Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2017, n. 889
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Sentenza 28 giugno 2017

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In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'adesione - da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione - alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, ma non contempla in alcun modo l'estinzione o la non perseguibilità del reato derivante da condotte poste in essere in epoca pregressa, limitandosi ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione, non ottenuta in precedenza, al fine di svolgere lecitamente tale attività.

In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'aver posto in essere, mediante attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, la condotta prevista dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che non sia limitata alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, esclude ogni profilo discriminatorio nella partecipazione dello stesso alle gare, dal momento che l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all'operatore italiano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2017, n. 889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 889
    Data del deposito : 28 giugno 2017

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