CASS
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7669 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MI RE RA LL AG R.G.N. 28906/2025 SA CO SENTENZA Sui ricorsi proposti da: AD SU nato in [...] il [...] AD IR nata a [...] il [...] avverso il decreto del 12/06/2025 della Corte d'Appello di Torino vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 12 giugno 2025 la Corte di Appello di Torino ha confermato, nei confronti di AD SU e AD IR, il provvedimento – in tema di prevenzione – emesso dal Tribunale di Torino in data 3 luglio 2024. 2. Nei confronti di AD SU risulta applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro. Vi è poi confisca di taluni beni immobili intestati al proposto ed altri intestati alla coniuge AD IR, elencati nella premessa del provvedimento di merito cui si rinvia. Quanto alla ricognizione della condizione soggettiva di pericolosità di AD SU, anche alla luce delle allegazioni difensive, la Corte di Appello evidenzia che: a)la attività di cessione di stupefacenti, anche per quantitativi non banali, emersa in due procedimenti penali, può dirsi continuativa perché è stata censita sia nel corso del 2019 (tra agosto e settembre) che nel periodo ottobre 2021 /aprile 2022; b)da ciò un inquadramento tipico nelle categorie soggettive di cui all’art. 1 comma 1, lett. b e lett. c del d.lgs. n.159 del 2011; c)la condizione di pericolosità soggettiva, da valutarsi al momento della emissione del provvedimento di primo grado, giustifica l’applicazione della misura personale. Quanto alla confisca si evidenzia che la sproporzione di valori tra reddito lecito e investimenti è del tutto palese e gli investimenti risultano coevi alle attività di spaccio;
peraltro i beni risultano già oggetto di confisca definitiva in sede penale.
3. Avverso detto decreto, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione – a mezzo del comune difensore - AD SU e AD IR. Il ricorso è affidato a tre motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7669 Anno 2026 Presidente: DE ZO SE Relatore: AG LL Data Udienza: 12/12/2025 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge con particolare riferimento alla intervenuta violazione del divieto di reformatio in peius. La difesa evidenzia che in primo grado la motivazione del Tribunale si era essenzialmente incentrata sulla categoria tipica di cui all’art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011 per condotte illecite produttive di reddito mentre la Corte di Appello afferma la ricorrenza di entrambe le ipotesi e motiva in modo più ampio sulla sussistenza della categoria tipica descritta alla lettera c (reati commessi in modo abituale in danno della salute pubblica). In ciò la difesa vede un aggiramento del principio devolutivo con violazione del divieto di reformatio in peius.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al parametro della abitualità ed a quello della perimetrazione temporale della pericolosità. Secondo la difesa l’esistenza di un consistente intervallo temporale tra le prime condotte di cessione (agosto del 2019) e il gruppo di quelle successive (da ottobre 2021 in avanti) impedisce di configurare come sussistente il parametro della abitualità delittuosa. Inoltre, gli acquisti immobiliari sarebbero stati realizzati tra fine 2022 ed inizio 2023, in epoca posteriore alla cessazione delle condotte. Non sarebbero state considerate valide a fini di riequilibrio alcune dismissioni di beni antecedenti.
3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla avvenuta applicazione della misura personale per assenza del presupposto della attualità della pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell’interesse di AD SU è infondato mentre quello introdotto nell’interesse di AD IR va dichiarato inammissibile. Pur trattandosi di un unico atto sono, infatti, espressamente indicati come ricorrenti tanto il soggetto proposto che la terza intestataria di alcuni beni confiscati. Da ciò deriva la necessità di selezionare le doglianze in rapporto al criterio dell’interesse e della legittimazione.
