Sentenza 11 febbraio 1998
Massime • 1
I termini di impugnazione relativi ai ricorsi in materia di applicazione di misure di prevenzione, in mancanza di qualsiasi rinvio alle norme generali, sono fissati in dieci giorni, decorrenti, sia per il proposto, sia per il difensore, dall'ultima delle comunicazioni effettuate.
Commentario • 1
- 1. Le garanzie difensive previste dall’art. 103 c.p.p..https://www.filodiritto.com/ · 16 settembre 2012
Com'è noto, il codice di rito prevede vincoli particolarmente rigorosi laddove si debba procedere ad una attività di indagine presso uno studio legale. [1] Cass. pen., sez. VI, 12/03/01, n. 20295. [2] Ibidem. [3] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840. [4] Ibidem. [5] Cass. pen., sez. II, 22/05/97, n. 3513. [6] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840 la quale richiama a sua volta: G. Frigo, Sub art. 103, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, 1989 il quale argomentando “argomentando dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/1998, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno SACCUCCI Presidente del 11.2.1998
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore SENTENZA
2. " Anna MABELLINI Consigliere N. 840
3. " Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO Consigliere N. 39062/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI AN, n.
5.6.1969 a Napoli avverso il decreto in data 19.5.1997 della Corte d'Appello di Bologna Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso
OSSERVA:
Con decreto in data 19.5.1997 la Corte d'Appello di Bologna confermava il provvedimento impositivo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emesso il 19.11.1996 dal Tribunale di Ravenna nei confronti di PI AN.
Avverso tale decreto, notificato il 18.9.1997 al proposto e il 23.9.1997 al difensore, quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione il 7.10.1997. In mancanza di qualsiasi rinvio alle norme generali concernenti i termini per l'impugnazione questi, relativamente ai ricorsi in materia di applicazione delle misure di prevenzione, restano fissati, ai sensi dei co. 9 e 10 dell'art. 4 L. 27.12.1956 n. 1423, in dieci giorni (Cass., Sez. I, 24.9.1997, Pisano), decorrenti, sia per il proposto sia per il difensore, dall'ultima delle comunicazioni effettuate (Cass., Sez. I, 2.11.1990, Cinci). Il ricorso in esame è stato quindi tardivamente proposto;
va perciò dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1998