Sentenza 28 giugno 2017
Massime • 2
In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'adesione - da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione - alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, ma non contempla in alcun modo l'estinzione o la non perseguibilità del reato derivante da condotte poste in essere in epoca pregressa, limitandosi ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione, non ottenuta in precedenza, al fine di svolgere lecitamente tale attività.
In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'aver posto in essere, mediante attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, la condotta prevista dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che non sia limitata alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, esclude ogni profilo discriminatorio nella partecipazione dello stesso alle gare, dal momento che l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all'operatore italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2017, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2017 |
Testo completo
00889 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.2038 Composta da -Presidente - U.P. 28/06/2017 Aldo Cavallo R.G.N. 9519/2017 Vito Di NI Motivazione semplificata Luca Ramacci -Relatore - Gastone Andreazza Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE RA RI, n. a Nocera Inferiore il 04/10/1988; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 04/10/2016; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L. Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. A. Feriozzi che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. DE RA RI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 04/10/2016 che, in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore di condanna per il reato di cui all'art. 4 I. n. 410 del 1989 in relazione all'esercizio abusivo dell'organizzazione di scommesse in quanto privo della concessione rilasciata dall'amministrazione autonoma dei monopoli di stato nonché dell'autorizzazione di P.S. ex art. 88 T.u.l.p.s., ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
2. Premette di avere stipulato con SK RO MB un contratto di istituzione e stabilimento ex artt. 49 e 56 T.f.u.e. e di avere quindi avanzato richiesta di autorizzazione ex art. 88 T.u.l.p.s.. Con provvedimento del 24/01/2013, poi, il Questore di Salerno ha rigettato la richiesta di autorizzazione ex art.88 cit. sul presupposto della sola mancanza in capo all'operatore SK della concessione di legge. Successivamente, una volta emanato l'art. 1, comma 643, della I. n. 190 del 2014, è stato posto in grado di collegarsi al totalizzatore nazionale ed acquisire, per effetto della regolarizzazione fiscale valevole anche per tutti i precedenti cinque anni, il titolo autorizzatorio mentre, successivamente ancora, alla SK RO MB è subentrata, in data 31/12/2015, la incorporante SKS635 Malta Limited.
3. Ciò posto lamenta, con un primo motivo, deducente violazione di legge, che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se il rigetto della richiesta di licenza fosse dovuto alla mancanza di autorizzazioni, se la società avesse manifestato la volontà di entrare nel mercato italiano e se il complesso normativo e regolamentare del bando Monti avesse o meno pregiudicato le libere scelte della società impedendole di partecipare in condizioni di parità con gli altri concorrenti, circostanze, queste, della cui sussistenza è stato dato in giudizio riscontro positivo.
4. Con un secondo motivo, lamentando travisamento della prova e vizio motivazionale, deduce che la Corte ha omesso ogni valutazione circa tali elementi tutti emersi in giudizio. 2 5. Con un terzo motivo lamenta che la sentenza ha omesso di esaminare gli effetti di regolarizzazione derivanti dall'adesione della società all'art. 1, comma 643, della l.n. 190 del 2014. 6. Con un quarto motivo lamenta la violazione del disposto dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento alla prova del fatto, ritenuta sussistente pur a fronte del mancato superamento del ragionevole dubbio richiesto dalla legge.
7. Successivamente in data 12/06/2017 ha dedotto motivo nuovo fondato sul fatto che con sentenza in data 16/11/2016 la Corte di cassazione avrebbe accertato, in altro procedimento relativo ad altro gestore sempre collegato al concessionario SK l'insussistenza del reato di cui all'art. 4 cit. in conseguenza dell'adesione di quest'ultimo alla procedura di regolarizzazione fiscale di cui all'art. 1, comma 643, della I. n. 190 del 2014. 8. Il ricorso è infondato. Risulta testualmente dalla sentenza impugnata, senza che su tale passaggio il ricorso abbia interloquito, che l'attività svolta dall'imputato non era limitata alla mera trasmissione al concessionario delle scommesse effettuate dai clienti posto che DE RA «svolgeva una vera e propria attività illecita di intermediazione, raccogliendo direttamente le scommesse». Ne consegue che il profilo discriminatorio sollevato con il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, quand'anche eventualmente interessante la SK, deve allora reputarsi, in adesione al principio già più volte affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 44381 del 15/09/2016, dep. 20/10/2016, Savastano, non massimata;
Sez. 3, n. 19248 del 08/03/2012, dep. 21/05/2012, De Rosa e altro, Rv.252623), nella specie non rilevante, dovendo appunto escludersi la sussistenza di una ipotesi di servizio transfrontaliero puro offerto da operatore estero, sì che l'attività di esercizio di raccolta di scommesse e la conseguente necessità di titolo autorizzativo vanno individuate direttamente in capo all'operatore italiano. Del resto, l'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all'art. 4, comma 4 bis, della I.n. 401 del 1989) - anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato è chiaramente vietata dal vigente regolamento - disciplinante le scommesse (di cui al D.M. n. 111 del 2006). La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione, sì che non è ammesso che soggetti terzi raccolgano le 3 scommesse per conto dei concessionari o titolari di_reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti (come ribadito dal richiamato_D.M. n. 111 del 1 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del_previgente D.M. n. 174/1998), a tutt'oggi, "è vietata ogni forma di_intermediazione nella raccolta delle scommesse" (art. 2, comma 5).
9. Quanto alle ulteriori argomentazioni, proposte con il terzo ed il nuovo motivo di ricorso attinenti alla intervenuta regolarizzazione da parte dell'imputato della propria attività in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 643, della I. n. 190 del 2014 prorogata dalla I. n. 208 del 2015, va precisato che la stessa non può comportare il venir meno del reato quanto all'attività svolta sino a quel momento come invece, implicitamente, assumerebbe il ricorrente. Premesso infatti che il citato art.1, comma 643, si limita, alla lett. g), a prevedere che «con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente, fino alla data di scadenza, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari», in nessun passaggio del provvedimento normativo, chiaramente volto a consentire la protrazione dell'attività svolta, si contempla l'estinzione o la non perseguibilità del reato eventualmente derivante dalle condotte pregresse poste in essere, sì che detta regolarizzazione non può che operare, quanto agli aspetti penalistici, per i soli comportamenti successivi. Del resto, questa Corte ha già affermato che l'adesione alla "sanatoria" in oggetto determina diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza delle vigenti concessioni statali, avendo una efficacia operativa quanto al sequestro, che non può più essere mantenuto, delle relative attrezzature (Sez. 3, n. 23960 del 12/05/2015, dep. 04/06/2015, P.M. in proc. Criscione, Rv. 263847); né la circostanza che nel comma 644 del citato art.1 si prevede che resti ferma « l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 bis, della I. 13 dicembre 1898, n. 401» significa che l'adesione alla procedura del comma 643 comporti invece una forma di non punibilità o di estinzione del reato in oggetto, essendo appunto l'adesione alla regolarizzazione idonea solo ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione sino a quel momento mai ottenuta onde potere continuare a svolgere lecitamente la attività. Quanto poi in particolare al motivo nuovo, l'argomentazione secondo cui la adesione alla regolarizzazione comporterebbe insussistenza del reato non trova alcun riscontro nella pronuncia della Sez. 3, n.9141 del 16/11/2016, dep. 24/02/2017, P.M. in proc. D., non massimata, menzionata dai ricorrenti, in 4 quanto occupatasi anch'essa unicamente, dell'aspetto cautelare del sequestro, ovviamente appunto non più protraibile a seguito della regolarizzazione stessa. 10. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28 giugno 2017 Il Consigliere est. Il Presidente Aldo Cavallo Gastone Andreazza Al l DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 2 CEN 2018 IL CANCE RE Luana RAni 5