CASS
Sentenza 2 novembre 2023
Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/11/2023, n. 43965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43965 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VA PP nato a [...] il [...] AN PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di IN IU e l'annullamento della sentenza impugnata, con riferimento alla posizione di RA IU, con rinvio alla Corte di Appello di Bari per nuovo esame. Non sono presenti i difensori dei ricorrenti. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43965 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 20/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30.6.2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale nnonOcratico di Foggia, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto gli imputati IN IU e RA IU colpevoli del reato di cui all'art. 81 cpv, 110 cod.pen. e 73, commi 4 e 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309, poiché in concorso tra di loro, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso illecitamente cedevano a numerosi acquirenti quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana ed hashish (reato commesso in Margherita di Savoia in data 19 luglio 2016) condannandoli alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 di multa ciascuno. 2. Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente: nel tardo pomeriggio del 19.7.2016, nel corso di un'attività di osservazione e controllo del territorio predisposta su segnalazione di una fonte confidenziale nei pressi dell'abitazione di IN IM MI, i Carabinieri di Margherita di Savoia constatavano che ivi si stava probabilmente svolgendo un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che vedeva coinvolti tra gli altri gli odierni imputati. Gli operanti assistevano alla consumazione di circa venti episodi di cessione di sostanza stupefacente realizzati tutti con le medesime modalità, ovvero due dei partecipanti indirizzavano gli acquirenti dal RA e dal IN per la consegna del denaro ed in alcuni casi della sostanza stupefacente. Questi ricevevano il corrispettivo in denaro dai clienti e provvedevano al recupero ed alla consegna della sostanza stupefacente richiesta. La sostanza veniva occultata sia nei pressi di un muretto sul lungomare di Margherita di Savoia che sotto una folta vegetazione nei pressi di una palma e di volta in volta veniva recuperata. Una volta che gli operanti decidevano di intervenire, gli stessi si davano alla fuga in diverse direzioni. Al termine dell'inseguimento, fermati e tratti in arresto, il RA veniva trovato in possesso di gr. 0,3 di hashish e di Euro 69,50 mentre al IN venivano trovate n. 10 dosi di cocaina per complessivi gr. 0,3 e n. 10 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana per complessivi gr. 12, delle quali il prevenuto cercava di sbarazzarsi nel corso del breve inseguimento. La relazione tecnica evidenziava che il peso complessivo della sostanza trovata al RA era pari a 0,411 gr. netti da cui erano ricavabili n. 5 dosi medie singole 9 mentre da quella trovata al IN era possibile ricavare n. 9 dosi medie singole di cocaina e n. 39 dosi medie di marijuana. Sulla base dei verbali di arresto e di perquisizione personale il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità degli odierni prevenuti in relazione al reato loro contestato di cessione di sostanze stupefacenti/ come cristallizzato nel verbale di arresto. La sentenza di appello ha recepito integralmente l'impianto motivatorio della sentenza di primo grado ritenendo destituite di fondamento le doglianze difensive proposte con i motivi di impugnazione. 3. Avverso detta sentenza gli imputati IN IU e RA IU, tramite il loro difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti. 3.1 Ricorso per IN IU: si articola in otto motivi di ricorso. Con il primo motivo ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. deduce la violazione di legge processuale penale prevista a pena di nullità in relazione agli artt. 125, 521 cod.proc.pen., lett. b), violazione di legge penale art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione alla condotta di cessione nonché ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità manifesta della motivazione. Assume che la Corte d'appello di Bari non fornisce alcuna motivazione in ordine all'eccezione difensiva della violazione dell'art. 521 cod..proc. pen. sollevata dalla difesa. Rileva che la condotta contestata al IN é quella di cessione ma l'imputato é stato invece condannato per detenzione a fini di spaccio con conseguente violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. b) la violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. nonché ex art. 606 lett. e) la illogicità manifesta della motivazione relativa alla ricostruzione della responsabilità per cessione di sostanze stupefacenti in capo al IN. Dopo aver svolto una disamina dei principi in tema di prova indiziaria, rileva che la mera circostanza che il IN fosse in compagnia di altri soggetti coinvolti nell'indagine e che fosse figlio del pregiudicato IM MI IN non comporta anche l'assunzione di responsabilità per cessione della sostanza stupefacente. La sentenza sarebbe del tutto illogica sul punto perché vi é totale incertezza circa la riconducibilità della sostanza stupefacente al IN in quanto gli operanti hanno osservato le condotte degli odierni imputati ad una distanza per loro .3 stessa ammissione rilevante. Inoltre la sentenza non risponde all'ulteriore eccezione difensiva riguardante l'uso personale. Aggiunge che neanche la fuga del IN può costituire indizio tale da giustificare la condanna. