Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2017, n. 30694
CASS
Sentenza 5 giugno 2017

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Massime2

In tema di reati militari, si configura il reato di ubriachezza in servizio nei confronti del militare che, trovandosi nella condizione di "reperibilità", viene colto in stato di ubriachezza.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile ai reati militari.

Commentario1

  • 1Riforma Cartabia: il nuovo istituto della particolare tenuità del fatto
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023

    Sommario: 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) 2. Il rilievo della condotta “susseguente al reato” 3. Ampliamento delle preclusioni oggettive 3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul 3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare allarme sociale 3.3 Inapplicabilità nei procedimenti per taluni reati militari 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) Nell'ambito dei generali obiettivi di deflazione processuale ed esecutiva perseguiti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2017, n. 30694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30694
Data del deposito : 5 giugno 2017

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