Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 2
Integra il reato di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 - quater, cod. pen.) la semplice visione di immagini pedopornografiche "scaricate" da un sito internet, poichè, per un tempo anche limitato alla sola visione, le immagini sono nella disponibilità dell'agente. (Nella specie, trattavasi di fatto commesso prima delle modifiche introdotte dalla legge 26 febbraio 2006, n. 38).
Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, cod. pen.) la cancellazione di "files" pedopornografici, "scaricati" da internet, mediante l'allocazione nel "cestino" del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al "file". (In motivazione la Corte ha precisato che solo per i "files" definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento