Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/1999, n. 7151
CASS
Sentenza 11 gennaio 1999

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Massime1

Nei reati colposi il giudizio sul rapporto di causalità deve essere formulato in base a regole giuridiche, non naturalistiche (c. d. leggi di copertura) volte a dimostrare che, al momento della condotta, si poteva oggettivamente ritenere l'evento che poi ne è scaturito quale conseguenza necessaria o probabile. In particolare, nei reati omissivi connessi ad una posizione di garanzia dell'agente, quale è quella del medico, occorre accertare se una determinata condotta, omessa, fosse capace, nel caso concreto, di impedire l'evento non voluto; se l'azione comandata dovesse risultare, sulla base del ricordato giudizio di prognosi postuma, incapace di modificare il corso degli eventi, resta escluso il nesso di causalità. (Fattispecie in cui La Corte di Cassazione ha escluso il nesso di causalità tra l'omessa effettuazione di attività diagnostica, TAC, e la morte del paziente, essendo stato accertato dai giudici di merito che nel tempo necessario a predisporre tale indagine, la malattia avrebbe comunque avuto effetto letale).

Commentario1

  • 1Il rapporto di causalità nell’attività medica
    Luca D'Apollo · https://www.filodiritto.com/ · 18 novembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/1999, n. 7151
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7151
Data del deposito : 11 gennaio 1999

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