Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2016, n. 22138
CASS
Sentenza 9 dicembre 2016

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L'avvenuto risarcimento del danno nel corso del giudizio di primo grado da parte dell'imputato non determina il venir meno dell'interesse della parte civile, ritualmente costituitasi, a partecipare ai gradi successivi del giudizio, che prosegua in conseguenza dell'impugnazione del solo imputato sui capi concernenti la responsabilità penale, atteso che la decisione nel giudizio di impugnazione in ordine ad essi si riflette sulla decisione relativa al risarcimento del danno, anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile. Tale interesse sussiste, a maggior ragione, ove l'imputato abbia impugnato anche il capo della sentenza di primo grado relativo alla sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2016, n. 22138
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22138
    Data del deposito : 9 dicembre 2016

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