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. c) 2 la violazione degli artt. 125, 546 cod.proc.pen., ex lett. b) la violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. nonché ex art. 606 lett. e) il travisamento della prova, l'illogicità della motivazione e l'omessa motivazione relativa alla ricostruzione della responsabilità per cessione di sostanze stupefacenti in capo al IN. Assume che la Corte d'appello non risponde alla censura dedotta nei motivi di appello in ordine all'utilizzo di un diverso metro di giudizio e di valutazione indiziaria fra i diversi concorrenti presunti nel reato essendo stati due degli imputati, Di FE e IN, assolti. Con il quarto motivo deduce ex art. 606 lett. b) la violazione di legge penale ex art. 73 d.p.r. 309 del 1990, 192, 533 cod.proc.pen. ed ex art. 606 lett. e) il travisamento della prova e la motivazione illogica ed apodittica rispetto alla finalità di cessione a terzi. Assume che nella specie sono assenti tutti gli elementi probatori della finalità di spaccio non essendo stati trovati biglietti con appunti del dare/avere, bilancini, sostanza da taglio e tutti gli altri indici della cessione a terzi. Con il quinto motivo deduce ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione di legge penale con riferimento all'art. 131 bis cod.pen. e ex art. 606 lett. e) per omessa motivazione. Si assume che la Corte d'appello non motiva in ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. pur ricorrendone i presupposti. Peraltro il IN é incensurato e non ha procedimenti penali pendenti né a ciò osta la continuazione. Con il sesto motivo deduce ex art. 606 lett. b) la violazione della legge penale con riferimento all'art. 62 bis cod.pen. e ex art. 606 lett. e) l' omessa motivazione. Assume che la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del giudice di primo grado di non concedere le circostanze attenuanti generiche ritenendo erroneamente che non vi siano elementi di segno positivo / non bastando l'incensuratezza dell'indagato. Con il settimo motivo deduce ex art. 606 lett. b) la violazione di legge in ordine agli artt. 81 e 133 cod.pen. e ex art. 606 lett. e) l' omessa motivazione. Assume che la sentenza d'appello nel confermare quella di primo grado omette la motivazione in punto di commisurazione della pena. Con l'ottavo motivo deduce ex art. 606 lett. c) la violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. per omessa motivazione in ordine alla conversione della pena 4 detentiva in pena pecuniaria e ex art. 606 lett b) la violazione di legge ovvero dell'art. 1, comma 1, lett. I) della legge n. 134 del 2021 e 71 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti. Assume che la Corte d'appello non ha motivato circa l'istanza, presente nelle richieste conclusive dei motivi di appello, di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria pur sussistendone i presupposti. 3.2. Ricorso per RA IU: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per avere il giudice d'appello omesso di pronunciarsi in merito all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute (per positività da Covid 19) regolarmente depositata presso la cancelleria. Assume che la sentenza gravata merita censura per grave ed insuperabile violazione del diritto di difesa concretizzatosi nella mancata valutazione dell'istanza. Assume che all'udienza del 30.6.2022 l'istanza era stata presentata per due procedimenti e che nel primo, a carico di US LI, l'istanza era stata accolta ed il processo rinviato mentre nel presente processo nulla era stato disposto ed il difensore assente non era stato neanche sostituito. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza gravata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in merito alla valutazione delle prove nonché per manifesta illogicità della motivazione. Assume che la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità dell'imputato su elementi connotati da contraddittorietà ed ambiguità come si ricava anche dal verbale di arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto per IN IU é nel complesso infondato. Il primo motivo é manifestamente infondato. Ed invero non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestata all'imputato la condotta di cessione di sostanze stupefacenti, se ne affermi la responsabilità per il reato di illecita detenzione, in quanto la distribuzione ha per presupposto la detenzione delle sostanze stupefacenti, quale potere di disposizione delle stesse, e lo spaccio 5 f costituisce una modalità di esercizio di tale potere.