Sentenza 26 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0 278 1 /02 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto APPALTO CONCORSO SEZIONE PRIMA CIVILE CLAUSOLE VESSATORIE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18141/99 Dott. Giovanni OLLA Presidente Cron. 6542 Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. 762 Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud. 21/11/2001 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copla studio SENTENZA dal Sig. A S TI sul ricorso proposto da: per diritti € 310 26 FEB. 2002 GRUPPO ANDIDERO FINANZIARIO IMMOBILIARE Srl, in personal IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso rappresentato e difesol'avvocato DOMENICO BONAIUTI, dall'avvocato GIUSEPPE MIRIZZI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente DG719440
contro
OG719415 PROVINCIA DI BARI, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA LARGO pro tempore, 3 2001 LEOPOLDO FREGOLI 8, presso l'avvocato ROSARIO SALONIA, 2393 rappresentata e difesa dagli avvocati SABATINO MINUCCI 1 e ROSA DIPIERRO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 68/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 19/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2001 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il resistente, l'Avvocato Sciuba, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona de l Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 14.9.90, la società Edimvictor a r.l. ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Bari L'Amministrazione Provinciale di Bari chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 105.900.000 a titolo di saldo revisionale dovuto in virtù del con- tratto d'appalto di servizi stipulato fra la detta con- venuta e la s.t.l. Imed, con cui essa istante si è fusa per incorporazione, e di 1. 76.222.530 per interessi moratori per il ritardato pagamento dei compensi con- trattuali e degli interessi moratori sull'ammontare di L. 707.325.315 per il ritardato pagamento dei compensi 2 revisionali. Nel contraddittorio con l'ente convenuto, il tribu- nale, preso atto del pagamento del saldo revisionale effettuato dalla Provincia nel corso del giudizio, con sentenza del 22.5.96, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a tale capo della domanda e l'ha rigettata in ordine agli accessori, avendovi 1'appaltatore rinunciato, come da patto espresso, con- tenuto nell'art. 8 del contratto. Il gruppo Andidero, succeduto alla società Edimvic- tor incorporata per fusione, con atto 25.7.96 ha propo- sto gravame avverso tale sentenza innanzi alla corte d'appello di Bari, deducendo che il giudice di prima istanza non ha tenuto conto del fatto che l'art. 4 del- la legge n. 741/1981 sancisce la nullità dei patti con- tenenti la rinuncia agli interessi moratori, e che la clausola contrattuale che prevede detta rinunzia è in- serita nel contratto, ma non nel disciplinare e, avendo natura vessatoria, necessitava di separata ed espressa approvazione. Ad ogni modo, pacifico il ritardo, avreb- bero dovuto esserle riconosciuti gli interessi legali e quelli anatocistici. L'amministrazione appellata, insistendo nella sua eccezione, ha sostenuto l'inapplicabilità della norma richiamata dalla controparte osservando che, trattando- 3 si di appalto-concorso, il dispositivo negoziale eletto a regolare i rapporti tra le parti era scaturito da un accordo realizzato con il pieno concorso della volontà di entrambi i contraenti;
ad ogni modo il contratto era stato stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigo- re della norma richiamata. Con sentenza n. 68/99 del 221.12.98 la corte barese ha rigettato l'appello sostenendo, in punto di fatto, che risulta provato che, trattandosi di appalto- concorso, l'appaltatore ha attivamente partecipato alla conclusione del contratto risultando lo stampato uti- lizzato dalla Provincia diffusamente emendato, anche nella clausola in esame, ancorché si tratti di corre- zione minima. Il particolare rilievo che assumono le clausole aggiunte ex art 1342 c.c. rende vana ogni di- squisizione sulla consapevolezza da parte dell'altro contraente sulla consapevolezza della loro portata. Quand' anche volesse ritenersi per certa la natura ves- satoria della rinunzia agli interessi, non era, perciò, necessaria la sua separata sottoscrizione. Tale clauso- la, ad ogni modo, non ha suddetta natura. Sotto diverso profilo, ha osservato che il dettato dell'art. 4 della L. n. 741/1981 non trova applicazione dal momento che tale legge non era stata ancora promul- gata alla data della stipula del contratto. 