Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
É legittimo il sequestro preventivo dei locali e delle apparecchiature informatiche abusivamente impiegate nella raccolta di scommesse relative allo svolgimento di manifestazioni sportive, posta in essere mediante una condotta di intermediazione vietata dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che non sia limitata alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero (nella specie la Centurionbet Ltd.), restando irrilevante ogni profilo discriminatorio nella partecipazione alle gare lamentato da quest'ultimo, dal momento che l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all'operatore italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2016, n. 44381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44381 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
44 3 8 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1907 Composta da Silvio Amoresano - Presidente - C.C. -15/09/2016 Vito Di Nicola R.G.N. 14149/2016 Chiara Graziosi Gastone Andreazza Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : AN CO Rosetta, n. in Svizzera il 13/03/1964; avverso la ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 02/02/2016; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Galli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. AN CO AR ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere in data 02/02/2016 che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto il locale ed i beni relativi all'attività di accettazione di scommesse sportive esercitata dalla ricorrente per conto della ON Ltd. per il reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della I. n. n. 401 del 1989. 2. Con un unico complessivo motivo lamenta la violazione dell'art.4, comma 4 bis, della I. n. 401 del 1989 evidenziando la discriminazione posta in essere nei confronti della ON (che ha infatti proposto impugnazione innanzi al Tar del Lazio) con il bando di gara del 26/07/2012 come già lamentata in altri procedimenti per i quali è stato effettuato il rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia ed in particolare derivante dalla clausola che impone la cessione dei beni e delle attrezzature anche in caso di scadenza della concessione in tal modo avendo la EN partecipato al bando attesa la deterrenza non rappresentata per i nuovi entranti da una tale previsione. Evidenzia come la discriminazione patita dalla ON sia stata accertata anche dalla Corte di cassazione. Riepiloga poi lo sviluppo giurisprudenziale della Corte di Giustizia e normativo intervenuti in merito. Chiede l'annullamento del decreto di sequestro preventivo ovvero la sospensione del procedimento in attesa delle decisioni della Corte di Giustizia per quanto concernente la ON Ltd.
3. In data 27/07/2016 ha presentato memoria difensiva con cui ha reiterato le argomentazioni del ricorso rammentando che il carattere discriminatorio del bando è stato riconosciuto anche dalla Corte di cassazione con sentenza n. 27864 del 03/05/2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato ha posto in evidenza, sulla base degli elementi di fatto segnatamente indicati, che la ricorrente non si limitava a mettere a disposizione dei clienti i personal computer collegati alla rete e i conti utenti su cui addebitare gli importi, e dunque semplicemente a trasmettere le scommesse alla ON, ma esercitava in prima persona una vera e propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse. Ciò posto, e rilevato che tale situazione fattuale, peraltro non sindacabile in questa sede, non è stata specificamente posta in discussione neppure dalla ricorrente, il profilo discriminatorio sollevato in ricorso, quand'anche eventualmente interessante la ON, deve allora reputarsi, come già ritenuto in altra occasione dalla Corte (Sez. 3, n. 19248 del 08/03/2012, De Rosa e altro, Rv.252623) nella specie non rilevante, dovendo nella specie As appunto escludersi la sussistenza di una ipotesi di servizio transfrontaliero puro 2 offerto da operatore estero, sì che l'attività di esercizio di raccolta di scommesse e la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all'operatore italiano. Del resto il sequestro in oggetto è stato operato, come risultante dal provvedimento impugnato, per la mancanza di autorizzazione di polizia anche in capo personalmente alla ricorrente.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016 Il Consigliere estensoreestensor Il Presidente Silvio Amoresano Gastone Andreja DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 OTT 2016 CA AN ingh 3