990, la sedicenne AF ND, venne ricoverata presso il dipartimento di emergenza ed accettazione (DEA) dell'ospedale di Verbania accompagnata da un medico del Servizio di guardia che l'aveva rilevata dall'abitazione sottoponendola, nel corso del tragitto in autoambulanza, ad esame sommario, stante il sospetto di recidiva in meningite, formulando una diagnosi provvisoria, di astenia neurovegetativa. La giovane donna venne subito visitato dalla dott.ssa IE RA, odierna ricorrente, la quale rilevò: "Sveglia rallentato confusa. Non rigidità nucale. Pupille isocoriche, isocicliche, normoreagenti alla luce. Obesa. Toni cardiaci ritmici e validi. P.A. 120/80. FC 100 R al torace. MV ridotto su tutto l'ambito. Addome globoso per adipe". Poiché la paziente accusava 38 C. di termia, le fu somministrato una soluzione glucosata per infusione e.v.. Nel contempo il medico programmò per il mattino dello stesso giorno, diversi esami, tra cui un EEG e una TAC cerebrale, nonché terapia per "flebocortid 1 g e.v.; bicarbonato 5%, 500 cc, avocin 2 g.e.v.. Verso le ore 1,30 la paziente accusò vomito biliare sicché venne somministrato una fiala di Plasil. Alle 2,30, sempre per quel che risulta dalla sentenza impugnata, la paziente appariva "tranquilla ed eupnoica"; ma alle 5,45 era sonnolenta e non eseguiva gli ordini semplici, anzi si rese subito necessaria assistenza respiratoria con maschera. Fu richiesta una TAC cerebrale urgente. Alle 6 la paziente era già in coma con arresto respiratorio. Fu intubata per via orotracheale. Dall'esame TAC cerebrale si evidenziò "Scarsa visibilità dei solchi corticali e dei ventricoli laterali parzialmente collabiti secondariamente ad edema parenchimale diffuso". Nel contempo si rilevò: "Scomparsa dei riflessi neurologici periferici. Ipotonia flaccida. Midriasi rigida bilaterale. Ventilazione meccanica. Areflessia totale per stimoli non ricettivi".
A partire dalle ore 6 della stessa giornata la ND cadde in coma profondo, senza più riprendersi. Mezz'ora dopo fu disposto il suo trasferimento all'ospedale di Novara per "sospetta meningo - encefalite virale". Ivi giunta, fu praticato un EEG che, alla normale ed alla massima amplificazione su tutte le derivazioni" non registrò "attività bioelettrica cerebrale".
Sopravvenuto il decesso verso le ore 12 del 4 ottobre 1990, l'autopsia evidenziò meningite acuta suppurativa, con interessamento superficiale dell'encefalo e marcato edema cerebrale, oltre ad un focolaio broncopolmonitico suppurativo alla base destra e a microfocolai di miocardite linfocitaria.
2. Furono attivate indagini preliminari nel corso delle quali il pubblico ministero, dopo avere espletato consulenza tecnica, chiese l'esperimento di perizia con le forme dell'incidente probatorio;
quindi fu disposto il giudizio nei riguardi della predetta dott.ssa RA accusata di omicidio colposo in quanto, quale medico di servizio presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Verbania, aveva cagionato la morte di AF ND, perché, dopo aver visitato la medesima, affetta da meningite acuta suppurativa, ometteva, per colpa, di vigilare circa l'esecuzione delle indagini cliniche e dei presidi terapeutici richiesti dalla patologia in atto.
3. Il Pretore, presenti, quali parti civili, i genitori della ND, assolse l'imputata con la formula perché il fatto non sussiste.
Il Giudice di primo grado ritenne che l'imputata aveva tenuto condotta colposa nell'esecuzione degli accertamenti clinici e nell'applicazione della terapia necessaria;
ritenne, invece, non provato il nesso di causalità tra detta condotta e l'evento posto che un comportamento corretto dell'imputata non avrebbe scongiurato la morte della giovane donna.