(Sez. 3, n. 37233 del 15/06/2016, Rv. 268052). Nella specie, in particolare, proprio lo sviluppo della vicenda che ha condotto all'arresto del IN, come ricostruito dalle sentenze di merito, evidenzia come la detenzione dello stupefacente, la suddivisione in dosi e l'organizzazione di tutta l'attività fosse strettamente correlata all'attività di cessione a terzi. Il secondo motivo é inammissibile. Ed invero la censura t sotto l'egida del vizio motivatorio e dell'errata interpretazione della prova indiziaria si sostanzia nella richiesta di rivisitazione del compendio istruttorio che ha condotto alla affermazione di responsabilità del prevenuto, come tale preclusa in sede di legittimità. Va invero rimarcato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Il terzo motivo é del pari inammissibile. Ed invero la censura si fonda sulla comparazione della posizione del IN con quella degli originari coimputati Di FE e IN iche sono stati invece assolti dal reato contestato sollecitando anche sotto tale profilo, sia pure in via indiretta, una nuova valutazione del compendio probatorio. Inammissibile è anche il quarto motivo- in quanto nuovamente propone una rivisitazione del giudizio di merito laddove la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione puntuale e immune da aporie logiche, che la droga rinvenuta nella +ì7 disponibilità del prevenuto non P :elà Ché essere destinata alla cessione a terzi e ciò in ragione dei quantitativi significativi e della suddivisione in dosi, risultando per converso del tutto generica e priva di supporto la tesi del consumo personale. Il quinto motivo é infondato. Va premesso che in ordine ai rapporti tra l'art. 131 bis cod.pen. e la fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, vengono in rilievo fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della seconda il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del 6 riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (Sez.4, 15/7/2016, n.48758, Giustolisi, Rv. 268258), non sussistendo quindi contraddittorietà tra il riconoscimento delle fattispecie di lieve entità ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Ciò posto, come argomentato da Sez. U., n.13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590, deve rilevarsi che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod.pen.; si richiede, in particolare una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore stesso. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. Ebbene, in linea con tali principi, la sentenza impugnata ha motivato il diniego dell'art. 131 bis cod.pen. in ragione delle modalità di occultamento dello stupefacente, dell'organizzazione reticolare e supportata dalle vedette, della diversa tipologia delle sostanze e del dato ponderale. Ha altresì sottolineato che 7 il IN é gravato da un precedente specifico per reato commesso il 19.6.2021 proprio a Margherita di Savoia. Il sesto motivo é infondato. Ed invero la Corte d'appello, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi, ha fatto buon governo del principio secondo cui il mancato riconoscimento di detto beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato ( Sez. 4 , n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Il settimo motivo é infondato. Ed invero con riguardo ai criteri di commisurazione della pena, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3 , n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). L'ottavo motivo é infondato. Va premesso che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, I. 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876, in fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool, in cui a Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa). Ciò posto, la sentenza d'appello ha disatteso l'istanza laddove ha ritenuto che le modalità di occultamento dello stupefacente, l'organizzazione reticolare e supportata dalle vedette, la diversa tipologia delle sostanze ed il dato ponderale non consentono la concessione degli ulteriori benefici invocati dalle difese. Ha altresì sottolineato che il IN é gravato da un precedente specifico per reato commesso il 19.6.2021 proprio a Margherita di Savoia. Si tratta di argomentazione priva di vizi logici e coerente con l'insegnamento della Corte sopra riportato, con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo 8 immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725). 2.11 ricorso proposto per RA IU é fondato. Ed invero, quanto al primo motivo, dall'esame degli atti risulta che l'Avv. Perrone in data 29.6.2022 aveva depositato due istanze di rinvio per legittimo impedimento, a causa della riscontrata positivita' da Covid 19; che una prima istanza era stata accolta nel procedimento celebratosi dinanzi alla Corte d'appello di Bari in data 30.6.2022 a carico di US LI, con conseguente rinvio del processo ad altra data, mentre l'altra istanza proposta nel processo a carico degli odierni imputati non veniva in alcun modo valutata dalla Corte territoriale, risultando dal verbale d'udienza l'assenza dell'Avv. Perrone che non veniva peraltro neanche sostituito. Sussiste, pertanto, la causa di nullità assoluta di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di RA IU con rinvio per nuovo giudizio ad altra ezione della Corte di Appello di Bari, essendo quindi precluso, nella presente sede processuale, l'esame delle ulteriori doglianze. Il ricorso va, invece, rigettato per IN IU che condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RA IU e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso di IN IU che condanna al pagamento delle spese processuali. Cos deciso il 20.9.2023 stensore Il Piàsidente / Ema0effe/Di Sàlvo
