Sentenza 25 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2003, n. 11564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11564 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratt 1 1 564/03 SEZIONE TERZA CIVILE agraz Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1902/01 Dott. Vittorio DUVA Dott. Renato PF CONT LICA 25439 Cron. Consigliere Dott. Italo Consigliere Rep. 3132 Dott. Bruno DURANTE Ud. 29/01/03 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - VALLE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA . LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CICCOTTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE PAIUSCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZEN MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 157, presso lo studio dell'avvocato anchePASQUALE VERGINELLI, che 10 difende disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE PICERNI, giusta 2003 delega in atti;
182 - controricorrente 1 nonchè
contro
SA GE VED. VALLE, VALLE CARLO, VALLE ANTONIO, VALLE GIOVANNI;
intimati avverso la sentenza n. 1573/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione I I Civile, emessa il 16/05/00 e depositata il 21/09/00 (R.G. 1108/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
M udito l'Avvocato PAIUSCO GIUSEPPE;
; udito l'Avvocato Pasquale VERGINELLI;
udito il P.M.; in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VA ES, premesso di essere proprietario coltivatore diretto di un fondo rustico, sito nel comu- ne di Trezze sul Brenta e confinante con un altro fondo rustico venduto dai proprietari CO AL e France- sca a Zen Maurizio in violazione del suo diritto di prelazione, conveniva in giudizio il compratore, eser- citando il diritto di riscatto. Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, as- serendo che il VA aveva alienato, nel biennio prece- 2 dente, dei fondi rustici, per cui non poteva esercitare il riscatto. Chiedeva comunque e otteneva di chiamare in giudizio i suoi danti causa, per essere da loro ri- sarcito, qualora la domanda di riscatto fosse stata ac- colta. CO SC e TE IN, CO AR, MA LU, EL, NI e GI PI, eredi di CO AL, ritualmente evocati in causa, " Quạimente evocati in c uiƏ, rimanevano tutti contumaci. Dichiarata, nell'udienza del 7 dicembre 1993, la morte di VA ES e interrotto il processo, la vedova OR EL e i figli VA NT e I- CO provvedevano alla riassunzione, mentre degli altri A due figli, nei confronti dei quali era stata disposta M l'integrazione del contraddittorio, VA LO inter- veniva, aderendo alla domanda dell'attore, e VA Gio- vanni invece si costituiva chiedendo il rigetto di tale domanda. Il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza non definitiva dell'8 gennaio 1998, trasferiva la pro- prietà del fondo a VA ES e rimetteva la causa in istruttoria, per l'accertamento del danno subito dallo Zen. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 21 set- tembre 2000, la Corte d'Appello di Venezia, in accogli- 3 mento del gravame proposto dallo Zen e da VA Giovan- ni, ha rigettato la domanda. Per la cassazione di tale sentenza ricorre VA DO, sulla base di tre motivi. Nell'udienza del 3 aprile 2002 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di VA ES (la vedova OR Ange- la e i figli VA NT, LO e Giovanni), alla quale ha provveduto tempestivamente il ricorrente. Si è costituito con controricorso, illustrato da M una memoria, il solo Zen. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2697 cpv. C.C. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ri- corrente sostiene che, avendo il convenuto Zen eccepito l'inefficacia dei fatti addotti a sostegno della doman- da dai riscattanti, avrebbe dovuto dimostrarla, con la conseguenza che, in difetto di tale prova, l'eccezione non poteva essere accolta e la sentenza di primo grado doveva essere confermata. Col secondo mezzo, denunciando insufficiente, con- traddittoria od omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 116 c.p.c. (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è andata immotivatamente in contra- rio avviso rispetto alla sentenza di primo grado che aveva ritenuto provati i fatti, invertendo l'onere del- la prova. Queste censure sono infondate. Rileva la sentenza impugnata che la sussistenza di tutte le condizioni dell'azione di riscatto, contestata dagli