4. Avverso la sentenza del Pretore interposero impugnazione il pubblico ministero, il procuratore generale e le parti civili. Con sostanzialmente omologhe motivazioni, le parti appellanti si dolsero essenzialmente a riguardo della condotta tenuta dalla imputata, evidenziando che una tempestiva attivazione di sussidi terapeutici specifici, giustificata dalla circostanza che l'imputata era stata preavvertita dal medico di guardia dell'arrivo di un soggetto con sindrome meningitica ed informata dai parenti della paziente circa un precedente episodio di tale morbo del quale la ND era stata vittima all'età di 9 anni, avrebbe potuto condurre a un diverso esito della malattia. In tale sede furono contestate le conclusioni sia del consulente tecnico del pubblico ministero che del perito, facendo rilevare che le concomitanti complicanze (batterinemia, polmonite, flogosi cardiaca), cui i due esperti riferirono la quasi certezza di insuccesso di ogni terapia, erano state evidenziate in sede di autopsia e quindi traevano elementi di giudizio da complicanze della malattia probabilmente instauratosi nel corso dello stato di coma nel quale la paziente si era venuta a trovare. Inoltre, fu evidenziato, che secondo gli esperti del pubblico ministero e del giudice, l'espressione "scarsa probabilità di successo" stava a indicare una probabilità di sopravvivenza, seppure con gravi postumi, intorno a valori del 40%. Per questo fu chiesto l'espletamento di una nuova perizia;
richiesta sostenuta da una memoria tecnica dalla quale emergeva che nell'Ospedale di Novara diagnosi tempestive avevano ridotto l'incidenza di mortalità per meningite a poco più del 10% dei casi.
5. Nel corso del giudizio di gravame, presenti le parti civili, il Collegio giudicante dispose nuova perizia sulle questioni già oggetto di indagini medico-legali in primo grado. Quindi, con la sentenza oggi in delibazione, pronunziata il 24 febbraio 1998, dichiarò la prevenuta colpevole del reato ascrittole condannandola, nel concorso dell'attenuante generica, alla pena di quattro mesi di reclusione, con benefici.
La Corte d'appello, dopo avere riassunto le varie posizioni sostenute dagli esperti intervenuti, a vario e diverso titolo, nel giudizio, ritenne che sin dal momento del ricovero in ospedale fossero presenti e chiari i sintomi di sofferenza meningitica (peraltro sospettati dal sanitario di turno), e sin da quel momento dovevano essere attivate le indagini strumentali necessarie non solo ad individuare con certezza la causa delle sofferenze accusate nella serata e al momento del ricovero dalla giovane donna, ma anche la non esistenza di patologie controindicate e, quindi, quegli esami propedeutici di rachicentesi. Il rinvio di diverse ore per l'esecuzione di tali esami si predicano, sempre secondo la Corte del merito, di imperizia o di negligenza o di imprudenza o "di tutte le cose insieme".
Quanto al nesso causale, la Corte del merito ritenne di interpretare i dati contraddittori ed equivoci forniti da tutti gli esperti, anche da quelli in posizione accusatoria, come espressivi di una qualche probabilità di sopravvivenza nonostante la generale opinione circa l'andamento fulminante della malattia e l'inutilità di qualsiasi terapia. Ciò in quanto, secondo il Giudice del gravame, non sarebbero state formulate con sufficiente certezza le controindicazioni pur motivatamente esposte dai consulenti quanto a probabilità di insuccesso della terapia medica.
Infine, la Corte di Torino, per rispondere a specifico rilievo difensivo, ha annotato che il nesso di causalità è legato a fattori imponderabili e indipendenti dalla condotta dell'accusato sicché, per mitigare le conseguenze di tale bruto fattore indominabile, dovrebbe cercarsi un temperamento nella valutazione della condotta, che, nel caso di specie, invece sarebbe risultata afflitta da "colpa consistente".