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di IN IU e l'annullamento della sentenza impugnata, con riferimento alla posizione di RA IU, con rinvio alla Corte di Appello di Bari per nuovo esame. Non sono presenti i difensori dei ricorrenti. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43965 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 20/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30.6.2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale nnonOcratico di Foggia, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto gli imputati IN IU e RA IU colpevoli del reato di cui all'art. 81 cpv, 110 cod.pen. e 73, commi 4 e 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309, poiché in concorso tra di loro, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso illecitamente cedevano a numerosi acquirenti quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana ed hashish (reato commesso in Margherita di Savoia in data 19 luglio 2016) condannandoli alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 di multa ciascuno. 2. Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente: nel tardo pomeriggio del 19.7.2016, nel corso di un'attività di osservazione e controllo del territorio predisposta su segnalazione di una fonte confidenziale nei pressi dell'abitazione di IN IM MI, i Carabinieri di Margherita di Savoia constatavano che ivi si stava probabilmente svolgendo un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che vedeva coinvolti tra gli altri gli odierni imputati. Gli operanti assistevano alla consumazione di circa venti episodi di cessione di sostanza stupefacente realizzati tutti con le medesime modalità, ovvero due dei partecipanti indirizzavano gli acquirenti dal RA e dal IN per la consegna del denaro ed in alcuni casi della sostanza stupefacente. Questi ricevevano il corrispettivo in denaro dai clienti e provvedevano al recupero ed alla consegna della sostanza stupefacente richiesta. La sostanza veniva occultata sia nei pressi di un muretto sul lungomare di Margherita di Savoia che sotto una folta vegetazione nei pressi di una palma e di volta in volta veniva recuperata. Una volta che gli operanti decidevano di intervenire, gli stessi si davano alla fuga in diverse direzioni. Al termine dell'inseguimento, fermati e tratti in arresto, il RA veniva trovato in possesso di gr. 0,3 di hashish e di Euro 69,50 mentre al IN venivano trovate n. 10 dosi di cocaina per complessivi gr. 0,3 e n. 10 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana per complessivi gr. 12, delle quali il prevenuto cercava di sbarazzarsi nel corso del breve inseguimento. La relazione tecnica evidenziava che il peso complessivo della sostanza trovata al RA era pari a 0,411 gr. netti da cui erano ricavabili n. 5 dosi medie singole 9 mentre da quella trovata al IN era possibile ricavare n. 9 dosi medie singole di cocaina e n. 39 dosi medie di marijuana. Sulla base dei verbali di arresto e di perquisizione personale il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità degli odierni prevenuti in relazione al reato loro contestato di cessione di sostanze stupefacenti/ come cristallizzato nel verbale di arresto. La sentenza di appello ha recepito integralmente l'impianto motivatorio della sentenza di primo grado ritenendo destituite di fondamento le doglianze difensive proposte con i motivi di impugnazione. 3. Avverso detta sentenza gli imputati IN IU e RA IU, tramite il loro difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti. 3.1 Ricorso per IN IU: si articola in otto motivi di ricorso. Con il primo motivo ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. deduce la violazione di legge processuale penale prevista a pena di nullità in relazione agli artt. 125, 521 cod.proc.pen., lett. b), violazione di legge penale art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione alla condotta di cessione nonché ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità manifesta della motivazione. Assume che la Corte d'appello di Bari non fornisce alcuna motivazione in ordine all'eccezione difensiva della violazione dell'art. 521 cod..proc. pen. sollevata dalla difesa. Rileva che la condotta contestata al IN é quella di cessione ma l'imputato é stato invece condannato per detenzione a fini di spaccio con conseguente violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. b) la violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. nonché ex art. 606 lett. e) la illogicità manifesta della motivazione relativa alla ricostruzione della responsabilità per cessione di sostanze stupefacenti in capo al IN. Dopo aver svolto una disamina dei principi in tema di prova indiziaria, rileva che la mera circostanza che il IN fosse in compagnia di altri soggetti coinvolti nell'indagine e che fosse figlio del pregiudicato IM MI IN non comporta anche l'assunzione di responsabilità per cessione della sostanza stupefacente. La sentenza sarebbe del tutto illogica sul punto perché vi é totale incertezza circa la riconducibilità della sostanza stupefacente al IN in quanto gli operanti hanno osservato le condotte degli odierni imputati ad una distanza per loro .3 stessa ammissione rilevante. Inoltre la sentenza non risponde all'ulteriore eccezione difensiva riguardante l'uso personale. Aggiunge che neanche la fuga del IN può costituire indizio tale da giustificare la condanna. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. c) 2 la violazione degli artt. 125, 546 cod.proc.pen., ex lett. b) la violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. nonché ex art. 606 lett. e) il travisamento della prova, l'illogicità della motivazione e l'omessa motivazione relativa alla ricostruzione della responsabilità per cessione di sostanze stupefacenti in capo al IN. Assume che la Corte d'appello non risponde alla censura dedotta nei motivi di appello in ordine all'utilizzo di un diverso metro di giudizio e di valutazione indiziaria fra i diversi concorrenti presunti nel reato essendo stati due degli imputati, Di FE e IN, assolti. Con il quarto motivo deduce ex art. 606 lett. b) la violazione di legge penale ex art. 73 d.p.r. 309 del 1990, 192, 533 cod.proc.pen. ed ex art. 606 lett. e) il travisamento della prova e la motivazione illogica ed apodittica rispetto alla finalità di cessione a terzi. Assume che nella specie sono assenti tutti gli elementi probatori della finalità di spaccio non essendo stati trovati biglietti con appunti del dare/avere, bilancini, sostanza da taglio e tutti gli altri indici della cessione a terzi. Con il quinto motivo deduce ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione di legge penale con riferimento all'art. 131 bis cod.pen. e ex art. 606 lett. e) per omessa motivazione. Si assume che la Corte d'appello non motiva in ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. pur ricorrendone i presupposti. Peraltro il IN é incensurato e non ha procedimenti penali pendenti né a ciò osta la continuazione. Con il sesto motivo deduce ex art. 606 lett. b) la violazione della legge penale con riferimento all'art. 62 bis cod.pen. e ex art. 606 lett. e) l' omessa motivazione. Assume che la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del giudice di primo grado di non concedere le circostanze attenuanti generiche ritenendo erroneamente che non vi siano elementi di segno positivo / non bastando l'incensuratezza dell'indagato. Con il settimo motivo deduce ex art. 606 lett. b) la violazione di legge in ordine agli artt. 81 e 133 cod.pen. e ex art. 606 lett. e) l' omessa motivazione. Assume che la sentenza d'appello nel confermare quella di primo grado omette la motivazione in punto di commisurazione della pena. Con l'ottavo motivo deduce ex art. 606 lett. c) la violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. per omessa motivazione in ordine alla conversione della pena 4 detentiva in pena pecuniaria e ex art. 606 lett b) la violazione di legge ovvero dell'art. 1, comma 1, lett. I) della legge n. 134 del 2021 e 71 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti. Assume che la Corte d'appello non ha motivato circa l'istanza, presente nelle richieste conclusive dei motivi di appello, di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria pur sussistendone i presupposti. 3.2. Ricorso per RA IU: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per avere il giudice d'appello omesso di pronunciarsi in merito all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute (per positività da Covid 19) regolarmente depositata presso la cancelleria. Assume che la sentenza gravata merita censura per grave ed insuperabile violazione del diritto di difesa concretizzatosi nella mancata valutazione dell'istanza. Assume che all'udienza del 30.6.2022 l'istanza era stata presentata per due procedimenti e che nel primo, a carico di US LI, l'istanza era stata accolta ed il processo rinviato mentre nel presente processo nulla era stato disposto ed il difensore assente non era stato neanche sostituito. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza gravata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in merito alla valutazione delle prove nonché per manifesta illogicità della motivazione. Assume che la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità dell'imputato su elementi connotati da contraddittorietà ed ambiguità come si ricava anche dal verbale di arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto per IN IU é nel complesso infondato. Il primo motivo é manifestamente infondato. Ed invero non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestata all'imputato la condotta di cessione di sostanze stupefacenti, se ne affermi la responsabilità per il reato di illecita detenzione, in quanto la distribuzione ha per presupposto la detenzione delle sostanze stupefacenti, quale potere di disposizione delle stesse, e lo spaccio 5 f costituisce una modalità di esercizio di tale potere.(Sez. 3, n. 37233 del 15/06/2016, Rv. 268052). Nella specie, in particolare, proprio lo sviluppo della vicenda che ha condotto all'arresto del IN, come ricostruito dalle sentenze di merito, evidenzia come la detenzione dello stupefacente, la suddivisione in dosi e l'organizzazione di tutta l'attività fosse strettamente correlata all'attività di cessione a terzi. Il secondo motivo é inammissibile. Ed invero la censura t sotto l'egida del vizio motivatorio e dell'errata interpretazione della prova indiziaria si sostanzia nella richiesta di rivisitazione del compendio istruttorio che ha condotto alla affermazione di responsabilità del prevenuto, come tale preclusa in sede di legittimità. Va invero rimarcato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Il terzo motivo é del pari inammissibile. Ed invero la censura si fonda sulla comparazione della posizione del IN con quella degli originari coimputati Di FE e IN iche sono stati invece assolti dal reato contestato sollecitando anche sotto tale profilo, sia pure in via indiretta, una nuova valutazione del compendio probatorio. Inammissibile è anche il quarto motivo- in quanto nuovamente propone una rivisitazione del giudizio di merito laddove la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione puntuale e immune da aporie logiche, che la droga rinvenuta nella +ì7 disponibilità del prevenuto non P :elà Ché essere destinata alla cessione a terzi e ciò in ragione dei quantitativi significativi e della suddivisione in dosi, risultando per converso del tutto generica e priva di supporto la tesi del consumo personale. Il quinto motivo é infondato. Va premesso che in ordine ai rapporti tra l'art. 131 bis cod.pen. e la fattispecie prevista dall'art.73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, vengono in rilievo fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della seconda il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del 6 riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (Sez.4, 15/7/2016, n.48758, Giustolisi, Rv. 268258), non sussistendo quindi contraddittorietà tra il riconoscimento delle fattispecie di lieve entità ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Ciò posto, come argomentato da Sez. U., n.13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590, deve rilevarsi che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod.pen.; si richiede, in particolare una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore stesso. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. Ebbene, in linea con tali principi, la sentenza impugnata ha motivato il diniego dell'art. 131 bis cod.pen. in ragione delle modalità di occultamento dello stupefacente, dell'organizzazione reticolare e supportata dalle vedette, della diversa tipologia delle sostanze e del dato ponderale. Ha altresì sottolineato che 7 il IN é gravato da un precedente specifico per reato commesso il 19.6.2021 proprio a Margherita di Savoia. Il sesto motivo é infondato. Ed invero la Corte d'appello, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi, ha fatto buon governo del principio secondo cui il mancato riconoscimento di detto beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato ( Sez. 4 , n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Il settimo motivo é infondato. Ed invero con riguardo ai criteri di commisurazione della pena, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3 , n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). L'ottavo motivo é infondato. Va premesso che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, I. 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876, in fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool, in cui a Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa). Ciò posto, la sentenza d'appello ha disatteso l'istanza laddove ha ritenuto che le modalità di occultamento dello stupefacente, l'organizzazione reticolare e supportata dalle vedette, la diversa tipologia delle sostanze ed il dato ponderale non consentono la concessione degli ulteriori benefici invocati dalle difese. Ha altresì sottolineato che il IN é gravato da un precedente specifico per reato commesso il 19.6.2021 proprio a Margherita di Savoia. Si tratta di argomentazione priva di vizi logici e coerente con l'insegnamento della Corte sopra riportato, con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo 8 immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725). 2.11 ricorso proposto per RA IU é fondato. Ed invero, quanto al primo motivo, dall'esame degli atti risulta che l'Avv. Perrone in data 29.6.2022 aveva depositato due istanze di rinvio per legittimo impedimento, a causa della riscontrata positivita' da Covid 19; che una prima istanza era stata accolta nel procedimento celebratosi dinanzi alla Corte d'appello di Bari in data 30.6.2022 a carico di US LI, con conseguente rinvio del processo ad altra data, mentre l'altra istanza proposta nel processo a carico degli odierni imputati non veniva in alcun modo valutata dalla Corte territoriale, risultando dal verbale d'udienza l'assenza dell'Avv. Perrone che non veniva peraltro neanche sostituito. Sussiste, pertanto, la causa di nullità assoluta di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di RA IU con rinvio per nuovo giudizio ad altra ezione della Corte di Appello di Bari, essendo quindi precluso, nella presente sede processuale, l'esame delle ulteriori doglianze. Il ricorso va, invece, rigettato per IN IU che condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RA IU e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso di IN IU che condanna al pagamento delle spese processuali. Cos deciso il 20.9.2023 stensore Il Piàsidente / Ema0effe/Di Sàlvo