Sentenza 26 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7184 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 7 184 0 1 ALIANO Ogg.: Lavoro -LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 14367/97 SEZIONE LAVORO Cron. N.N16632 composta dai seguenti Magistrati: -Presidente- Rep. N. Ianniruberto 1.Dott. Giuseppe FABRIZIO HIANI CANEVARi 2."C Giovanni Mazzarella -Consigliere- Ud.4.4.2001 3. " ER EL -Consigliere- 664. Guido Vidiri -Consigliere- 665. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA DR LO -C LF -R LO GO NA in qualité di eredi di ET NO GI AT RI PA EP -PA STEFANO RI 1602 -PA RI TERESA elettivamente domiciliati in Roma, Via Achille Papa 21, presso lo studio dell'Avv. Mario Savoldi, che li rappresenta disgiunta- 2 mente e congiuntamente all'Avv. Rodolfo Gamberini Mongenet come da procura a margine del ricorso Ricorrenti
CONTRO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, in persona dell'Avv. Mario Bellina e della dott.ssa Luciana Guglielmi, nelle rispettive qualità di Direttore di Sede addetto al Servizio Legale e di Direttore di Succursale addetto al Servizio stesso, elettiva- mente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 326, presso lo studio dell'Avv. Renato Scognamiglio, che la rappre- senta e difende, in virtù di mandato speciale in calce al controri- corso, Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 7122/97 del Tribunale del La- voro di Milano dell'11.12.1996/28.6.1997 nella causa iscritta al n.357 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.4.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Rodolfo Gamberini Mongenet per i ricorrenti e Scognamiglio per la Banca Nazionale l'Avv. Renato dell'Agricoltura; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione la Banca Nazionale dell'Agricoltura 3 proponeva opposizione all'esecuzione intrapresa da ST Pa- glia, GO LI e ET ON MA (quali eredi di Giar- retta NO), CA AC, DE PE e DR CA con pignoramento esecutivo in data 2.3.1994 per l'importo di £. 84.480.794, deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria e l'erroneità dei relativi calcoli con riguardo al computo degli inte- ressi legali. All'esito l'adito Pretore di Milano, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 18.1.1996 accertava come dovuta dalla BNA l'importo complessivo di £. 41.692.025 al 21.2.1994 e per l'effetto annullava l'atto di pignoramento eseguito per l'importo superiore. Proposto gravame da parte della BNA, il Tribunale di Milano con 11.12.1996/28.6.1997 accoglieva l'appello esentenza per l'effetto dichiarava inesistente il diritto degli appellati-appellanti incidentali di procedere in esecutivis e nullo il conseguente atto di pignoramento. In particolare il Tribunale osservava che il metodo di calcolo de- gli interessi, quale risultava dalla consulenza tecnica di ufficio di primo grado e dalla sentenza pretorile, ancorato al credito riva- lutato al momento del saldo, non era condivisibile, mentre la po- sizione della BNA, ancorata, in primo grado, al criterio della determinazione degli interessi sul capitale man mano rivalutato e, in secondo grado, al criterio del calcolo degli interessi sulla sorte capitale non rivalutata, rispondeva in ogni caso agli orientamenti più recenti di questa Corte di separazione del calcolo degli inte- ressi da quello della rivalutazione. Lo stesso Tribunale rilevava che sotto tale ultimo profilo la posi- zione assunta in appello dalla BNL non comportava alcuna modi- fica della domanda e quindi violazione dell'art. 437 c.p.c. Avverso l'anzidetta sentenza ricorrono per cassazione i soggetti indicati in epigrafe con due motivi, ai quali resiste con controri- corso la BNA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti denunciano vizio lo- gico della motivazione per il contrasto assoluto tra il pronunciato ed i fatti nonché per le ragioni di diritto addotte a sostegno della difesa. Al riguardo sostengono, effettuata una disamina dei diversi orientamenti giurisprudenziali, succedutisi nel tempo, che il Tri- bunale di Milano è incorso in un travisamento dei fatti esposti dalle parti e in una conseguente contraddittorietà del ragiona- mento adottato per la stesura della motivazione, per essersi ri- chiamato