appellanti, doveva essere provata dall'attore. Nella specie, prosegue, non è stato dimostrato che Val- le ES effettivamente coltivasse il proprio ter- reno ed avesse la capacità lavorativa necessaria per coltivare anche quello di cui ha chiesto il riscatto. Il certificato del Servizio dei contributi agricoli unificati prova infatti soltanto che l'attore ha versa- to i contributi previdenziali quale coltivatore diret- т to, ma non dimostra affatto che il predetto, settanta- treenne al momento della stipula della compravendita del fondo in discorso, coltivasse direttamente il pro- prio fondo, in quanto l'ente impositore non ha svolto alcun accertamento in proposito. Né la qualifica, in capo a VA ES, di agricoltore coltivatore diretto può dirsi pacifica, perché non contestata, dacchè gli appellanti non l'hanno mai ammessa, neppure implicitamente, e toccava quindi sempre al VA dimostrarla, ciò che non è stato fatto né da lui né dai suoi eredi. 5 Trattasi, rileva il Collegio, di decisione giuridi- camente e logicamente corretta, che va quindi conferma- ta. Per vero, in tema di prelazione e riscatto agrario, se è onere del riscattante dimostrare la ricorrenza di tutte le molteplici condizioni, anche negative, volute dalla legge per l'accoglimento della domanda (Cass. 6 aprile 2001 n. 5149); d'altra parte l'esistenza dei re- quisiti necessari al riconoscimento del diritto di pre- lazione e riscatto agrario può considerarsi incontesta- ta solo se è stata ammessa dall'avversario espressamen- te ovvero implicitamente alla stregua dell'impostazione delle sue difese, incompatibile con la contestazione dell'esistenza stessa (Cass. 22 maggio 2001 n. 6952); ciò che, secondo l'insindacabile apprezzamento del giu- dice di merito, non è avvenuto. Anche a proposito dei certificate contributivi i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui gli stessi, lungi dal fornire la prova della quali- tà di coltivatore diretto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sono liberamente apprezzabili quali semplici elementi presuntivi, e pertanto ben pos- sono dal giudice di merito essere ritenuti, come è av- venuto nella fattispecie, inidonei, senza il sostegno di altre acquisizioni, a dimostrare l'anzidetta quali- tà. Col terzo mezzo, infine, denunciando la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta, in subordine, che erroneamente gli appellati siano stati dichiarati decaduti dalla prova testimoniale. Anche quest'ultima doglianza è infondata. Osserva al riguardo la sentenza censurata che l'istanza di ammissione della prova testimoniale sugli stessi capitoli poi dedotti in appello fu già proposta in primo grado e fu rigettata dal giudice istruttore con ordinanza del 9 agosto 1996, avverso la quale non m fu proposto reclamo al Collegio. Detta istanza, non ri- petuta all'atto della precisazione delle conclusioni in primo grado, deve, ad avviso del giudice di appello, ritenersi rinunciata e come tale non più proponibile in seconde cure. Questa decisione in punto di prova testimoniale è in linea con la giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale le richieste istruttorie, disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate, in mancan- za di reclamo immediato al collegio a norma dell'art. 178 c.p.c., in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della rimessione della causa al collegio, non possono essere riproposte in appello, es- 7 sendo precluse dall'inerzia del proponente nel grado pregresso, equivalente a implicita rinuncia ad avvaler- si del mezzo di prova rifiutato dal giudice istruttore (Cass. 30 marzo 1995 n. 3773; 22 ottobre 1986 n. 6169). E' solo il caso di sottolineare che nel presente giudizio, pendente alla data del 30 aprile 1995, era ancora esperibile, ai sensi dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990 n. 353, come sostituito dall'art. 9 della legge 20 dicembre 1995 n. 534, il reclamo immediato al collegio avverso le ordinanze del giudice istruttore in materia di prove, in conformità dei previgenti commi 2°, 6°, 7° e 8° del cit. art. 178. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 29 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE EST.RandtialsKaly IL PRESIDENTE Niñoris from Depositata in Cancelleris IL CANCELLIERE C oggi 5 LUG. 2003 Dott.ssa Mana Aiellr IL CANCELLIERE O Dott.sea Mare Suone gell 8