Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 639
CASS
Sentenza 6 ottobre 2010

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Integra il reato di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 - quater, cod. pen.) la semplice visione di immagini pedopornografiche "scaricate" da un sito internet, poichè, per un tempo anche limitato alla sola visione, le immagini sono nella disponibilità dell'agente. (Nella specie, trattavasi di fatto commesso prima delle modifiche introdotte dalla legge 26 febbraio 2006, n. 38).

Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, cod. pen.) la cancellazione di "files" pedopornografici, "scaricati" da internet, mediante l'allocazione nel "cestino" del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al "file". (In motivazione la Corte ha precisato che solo per i "files" definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 639
Data del deposito : 6 ottobre 2010

Testo completo