alla sentenza n. 3513 del 1996 di questa Corte e per avere pronunciato un dispositivo contrastante con l'indirizzo alla base di tale sentenza. In sostanza i ricorrenti si dolgono del criterio di calcolo degli interessi ex art. 429 c.p.c. utilizzato dai giudici milanesi, che avrebbero dovuto, in relazione alla particolarità della fattispecie (indennità integrativa del TFR), essere liquidati sul capitale ri- 5 valutato fin dall'inizio e non sul capitale gradualmente incre- mentato. Da parte sua la BNA contesta l'assunto dei ricorrenti rilevando " l'inconsistenza e la non pertinenza delle ragioni addotte e osser- vando che in ogni caso l'indicazione erronea di un precedente giurisprudenziale non potrebbe configurare un vizio di motiva- zione. Ciò premesso e puntualizzato sulle opposte linee difensive, que- sta Corte ritiene prive di pregio i rilievi dei ricorrenti. Il Tribunale di Milano, come già si è detto, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli interessi legali riguardanti il credito dei lavoratori vanno calcolati sul ca- pitale via via rivalutato e non su quello rivalutato al momento del saldo. Orbene tale impostazione è corretta e non è inficiata dal vizio di contraddittorietà di motivazione, essendo stata seguita da ultimo da questa Corte (in particolare nella sentenza delle Sezioni Unite n. 30 del 29 gennaio 2001), che nel dirimere il contrasto tra i di- versi orientamenti ha osservato che la soluzione intermedia, co- me quella adottata dai giudici milanesi, elimina gli eccessi delle altre impostazioni (in senso più favorevole al lavoratore quella che ricostruisce il credito di lavoro in termini sostanzialmente analoghi al credito da risarcimento da danno aquiliano e in termi- ni più favorevoli al debitore quella che, per il principio di indiffe- renza, considera il credito di lavoro, come credito di valuta) e 6 consente in ogni caso di tenere conto della svalutazione con il riconoscimento di un maggiore credito mediante la rivalutazione con scadenza periodica. Tale orientamento è avvalorato anche dal precedente costituito dalla sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 1712 del 12 febbraio 1995, emessa nella diversa materia del risarcimento del danno extracontrattuale, la quale ha escluso che "la base di calcolo de- gli interessi debba essere quella della somma rivalutata al mo- mento della liquidazione” e ha ammesso che "il giudice possa te- nere conto, in via equitativa, dei successivi aumenti nominali di capitale". Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. deducendo che la BNA nel solle- vare eccezioni nel corso del giudizio di primo grado aveva tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale il calcolo degli interessi va effettuato sul capitale via via rivalutato, mentre nel promuovere l'appello la stessa BNA si era richiamata ad altro orientamento sul calcolo degli interessi sulla base del capitale originario e non di quello rivalutato. Anche questa censura non è fondata. Correttamente il Tribunale non ha ravvisato alcuna violazione dell'art. 437 c.p.c. da parte della BNA, atteso che l'oggetto del giudizio consisteva nella diversità dell'ammontare del credito de- rivante da rivalutazione ed interessi legali, in relazione al quale l'istituto bancario in grado di appello ha prospettato un diversa 2: 7 tesi difensiva richiamando, come già si è detto, altro orienta- mento giurisprudenziale in ordine al calcolo separato degli inte- ressi sul capitale iniziale rispetto all'indennizzo per svalutazione. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Sussistono giusti motivi, in relazione alla delicatezza della que- stione giuridica, per compensare le spese del giudizio di cassa- zione.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le del giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma addì 4 aprile 2001 Il PresidentePresident раменива Il Consigliere relatore estensore Alessandro de Reusi) IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 MAG. 2001 oggi, IL CANCELLIBRE T R O C 3 0 I A 3 1 D S 5 . S , T A . O R T L , N A L ' A O L 3 S B L E 7 E I - P S 8 D D - I I 1 A S N 1 T N G S E O O E S P A G I M D G A I E E , O A L T O D T R I A E T R L S T I I L N D G E E E S D O R E