4 qui il ricorso per cassazione della società Di Andidero articolato in tre motivi. Gruppo L'amministrazione provinciale resiste con controricor- SO. MOTIVI DELLA DECISIONE Col 1° motivo il ricorrente deduce errata applica- zione di una norma di diritto, e inadeguata, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su di un punto de- cisivo della controversia, e rileva che la corte, che ha sostenuto la sua partecipazione alla redazione delle clausole contrattuali, ha desunto tale circostanza dal Д fatto che il modulo prestampato, che contiene le pat- tuizioni, è stato diffusamente emendato, ma ha trascu- rato di rilevare che dagli atti (delibera della Giunta, disciplinare e delibera del consiglio) non risulta af- fatto che dette clausole siano state effettivamente concordate. Gli emendamenti, ai quali si riferisce la sentenza impugnata, consistono nel mero riempimento de- gli spazi in bianco in cui sono indicate le parti, la e gli estremi della fide- delibera di aggiudicazione iusssione, ed, ad ogni modo, la natura vessatoria della clausola, che ha subito una correzione minima, con la sostituzione della parola disciplinare alla parola ca- pitolato, in assenza di prova contraria, non la sot- traeva alla necessità della specifica approvazione ex 5 art 1341 C.C.. Dall'esame della sentenza non è dato ri- scontrare che il giudice di merito abbia accertato che le trattative abbiano riguardato specificamente la clausola in esame. Il convincimento del giudice d'appello è, dunque, viziato nel suo iter logico tanto da non consentirne l'identificazione. Col 2° motivo la ricorrente denunzia violazione de- gli art 1341 e 1342 C.C. osservando che la disciplina ivi prevista è applicabile anche ai contratti pubblici. La clausola in esame, la cui natura onerosa è stata er- roneamente esclusa dalla corte di merito, necessitava, perciò, della specifica approvazione. Con l'ultimo motivo la società Andidero denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. e 112 e 346c.p.c., osservando che la corte di merito fa discendere l'arbitrario conteggio degli interessi. da parte del C.T.U. dal fatto che l'amministrazione conve- nuta aveva eccepito in 1° grado il mancato assolvimento da parte di essa istante dell'onere di provare la data di decorrenza degli accessori. Tale eccezione, generi- camente formulata in primo grado, non è stata neppure ribadita in appello, e, dunque, è assorbita ex art 346 c.p.c. e la corte non poteva tenerne conto. Detta prova, infine, non era necessaria, stante la mancata contestazione, da parte dell'amministrazione 6 T convenuta, dei conteggi effettuati dal c.t.u.. Il primo motivo è infondato. La corte territoriale ha ricondotto il contratto d'appalto in esame all'archetipo dell'appalto-concorso, che è figura che consente alla ditta, chiamata alla li- citazione privata, di presentare il progetto dell'opera o dei servizi che interessano all'amministrazione su di un piano di massima a о di un capitolato di programma to fornito dall'amministrazione stessa con indicazione, però, anche delle condizioni alle quali essa concor- rente è disposta ad eseguire l'opera o il servizio, in tal guisa concorrendo alla determinazione del contenuto del programma. Data l'omologia sostanziale fra tale procedimento e la trattativa privata, tale contratto, formatosi, perciò, con attiva e consapevole partecipa- zione del privato, non è dissimile sul piano sostanzia- le da quello privato. Di tale qualificazione la ricorrente non si duole, onde residua l'indagine sulla correttezza del corolla- rio che ne ha tratto la corte di merito che ritenuto che il testo del contratto allestito risultato emendato, perdall'amministrazione l'effettiva partecipazione della ditta appaltatrice al- la sua predisposizione, ed ha, per l'effetto, sostenuto che non ha senso il richiamo alla disciplina prevista 7 dagli art. 1341 e 1342 C.C., rappresentando un fuor d'opera la prospettazione della sottoscrizione separata delle clausole e vana la ricerca della consapevolezza della loro esistenza da parte del privato. La critica contenuta nel motivo in esame, che non ha riguardato il postulato logico di tale percorso in- terpretativo, mira, dunque, ad introdurre la verifica sulla riconducibilità del contratto in esame allo schema del contratto per adesione, che la corte terri- toriale ha escluso perché, ancorché predisposto dall'amministrazione appaltante, esso risulta effetti- B vamente negoziato. Suddetta qualificazione, secondo l'indirizzo conso- lidato di questa corte, va attribuita "a quelle strut- ture negoziali destinate a regolare una serie indefini- ta di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se cioè, predisposte da un contraente che esplichi at- tività contrattuale all'indirizzo di una pluralità in- differenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mez- ZO moduli о formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad una singola e specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa apportare del tutto legittima- 8 mente o richiedere necessarie modifiche dopo averne li- beramente apprezzato il contenuto (Cass. n. 2294/2001 IV 543906, n. 7626/1997 rv 506796 e n. 6644/1999 rv 528051, n. 13605/1999 rv 531864). In conclusione, dunque, l'esigenza di protezione del contraente aderente, che trova salvaguardia nell'esigenza della sottoscrizione separata delle clau- sole onerose, non si giustifica quando il contratto, pur essendo riconducibile alla figura del contratto te- SO a disciplinare una serie uniforme di rapporti con- do trattuali, in quanto contenente una parte regolamentare che integra vere e proprie condizioni generali, non si pone come astratto schema che espone le parti al ri- schio inconsapevole di condizioni gravose, emergendo dal suo testo che tali condizioni non rappresentano espressione del potere autoritativo di una delle parti perchè sono state discusse er per tale effetto, sono riconducibili all'autonomia negoziale essendo ricolle- gabili all'effettiva consapevole loro accettazione. L'accertamento sulla natura anzidetta è affidata al solo giudice del merito, poiché si risolve in un giudi- zio sul fatto, che può essere formulato solo in inter- pretando l'atto anzidetto nel suo contesto complessivo onde stabilirne significato e portata. Tale giudizio, quando risulti adeguatamente motivato, è, perciò, in- 9 censurabile in questa sede (Cass. n. 4793/2000 rv 536560, n. 4801/2000 rv 535668, n. 4531/1999 rv 526075, n. 6976/1995 rv 492966). Il procedimento interpretativo attraverso il quale la corte di merito è pervenuta alla qualificazione del contratto, in termini di esatto risultato dell'elaborazione condotta su di un piano di piena pa- rità fra le parti contraenti, non appare censurabile né è stato censurato con l'esatta indicazione delle regole di ermeneutica asseritamente violate. Il ricorrente critica la decisione impugnata con un richiamo solo ge- nerico alle norme che regolano l'interpretazione degli atti giuridici ad opera del giudice, ma non specifica in qual maniera e con riferimento a quale elemento il giudice d'appello ne abbia consumato violazione. La verifica sul percorso che ha determinato l'interpretazione censurata, pertanto, non può trovare ingresso risolvendosi, in sostanza, il motivo di do- glianza in esame, così enunciato, in una critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole inter- pretazione rispetto a quella adottata dal giudicante che certamente non può essere mossa in questa sede (per tutte v. Cass. n. 7242/2001 rv 547064). Deve, così, concludersi che dei canoni richiamati 10 la corte territoriale ha fatto sicuramente buon uso, onde residua, un'indagine sulla comune volontà della parti che, come si è detto, sfugge al controllo di le- gittimità. Gli altri motivi di doglianza sono assorbiti. La corte territoriale ha argomentato diffusamente sulla natura non vessatoria della clausola contenente la rinuncia agli interessi ancorché la decisione sulla questione non assumesse rilevanza alcuna nell'economia della sua decisione. Esclusa in linea di principio 1'applicabilità al contratto in oggetto della discipli- na che regola siffatte clausole negoziali, la disamina do in merito non era, infatti, più pertinente, né, per l'effetto, merita di esser condotta in questa sede. Gli argomenti diffusamente spesi al fine di escludere la natura onerosa della clausola contenente la rinuncia agli interessi fondano, come si è detto, una doppia "ratio decidendi", del inutile nel contesto della deci- sione. Parimenti, in ordine al 3° motivo, va rilevato che la sentenza impugnata contiene ulteriore motivazione anch'essa sovrabbondante, che da conto della soluzione della questione di merito riguardante l'acquisizione della prova circa il termine di decorrenza degli acces- sori, anch'essa evidentemente irrilevante. Essendone 11 stata esclusa l'attribuibilità, pe le ragioni di prin- cipio dedotte nella premessa del percorso logico che ha determinato la decisione, non aveva più senso dibattere sulla datazione del termine della loro decorrenza e sull'onere della relativa prova. Tantomeno può vere senso discuterne in questa sede. Alla luce di tali premesse il ricorso devesi ri- gettare con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa- gamento delle spese di questo grado di giudizio che li- quida in complessive L.
4.673.000 di cuicui L.
4.502.200 wishutt per onorario. Così deciso in Roma, il 21.11.2001 109T 129,11 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Rosaria Cultrera Giovanni Olla 45T 30,99! Nov. th نطباق دوما ب سانا ہا TOT 160,10 806 170 6717 38.74 0184 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civite 1 Depositato in Cancelleria 7 26 FEB. 2002 IL CANCELLIERE AGE Luisa Passinetti IL CANCELLIERE Jure fauinderТашнить AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data AGO. 200%Serie 4. . .. Versate en 16,84 (eur hult.cz voda / 84 p. Il Dirigente Area Servial Responsabile Servizio Atti GiudizSK. Mauro RACCICHANN