6. IE RA, tramite il difensore, ricorre per cassazione e deduce, a sostegno tre mezzi di annullamento. Il primo è fondato su assunti vizi motivazionali quanto a ritenuta condotta colposa da parte della imputata e sulla individuazione del nesso eziologico tra la condotta e l'evento, sotto il profilo dell'efficienza causale del ritardo nell'attivazione delle procedure di indagine.
Con il secondo mezzo si denunzia violazione dell'art.40 c.p. sotto l'aspetto della mancanza di prova circa l'efficacia risolutiva, nel senso di positivo impedimento all'instaurazione del processo letale, dell'esperimento delle procedure di accertamento e, poi, di terapia nonostante il decorso fulminante del morbo. Con il terzo mezzo si denunzia vizio di motivazione in relazione al profilo eziologico considerato con il precedente motivo.
7. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
7.1. La Corte territoriale ha ritenuto di poter seguire una metodologia di indagine del tutto singolare: prima si è intrattenuta nel valutare la condotta della prevenuta cercando aspetti di colpa;
poi si è indotta a verificare l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta, già marcata di illecito, e l'evento mortale semplificando l'indagine attraverso la prospettazione di una teoria priva di riscontri normativi, fondata sulla semplice considerazione del post hoc propter hoc, di stampo medioevale. Invero, secondo la sentenza impugnata, il rapporto di causalità agirebbe come fattore bruto e cieco per cui l'evento si collegherebbe alla condotta per effetto della semplice successione degli eventi. Con il che non pare proprio peregrina l'osservazione della difesa, cui la Corte ha dato la risposta sopra brevemente sunteggiata, che ogni medico il quale abbia in cura un paziente che viene a morte deve essere ritenuto, sotto il profilo causale, responsabile di quella morte. Ma una tale prospettazione non solo azzera il significato e persino l'utilità dell'indagine eziologica, specie nell'ambito dell'attività medica ove l'evento morte è accadimento collegato alla vicenda umana, ma contrasta con i canoni di cui all'art.27 commi 1 e 3 Cost. Invero, secondo l'insegnamento estraibile della "storica"
sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, il rispetto del principio di colpevolezza, inteso sotto l'aspetto obiettivo ed in coordinazione con la lettura combinata dei commi 1 e 3 Cost., postula che una persona non può essere chiamata a rispondere penalmente, e che non può formularsi un giudizio di rimprovero, se non per le conseguenze di condotte da lui controllabili e "mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate". A nulla varrebbe, infatti, osservò allora la Corte, "garantire la riserva di legge statale, la fassatività delle leggi, ecc., quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, comunque, impedire".
7.2. invero, il giudizio sul rapporto di causalità tra condotta ed evento deve essere formulato secondo regole giuridiche e non naturalistiche, nel senso che quel giudizio deve fondarsi la individuazione di una regola di consequenzialità necessaria, o anche solo ricorrente in grado elevato, che sia conoscibile (anche se non necessariamente conosciuta) dal soggetto agente;
giudizio, quindi, da formulare secondo la regola, quanto meno, dell'id quod plerumque accidit, nella quale è compresa la prevedibilità implicante prevenibilità. Con la conseguenza che il giudice, nel formulare il giudizio di condizionamento, deve rispondere alla domanda sul se, al momento della condotta, si poteva ritenere conseguenza necessaria o probabile l'effetto che poi dalla condotta ne è scaturito. E ciò, si ripete, sotto l'aspetto oggettivo;
non nel senso sul se il soggetto abbia previsto, o avesse potuto prevedere, che è giudizio che pertiene all'aspetto subiettivo del reato, ma sul se obbiettivamente, secondo regole di generalizzata esperienza (si parla di leggi scientifiche o statistiche di "copertura"), l'effetto era collegabile (e poi risulta collegato) all'evento.
