Sentenza 2 marzo 2016
Massime • 1
Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come concussione la condotta di un militare della Guardia di Finanza, il quale aveva sistematicamente omesso di pagare consumazioni per sè e per familiari ed amici in alcuni esercizi commerciali, rimarcando la propria qualifica professionale ed alludendo a possibili controlli).
Commentari • 8
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Indice: Introduzione Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Il primo orientamento della giurisprudenza Il secondo orientamento della giurisprudenza Il terzo orientamento della giurisprudenza I principi di diritto enunciati dalla Corte 1. Introduzione Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, …
Leggi di più… - 3. Concussione: indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in soggezioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione.(Fattispecie relativa a sottufficiale dei Carabinieri che aveva prospettato ad un dirigente di una struttura pubblica conseguenze negative qualora non avesse scelto un immobile di proprietà di un suo amico quale sede dell'ente - Cassazione penale , sez. fer. , 08/08/2019 , n. 38658). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. fer. , 08/08/2019 , n. 38658 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in …
Leggi di più… - 4. Concussione e induzione indebita: l'utile immediato e contingente per la vittima è irrilevanteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di induzione indebita ex art. 319-quater c.p. , qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto. (Fattispecie relativa alla condanna per tentata concussione emessa nei confronti di un appartenente all'Agenzia delle Entrate …
Leggi di più… - 5. Concussione: è induzione indebita se il privato intende procurarsi un possibile vantaggioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima Integra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e non quello di concussione, la condotta del componente di un collegio giudicante che prospetti al ricorrente l'esito sfavorevole del giudizio in caso di mancato pagamento di una somma di danaro, in quanto quest'ultimo, aderendo alla richiesta, non intende evitare un danno, bensì procurarsi un possibile vantaggio e si pone, pertanto, in posizione paritaria rispetto al proponente. (In motivazione la Corte ha precisato che non è configurabile il reato di concussione anche in considerazione del fatto che, essendo la decisione collegiale e quindi non rimessa alla volontà del solo soggetto che prospetta l'esito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2016, n. 9429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9429 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2016 |
Testo completo
9 42 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 348 Vincenzo Rotundo Maurizio Gianesini UP - 02/03/2016 Angelo Costanzo R.G.N. 14060/15 Stefano Mogini Anna Criscuolo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ET ETno, nato a [...] il [...] ZI AN IT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2014 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo per il ET l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato e per lo ZI il rigetto del ricorso;
udito il difensore dello ZI, avv. Maurizio Valloni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 luglio 2014 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18/10/2010 dal Tribunale di Rimini nei confronti di ET ETno e ZI AN IT, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ET in ordine al reato di cui all'art.319 quater cod. pen., così qualificato il reato ascrittogli, perché estinto per prescrizione e, concesse allo ZI le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflittagli a 4 anni di reclusione, sostituendo all'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea per la durata di anni 5. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. Tuttavia, il decesso del ET, intervenuto nelle more del procedimento, rende improcedibile il ricorso ed impone l'immediata declaratoria di annullamento della sentenza senza rinvio ai sensi dell'art.150 cod. pen. Il difensore dello ZI chiede l'annullamento della sentenza per due ordini di motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale per omessa qualificazione del reato ex art.319 quater cod. pen.: deduce che la Corte ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, ma non ha riqualificato i fatti come induzione indebita a dare o promettere. Sostiene che erroneamente i fatti sono stati ritenuti integrare la concussione, nonostante l'assenza nei comportamenti dello ZI di violenza, di minaccia o di uno stato di soggezione delle vittime, le quali hanno riferito di dazioni spontanee, peraltro, di utilità di assoluta modestia, tali da indurre a ritenere che i titolari degli esercizi commerciali avessero deciso di non far pagare nulla all'imputato; - contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in quanto la Corte per il NA ed il ET ha riqualificato i reati ai sensi dell'art.319 quater cod. pen. e ne ha dichiarato la prescrizione, pur essendo agli stessi contestati fatti analoghi, per modalità e frasi pronunciate, a quelli contestati allo ZI, anzi, risultando i primi ben più gravi sia per l'entità delle dazioni che per il grado dei pubblici ufficiali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per il ET, deceduto nelle more del procedimento in data 25 gennaio 2016, come risulta dal certificato dell'ufficio di Stato Civile di Roma, trasmesso il 2 febbraio 2016 ed in atti: per l'effetto il reato contestato all'imputato si è estinto ai sensi dell'art. 150 cod. pen. e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Infatti, la morte dell'imputato, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, impone il detto annullamento con enunciazione della causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. quando non risulti dal testo del 2 r provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza v. Sez. 1 n. 24507 del 09/06/2010 Rv. 247782-.
