Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 1
Allorquando lo strumento urbanistico stabilisca una determinata distanza "dal confine", il principio della prevenzione non opera, perché la distanza dal confine è assoluta e va rispettata anche se il fondo del vicino sia inedificato, e anche se i due fondi siano separati da un'area inedificata appartenente ad un terzo.
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- 1. Regola della prevenzione se i regolamenti locali non stabiliscono distanza fissa minima dal confine.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze …
Leggi di più… - 2. Regola della prevenzione se i regolamenti locali non stabiliscono distanza fissa minima dal confine.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze …
Leggi di più… - 3. Regola della prevenzione se i regolamenti locali non stabiliscono distanza minima dal confineAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 novembre 2016
Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze fissate dalla legge 765/1967. Il Tribunale riteneva applicabili le distanze previste dal regolamento edilizio del comune e non quelle della legge 765. La Corte di Appello riteneva applicabile la regola della prevenzione, di cui all'art. 873 e seguenti del codice civile. In base al principio della prevenzione, il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire: al preveniente è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare sia rispettando una distanza dal confine …
Leggi di più… - 4. Cosa succede se i regolamenti locali non stabiliscono la distanza minima dal confine?Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2016
Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Classificazione: Civile, Immobiliare Parole chiave: #distanze, #edifici, #prevenzione, #fulviograziotto, #scudolegale Il caso. Un proprietario proponeva domanda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2002, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARE - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI ROUX 20, presso lo studio dell'avvocato GI FONTANELLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLO SILVETTI, difeso dall'avvocato VINCENZO BATTAGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 180/99 del Tribunale di GELA, depositata il 17/05/99;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO
udito l'Avvocato BATTAGLIA Vincenzo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 12 novembre 1986 EM UR, proprietario di un fondo del fabbricato su di esso edificato, convenne in giudizio davanti al Pretore di Gela SE SC, proprietario del fondo confinante, e, deducendo che costui aveva edificato un edificio a distanza non, consentita dal piano regolatore generale sia con riferimento al confine che al fabbricato frontistante, chiese - per quel che ancora rileva in questa sede - che fosse condannato ad arretrare il fabbricato fino alla distanza di legge. Il convenuto si costituì chiedendo il rigetto della domanda. In particolare dedusse che, trovandosi il muro comune di "recinzione" su terreno di proprietà del consorzio di Bonifica della Piana di Gela, interposto tra i due fondi, non era configurabile alcuna violazione delle distanze legali.
Espetata una CTU, il Pretore, con sentenza 27 maggio 1991, rigettò la domanda.
Il soccombente propose appello con atto notificato il 16 Luglio 1999, ma nessuna delle parti si costituì entro il termine di legge.
Con atto notificato il 19 novembre 1993 il UR provvide a riassumere la causa.
Costituitosi, l'appellato eccepì preliminarmente l'inammissibilità del gravame perché tardivo;
nel merito ne chiese il rigetto perché infondato.
Con sentenza 17 maggio 1999 il Tribunale di Gela, ritenuto ammissibile l'appello e in accoglimento di esso, ordinò allo SC di arretrare il proprio fabbricato alla distanza di 25 metri dal confine prevista dal piano regolatore generale. Contro la sentenza lo SC ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi.
L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 168, 327 e 342 c.p.c. per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto ammissibile l'appello del UR non tenendo Conto che, in relazione alla data di deposito della sentenza del Pretore, l'atto di impugnazione, notificato in riassunzione il 19/11/1993, doveva considerarsi tardivo perché proposto oltre il termine annuale di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. La censura è infondata.
La sentenza pretorile fu pubblicata in data 8/6/1991. Non essendo stata notificata, il termine di impugnazione operante era quello annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., il quale, calcolato il periodo di sospensione feriale, andava a scadere il 23/7/1992.
L'atto di appello fu notificato il 16/7/1992, prima, cioè, annuale della scadenza del termine annuale e, quindi, tempestivamente.
Poiché nel detto atto era stata indicata l'udienza di comparizione dell'8/10/92, la costituzione delle parti avrebbe dovuto avvenire, in base al disposto degli artt. 166 (nel testo previgente alla legge n. 353/90) e 307 c.p.c. entro il 4/10/1992. Poiché nessuna delle parti si costituì, il processo, in base al primo comma del succitato art. 307 c.p.c., poteva essere riassunto entro il termine perentorio di un anno e 45 giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto a norma dell'art. 166 c.p.c. e, dunque, nel caso in esame, entro il 19/11/1993.
Nel caso di specie, l'atto d'appello fu notificato in riassunzione il 19/11/1993 (ultimo giorno del termine stabilito per la riassunzione). Correttamente, dunque, è stato ritenuto tempestivo.
2^ - Col secondo motivo si denunciano violazione di legge (art. 872, 873, 877 c.c.) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere il giudice d'appello ritenuto applicabile la distanza di 25 metri dal confine stabilita dal piano regolatore, non tenendo conto che tale distanza, stabilita con riferimento a fondi finitimi con fabbricati frontistanti a pareti finestrate non erano confinanti (essendo tra essi interposta una striscia di terreno di proprietà del Consorzio di Bonifica) sia perché nel fondo dell'attore non vi era un fabbricato frontistante, mentre il fabbricato del ricorrente, verso il confine, era privo di parete finestrata. In ogni caso, a favore del ricorrente operava la prevenzione.
Col terzo motivo, connesso al precedente, si lamenta ancora violazione di legge (artt. 81 e 100 c.p.c.; 873 c.c) nonché omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo per avere il giudice d'appello omesso di rilevare, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, il quale non era proprietario del terreno confinante con quello dell'attore, essendo tra i due fondi interposta una striscia di proprietà di un terzo (Consorzio di Bonifica della Piana di Gela).
Entrambe le censure vanno disattese.
In tema di distanze legali, questa Corte ha affermato che:
a) l'obbligo del rispetto delle distanze tra le costruzioni deve essere osservato anche quando queste si trovino su fondi separati da un'area appartenente ad un terzo, purché inedificata (cass. 3978/980);
b) nel caso che lo strumento urbanistico stabilisca una determinata distanza "dal confine", il principio della prevenzione non opera, perché la distanza dal confine è assoluta e va rispettata anche se il fondo del vicino sia ancora inedificato (ex plurimis: Cass. 4438/97; Cass. 5364/97). Correttamente, dunque, il giudice d'appello ha considerato ininfluente ai fini di causa (e quindi anche sotto il profilo della legittimazione passiva dello SC) l'esistenza, tra i due fondi, della striscia appartenente al terzo (Consorzio di Bonifica) ed inderogabile la distanza di 25 metri dal confine stabilita dal piano regolatore del Comune di Gela.
Il ricorso va, pertanto, rigettato condannando il ricorrente alle spese, liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in lire 2.085.800 (euro 1076,81), di cui lire 2.000.000 (euro 1032,91) per onorari.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2002