7.3. Questa regola, che presiede alla lettura dell'art.40 comma 1 c.p., abbisogna di un approfondimento, che si risolve in una limitazione, quanto ai reati omissivi, connessi a una posizione di garanzia, della quale, pacificamente, è titolare il medico rispetto al paziente al quale deve garantire, nel possibile (secondo quanto le conoscenze dell'arte medica consentono), la conservazione al meglio della vita. In questa categoria di reati la condotta umana, come fatto eziologico, si inserisce non per produrre un evento naturalistico vietato, che, cioè, altrimenti non si sarebbe verificato (e per questo l'agente è chiamato a risponde), ma per impedire che si verifichi un evento naturalistico che, altrimenti, cioè senza l'intromissione ostativa della condotta comandata, si verifica: e ciò accade proprio perché quella condotta - il fattore causale - non ha svolto il suo ruolo per l'inerzia (o io scorretto agire) del soggetto.
In questa categoria di reati, dunque, non basta tenere una condotta che si inserisca nella normale catena causale, sfruttando le condizioni preesistenti, coeve o successive, per deviare il corso degli accadimenti e produrre un evento diverso da quello che altrimenti si sarebbe verificato;
occorre che la condotta comandata, inserendosi nel corso di quella catena causale già attiva - la quale, non modificata, porterebbe all'evento che il legislatore vuole sia scongiurato ed impedito -, sia capace, nel concreto, nel caso di specie, di conseguire quel risultato, l'impedimento dell'evento non voluto. Perché, se l'azione comandata dovesse invece risultare, sulla base di quel giudizio di prognosi postuma di cui si è detto sopra (con il ricorso alle "leggi di copertura", preesistenti al giudizio ed utilizzate dal giudice perché facenti parte del patrimonio della società in cui opera), incapace di modificare il corso degli eventi, allora il rapporto di causalità (che è una componente del fatto di fattispecie e non dell'elemento subiettivo) non è verificato e ogni altra indagine risulta superflua ai fini del giudizio penale.
È proprio il meccanismo operativo della causalità omissiva che richiede un trattamento logico giuridico diverso rispetto alla causalità commissiva e postula l'esigenza di un accertamento in termini di efficacia, pena il resuscitare spettri dei versari in re illita come presupposto inverificato (ed inverificabile) della responsabilità penale.
In questo paradosso, sulla base dello stesso accertamento conseguito, è caduta la Corte territoriale quando ha, sostanzialmente, sostenuto che la dott.ssa RA aveva, nella circostanza, tenuto una condotto "o imprudente, o negligente, o imperita, o tutto questo insieme" (?!) sicché il vincolo eziologico ne sarebbe seguito inevitabilmente.
8. Al contrario, dal l'accertamento in fatto estraibile dalla decisione impugnata, necessariamente integrata da quella parte della sentenza di primo grado non considerata dalla seconda sentenza, è risultato, per quanto attiene l'aspetto eziologico dell'imputazione, che, nelle specifiche condizioni nelle quali la imputata operava, per poter congruamente allertare e portare all'efficienza, in piena notte, la struttura di indagine diagnostica (la TAC), assolutamente propedeutica alla rachicentesi, a sua volta condizionante l'instaurazione di un appropriato regime terapeutico, sarebbero occorse non meno di due - tre ore, sicché la terapia medicamentosa sarebbe iniziato quando, verso le ore 3, il processo morboso, a decorso fulminante, aveva già prodotto effetti irreversibili. Tale accertamento, lasciato in ombra, per il vero, dalla Corte territoriale, ma chiaramente esplicitato dalla prima sentenza, sul punto non contraddetta dalla seconda, porta al giudizio, di diritto e, quindi, di pertinenza di questa Corte di legittimità, di inesistenza di un rapporto di causalità, di profilo omissivo, tra la condotta della dott.ssa RA (qualche essa sia stata, qui non è producente esaminare) e l'evento dedotto in imputazione. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto di reato addebitato alla prevenuta non sussiste.
P.T.M.
la Corte, visti gli artt. 615, 620 c.p.p.;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 1 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999