2. Il ricorso dello ZI va rigettato perché infondato. Il ricorrente ripropone argomentazioni già respinte dai giudici di appello con ampia, dettagliata ed esaustiva motivazione, ad eccezione della richiesta riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art.319 quater cod. pen. con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte, che ha esaminato in dettaglio e riportato ampi passaggi delle dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni sentiti nel corso del dibattimento, ne ha valutato la piena attendibilità e ha chiarito che tutte le fonti dichiarative convergevano nell'ammettere che la condotta del finanziere ZI, il quale non solo non pagava mai le consumazioni, ma neppure mostrava di volerlo fare ("pretendeva, grazie e arrivederci"), era stata tollerata non per liberalità, ma in ragione della qualifica del cliente, che non mancava di sottolineare la propria funzione, rimarcando la propria appartenenza alla Guardia di Finanza, o di pronunciare frasi dal contenuto velatamente minaccioso, alludendo a possibili controlli della finanza o sottolineando che "è meglio essere amici dei finanzieri" o "é meglio tenersi amica la Finanza". Peraltro, la Corte ha evidenziato che per tutte le persone offese il rapporto con l'imputato era iniziato con una verifica fiscale, alla quale era seguita la frequentazione del locale con erogazione di servizi o consumazioni non solo per sé, ma anche per familiari ed amici, mai pagate. Comportamenti questi, sempre subiti dai titolari degli esercizi commerciali per il timore di ritorsioni ed avvertiti come soprusi, ai quali non potevano ribellarsi per paura di conseguenze negative, come effettivamente avvenuto per lo UC, che aveva subito tre verifiche fiscali in un mese evenienza mai - verificatasi in trent'anni di lavoro - per aver osato negare consumazioni gratuite e servizi all'imputato perché stanco di subire e di sottostare ad un ricatto. La Corte ha ritenuto ravvisabile nelle sistematiche condotte descritte l'abuso della qualità di pubblico ufficiale e la minaccia nelle frasi allusive, che, rimandando alla funzione ed alla convenienza di assecondare le richieste, lasciavano intendere che un atteggiamento non condiscendente avrebbe esposto le persone offese a ripercussioni negative, ingenerando uno stato di soggezione e di timore nelle stesse, costrette a subire le pretese dell'imputato, avvertite come veri e propri soprusi. Tenuto conto che anche a seguito della modifica normativa ai fini della configurabilità del delitto di concussione non rileva, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, la portata più o meno coartante della minaccia, ma l'ingiustizia del male minacciato v. Sez. 6, n. 37475 del 21.1.2014-, va evidenziato che, diversamente dal delitto di concussione ex art.317 cod. pen., 3 G nel delitto di induzione indebita ex art.319-quater cod. pen. manca l'abuso costrittivo da parte del pubblico agente e la condizione del destinatario non è quella di chi, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene stretto fra l'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita, perché la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, quale disponendo di più ampi margini - decisionali finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non - dovuta, nella prospettiva di conseguire quel vantaggio, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258470; Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Sez. 6, n.32594/15 e Sez. 6, n. 47014 del 15/07/2014, Rv. 261008). Nel caso di specie, non risultando individuabile alcun vantaggio indebito per le persone offese, ma chiaramente rilevabile l'abuso nella condotta dell'imputato, in quanto, facendo leva sulla sua funzione ed evocando controlli e svantaggi, derivanti dal non essere disponibili nei suoi confronti per il solo fatto di essere un finanziere, dunque, prospettando un male ingiusto, costringeva le persone offese ad elargirgli, sistematicamente, servizi e consumazioni gratuite, deve ritenersi integrato il delitto di concussione, come correttamente ritenuto dai giudici di merito.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo, in quanto la differente qualificazione giuridica attribuita dalla Corte alle condotte poste in essere dal ET e dal NA, asseritamente analoghe a quelle contestate all'imputato, è giustificata dall'assenza di minacce o di violenza. Infatti, a pag.44 della sentenza impugnata è chiaramente evidenziato che non risulta che i due imputati avessero ottenuto prestazioni ed utilità gratuite con violenza o minaccia. Ritenuta, pertanto, corretta ed immune da vizi logici la sentenza impugnata, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ET ETno per essere il reato di concussione in danno di AD NI estinto per morte dell'imputato. h + Rigetta il ricorso di ZI AN IT che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 02/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Criscuoloriscuolo Vincenzo Rotundo Vincenzo Rotundo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 7 MAR 2016 A IL FUNZIONARIO CUDZIARIO M E R P U Piera Esposito E T R E N I O T O C : 5