Sentenza 17 luglio 2002
Commentario • 1
- 1. Chi paga le spese condominiali se vendo casa?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 agosto 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10370 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pocazione SEZIONE TERZA CIVILE N. 22355/991 0 7 0/0 2 172522 Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 2064 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 25/02/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sole SE NTENZA per diritti € 155 sul ricorso proposto da: 17 LUG. 2002 IL CANCELLIERE DE GI LU, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANGELO CENTOLA, con studio in 80100 NAPOLI Centro Direzionale Is B. Lotto 8/B, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MO AL;
- intimata avverso la sentenza n. 2406/99 del Tribunale di NAPOLI, XII Sez. Civ, emessa i18/4/1999 e depositata 2002 il 20/04/99 (R.G.14705/94); 509 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 25/02/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato in data 11/7/1994, AL MO, ved. VOLLERO, esponeva: che, su ricorso presentato in data 27/5/1993 da LU DE GI, il Pretore di Napoli emetteva in data 7/6/1993 decreto ingiuntivo nei suoi confronti ingiungendole di pagare, in favore del ricorrente, la somma di L.
1.818.355 oltre gli interessi legali dalla domanda e le spese del procedimento;
- che il ricorrente, a sostengo della propria domanda, aveva dedotto di avere erogato la detta somma, di cui L.
1.650.000 per trattamento di fine rapporto dovuto alla portiera dello stabile di via Michetti n. 5, nel quale egli era proprietario dell'appartamento sito alla scala A int. 10 (detenuto in locazione dalla MO) in virtù di delibera condominiale del 26/2/93 e, prima ancora, in virtù di sentenza del Pretore di Napoli in funzione di giudice del lavoro;
che tale sentenza era stata pronunciata nel giudizio promosso dalla portiera - che aveva prestato servizio a favore del condominio dal 1957 al febbraio 1988, sentenza con la quale il giudice aveva parzialmente accolto la domanda della portiera di L. 55.512.795 proposta per trattamento di fine rapporto, con condanna del convenuto condominio al pagamento della minor somma di L. 37.964.544; - che il ricorrente aveva dichiarato che essa appellante, conduttrice dell'appartamento in forza di contratto stipulato nel 1969 con la precedente proprietaria dell'immobile, Sig.ra AR GR, non solo non aveva pagato la predetta somma di L.
1.560.000 da lei dovuta pari al 90% dell'intera quota, ma neppure aveva pagato i conguagli di fine anno 1989-1990 e 1991 per l'importo di L. 158.355; -- che esso ricorrente aveva versato personalmente al Condominio la somma di L. 1.818.355, di cui aveva chiesto il rimborso alla MO, stante il suo comportamento negativo;
- che, pertanto, era stato emesso il decreto ingiuntivo avverso il quale la MO aveva proposto opposizione che l'adito Pretore, con sentenza 2620/94 di aveva rigettata, in base al rilievo che il credito vantato dal DE GI era divenuto liquido ed esigibile solo a seguito della sentenza del Giudice del Lavoro. resistense Nella sentenza del DE GI il Tribunale di Napoli, con sentenza . ک .а ل р ا 20 aprile 1999, accoglieva l'appello e, per l'effetto, revocava il decreto opposto ت e condannava l'appellato alle spese del doppio grado, affermando, per quanto possa ancora interessare, che il diritto della portiera al trattamento di fine rapporto era maturato nel 1988 quando ancora il DE GI non era divenuto condomino (e pertanto costui aveva effettuato un pagamento non dovuto); che la fattispecie non era inquadrabile neppure nell'ipotesi di surrogazione reale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c.; che qualunque pretesa, al di fuori dell'ambito temporale previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., avrebbe potuto essere fatta valere dall'originario proprietario-locatore e non dal DE GI. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. L'intimata non si è costituita in questo grado. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il DE GI, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1470, 1571, 1601, 1602, 2120 e 1203 c.c. e 63 disp. att. c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il giudice di appello, andando in avviso contrario a quello di primo grado, gli abbia negato il diritto di ottenere dalla MO il rimborso della quota a carico della conduttrice per le spese condominiali relative al portierato, ritenendo che esso ricorrente avesse pagato un debito altrui (del precedente proprietario-locatore), siccome maturato alla cessazione del rapporto di portierato (avvenuta nel 1988) e, quindi, ben prima del suo subentro nel contratto di locazione, avvenuto con l'acquisto dell'immobile nel 1991. Ha precisato il suddetto giudice che a tale pagamento il DE GI non era tenuto neppure in applicazione dell'art. 63 disp. att. cit., con conseguente impossibilità di ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 1203 n. 3 c.c. in tema di surrogazione reale;
con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale azione di ripetizione delle somme dovute dalla conduttrice poteva essere esperita solo dal dante causa dell'appellato. La censura è fondata. E' principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che “l'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse pertanto, nel caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento è il proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata” (ex plurimis Cass. 26 ottobre 1996 n. 9366). Essendo pacifico che tale delibera è avvenuta solo in data 29/2/93 e, quindi, dopo l'acquisto dell'appartamento locato da parte del DE GI (avvenuto il 27/3/91), quest'ultimo era tenuto al pagamento e, quindi, era legittimato ad ottenere dall'inquilina il relativo rimborso nella misura di legge. Il primo motivo va, pertanto, accolto. Con il successivo mezzo il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo al rimborso dei conguagli delle ordinarie quote condominiali di cui agli esercizi 1989/90/91 per l'importo di L. 158.355. Assume il DE GI che quanto meno quelli relativi agli anni 1990/91 rientravano nell'arco temporale previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. Questa censura non coglie nel segno. Contrariamente a quanto ritenuto dal P.G. circa un'omessa pronuncia al riguardo del Tribunale napoletano, è agevole replicare che il giudice si è invece pronunciato ed ha negato l'azione di ripetizione in quanto "la mancata precisazione degli esatti periodi di riferimento non rende possibile accertare se e quanti dei detti importi siano relativi al periodo in cui l'avvenuto acquisto dell'immobile esponeva, ai sensi dell'art. 63 disp. at. c.c., il nuovo proprietario ad una responsabilità solidale per contributi pregressi". Motivazione, quindi, esistente, che fa buon governo della disposizione citata e che sotto il profilo logico si risolve in un accertamento di fatto (mancanza della necessaria prova), incensurabile in questa sede. Il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Concludendo, l'impugnata sentenza viene cassata in relazione al primo motivo accolto e la causa va rinviata ad altro giudice, indicato in una diversa sezione della Corte di Appello di Napoli che provvederà anche alle spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE свиты выя Schetom IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alella Depositata in Cancelleria Oggi, ог17.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello OT 129, 1 109T 456T 20,66 AGENDA DELLE ENTRATE ROMA 2 TOT. 149.77 3 SF1 2002 Registrars in deta Serie 4 0179677 149.77 (euro CENTE WANTANOVE/77. F. Dirigente Area Serv② (Dettissa Maria Grazia DI HAPO Responsabile Servizio Atti udiziari (Dr. M. RACCICHN)