Sentenza 9 dicembre 2016
Massime • 1
L'avvenuto risarcimento del danno nel corso del giudizio di primo grado da parte dell'imputato non determina il venir meno dell'interesse della parte civile, ritualmente costituitasi, a partecipare ai gradi successivi del giudizio, che prosegua in conseguenza dell'impugnazione del solo imputato sui capi concernenti la responsabilità penale, atteso che la decisione nel giudizio di impugnazione in ordine ad essi si riflette sulla decisione relativa al risarcimento del danno, anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile. Tale interesse sussiste, a maggior ragione, ove l'imputato abbia impugnato anche il capo della sentenza di primo grado relativo alla sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2016, n. 22138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22138 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento