Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
Il reato di ubriachezza in un militare - il cui obiettivo è di assicurare il regolare svolgimento di un determinato servizio cui il militare sia stato specificamente preposto - è integrato quando il militare medesimo, impegnato in un ben individuato servizio o comunque comandato al suo espletamento, venga colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso di un finanziere, incaricato di accompagnare una pattuglia con compiti di controllo fiscale, colto, alla guida dell'auto di servizio, in uno stato di ubriachezza tale da vanificare la funzione di supporto cui era stato demandato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2011, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/12/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1607
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 18947/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AN N. IL 27/05/1977;
avverso la sentenza n. 73/2010 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 23/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PG. militare L. F. Flamini che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Porcaro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 23 febbraio 2011 la Corte militare d'appello confermava la sentenza del Tribunale militare di Napoli che aveva dichiarato AG NU, finanziere scelto, colpevole del reato di ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.) e, previa esclusione dell'aggravante dell'avvenuta preposizione ad uno specifico servizio, lo aveva condannato a due mesi di reclusione con i doppi benefici di legge.
2. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che l'imputato, incaricato di accompagnare a IC una pattuglia della Guardia di Finanza, addetta a svolgere attività di controllo di ricevute e scontrini fiscali, e di restare a disposizione per eventuali ulteriori spostamenti sul territorio, aveva assunto una consistente quantità di alcolici e, ciò nonostante, si era messo alla guida del mezzo di servizio e aveva percorso contromano, con il lampeggiante e i fari accesi, le zone centrali della cittadina fino a quando non era stato bloccato da una pattuglia della Polizia di Stato. I giudici di merito ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base della testimonianza dell'assistente capo di P.S. IC, dell'assistente VI, del tenente D'Andrea, del luogotenente Micciché (quest'ultimo citato dalla difesa), nonché degli accertamenti medici svolti.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente AG, il quale formula le seguenti censure. Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali sullo stato di ubriachezza dell'imputato, espressive di valutazioni meramente soggettive, considerato anche che gli altri testi escussi (RO e VI) e il medico di servizio dell'ospedale di IC avevano rilevato solo uno stato confusionale e di smarrimento del ricorrente.
Lamenta, inoltre, carenza e illogicità della motivazione in ordine alla questione, prospettata con i motivi nuovi, concernente la correttezza e congruità delle procedure di accertamento dello stato di ubriachezza che, ove presa in adeguata considerazione, avrebbe consentito una ricostruzione dei fatti e un quadro probatorio di esclusione di responsabilità per la sussistenza, quanto meno, di un ragionevole dubbio.
Prospetta, quindi, carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle risultanze della cartella clinica, evidenzianti che l'imputato, all'atto del ricovero in ospedale, era lucido e formulava la diagnosi di postumi di uno svenimento, nonché violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità. Denuncia, infine, vizio della motivazione in ordine alla dosimetria della pena, applicata in misura doppia rispetto al limite edittale, valorizzando il clamore della vicenda e omettendo di considerare che il fatto ha destato l'attenzione dell'opinione pubblica, perché si è verificato in un luogo centrale, raggiunto casualmente dall'imputato, non originario della zona.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. In relazione alle prime tre censure il Collegio osserva che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6^, 15 marzo 2006, n. 10951). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6^, 15 marzo 2006, n. 10951). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha compiutamente illustrato le risultanze processuali (deposizioni di IC, D'Andrea, VI, Latomia, del teste a discarico Micciché per le quali, refetti medici, esiti degli accertamenti sul tasso alcolemico) sulle quali ha fondato il giudizio di penale responsabilità in ordine al contestato reato di cui all'art. 139 c.p.m.p.. I giudici di merito hanno, inoltre, compiutamente ricostruito l'arco temporale di svolgimento della vicenda nel corso della quale l'assistente IC vide per la prima volta l'autovettura guidata dall'imputato procedere contro mano alle ore 19,45 del 24 gennaio 2008 (ossia dopo cinque ore dall'arrivo a IC dell'imputato) e che soltanto dopo tre ore (intorno alle ore 22,49 di quello stesso giorno) AG venne accompagnato al pronto soccorso del locale ospedale civile, dove venne diagnosticato "senso di mancamento e di disorientamento temporo - spaziale ed effettuato, alle successive ore 24, un prelievo di sangue, caratterizzato dal tasso alcolemico di 206, 82 mg/dl con test screening 1^ livello Rea con sistema di lettura FPIA (cfr. referto del 26 gennaio 2008). Sulla base di questi elementi di fatto, con motivazione logicamente articolata, hanno fornito una puntuale risposta ai rilievi difensivi circa le metodiche usate, la loro attendibilità, la loro valenza probatoria, osservando che nello stato di intossicazione acuta da alcol etilico si distinguono tre diverse fasi e che, quindi, all'atto dell'intervento della Polizia di Stato l'imputato era passato dallo stato di euforia a quello di torpore, deficit intellettivo, insicurezza nei movimenti, reso evidente dalle modalità di guida in pieno centro cittadino e constatato dagli appartenenti alla Polizia di Stato VI, Lalomia, IC. Infine hanno correttamente sottolineato che, avuto riguardo all'intero contesto temporale, al momento in cui l'imputato giunse in ospedale l'avanzato stato di ubriachezza si trovava già nella seconda fase per poi risolversi definitivamente dopo qualche ora.
Come esattamente osservato dai giudici di merito, i rilievi difensivi non contestano, in realtà la struttura logico-argomentativa della sentenza impugnata, ma tendono, in realtà, a proporre una non consentita lettura alternativa e più favorevole alle tesi del ricorrente delle emergenze processuali, valorizzando esclusivamente le fasi della vicenda successive al ricovero ospedaliero. Sulla base di un'approfondita e corretta ricostruzione dei comportamenti posti in essere dal ricorrente, valutati anche alla luce dei rilievi difensivi, puntualmente confutati, i giudici sono approdati ad una corretta qualificazione giuridica del fatto.
2. L'art. 139 c.p.m.p., mira ad assicurare - come si evince dalla sua collocazione tra i reati contro il servizio militare - il regolare svolgimento di un determinato servizio cui il militare sia stato specificamente preposto. Ai fini della integrazione del reato occorre che il militare, impegnato in un ben individuato servizio o, comunque, comandato al suo espletamento, venga colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo.
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, sottolineando che il grave stato di alterazione psicofisica, derivante dall'assunzione di un consistente quantitativo di alcolici e immediatamente percepibile da parte di coloro che intervennero per far cessare i suoi comportamenti, incise sul regolare svolgimento del servizio cui AG era stato comandato, vanificando sostanzialmente la funzione di supporto al resto della pattuglia che stava effettuando una serie di controlli a fini fiscali.
3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso. I giudici di merito hanno, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, valorizzato, ai fini della dosimetria della pena e del diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, la gravità e pericolosità della condotta serbata, le disfunzione provocate al regolare svolgimento del servizio, il disdoro cagionato al Corpo di appartenenza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012