2. Il primo motivo – da ritenersi introdotto nell’interesse di AD SU- è infondato. La infondatezza deriva anzitutto dal fatto che tanto il primo che il secondo giudice hanno ritenuto possibile l’inquadramento del ricorrente nelle categorie tipiche della pericolosità derivante da delitti lucrogenetici (lett. b della disposizione di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011) e da delitti tesi a mettere in pericolo la salute pubblica (di cui alla lett. c della citata norma di legge). In tale ambito sono state spese argomentazioni in parte diverse ma nessuno dei due organi giudicanti di merito ha escluso una delle due categorie, in forza del fatto che l’attività di cessione reiterata di sostanze stupefacenti – in quantitativi non banali – si presta ad essere inquadrata in entrambi i recinti normativi di cui sopra, per le sue caratteristiche ontologiche. Dunque, non si comprende la concreta dimensione e direzione della doglianza, posto che anche un solo inquadramento in una delle categorie tipizzate ‘regge’ la decisione finale. Peraltro, come è stato evidenziato in un precedente arresto cui il Collegio presta adesione, il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello, pur non essendo espressamente richiamato dall'art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, opera anche nel procedimento di prevenzione ma tale divieto opera solo in relazione all'esito del giudizio e risulta violato nel caso in cui il contenuto precettivo della decisione di appello comporti, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, un trattamento deteriore rispetto a quello inflitto in primo grado in termini di maggior durata temporale della misura di prevenzione, di inflizione di una misura più restrittiva o di 2 incremento dei beni assoggettati a confisca ( cosi Sez. 1, n. 25907 del 15/01/2021, Gaeta, Rv. 281447 - 01). Non vi è, nel caso in esame, alcun trattamento deteriore nei sensi sin qui precisati.
3. Il secondo motivo, proposto nell’interesse di entrambi, è in parte infondato ed in parte inammissibile. È infondato in riferimento al parametro della abitualità, atteso che la Corte di Appello ha espresso una considerazione che si posiziona entro il confine della plausibilità logica (in rapporto alla tipologìa di attività illecita censita ed al livello di inserimento mostrato dal ricorrente nei circuiti di spaccio) e che, pertanto, risulta insindacabile in questa sede. È inammissibile nel resto per carenza di legittimazione, atteso che i beni di cui si parla sono stati già oggetto di confisca in sede penale, divenuta definitiva. La definitività del titolo penale determina la perenzione dei titoli di proprietà (formali o sostanziali che siano) e dunque la sopravvenuta carenza di legittimazione degli attuali ricorrenti.
4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità. La valutazione è stata correttamente rapportata al momento della decisione di primo grado (che nel sistema della prevenzione personale è già esecutiva) e tale decisione è intervenuta in un momento non particolarmente distante dalle ultime manifestazioni di pericolosità. Il motivo risulta, pertanto, generico, oltre che direzionato a promuovere un sindacato – non consentito – sulla motivazione della decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di AD SU e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di AD IR e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LL AG SE DE ZO 3
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 12 giugno 2025 la Corte di Appello di Torino ha confermato, nei confronti di AD SU e AD IR, il provvedimento – in tema di prevenzione – emesso dal Tribunale di Torino in data 3 luglio 2024. 2. Nei confronti di AD SU risulta applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro. Vi è poi confisca di taluni beni immobili intestati al proposto ed altri intestati alla coniuge AD IR, elencati nella premessa del provvedimento di merito cui si rinvia. Quanto alla ricognizione della condizione soggettiva di pericolosità di AD SU, anche alla luce delle allegazioni difensive, la Corte di Appello evidenzia che: a)la attività di cessione di stupefacenti, anche per quantitativi non banali, emersa in due procedimenti penali, può dirsi continuativa perché è stata censita sia nel corso del 2019 (tra agosto e settembre) che nel periodo ottobre 2021 /aprile 2022; b)da ciò un inquadramento tipico nelle categorie soggettive di cui all’art. 1 comma 1, lett. b e lett. c del d.lgs. n.159 del 2011; c)la condizione di pericolosità soggettiva, da valutarsi al momento della emissione del provvedimento di primo grado, giustifica l’applicazione della misura personale. Quanto alla confisca si evidenzia che la sproporzione di valori tra reddito lecito e investimenti è del tutto palese e gli investimenti risultano coevi alle attività di spaccio;
peraltro i beni risultano già oggetto di confisca definitiva in sede penale.
3. Avverso detto decreto, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione – a mezzo del comune difensore - AD SU e AD IR. Il ricorso è affidato a tre motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7669 Anno 2026 Presidente: DE ZO SE Relatore: AG LL Data Udienza: 12/12/2025 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge con particolare riferimento alla intervenuta violazione del divieto di reformatio in peius. La difesa evidenzia che in primo grado la motivazione del Tribunale si era essenzialmente incentrata sulla categoria tipica di cui all’art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011 per condotte illecite produttive di reddito mentre la Corte di Appello afferma la ricorrenza di entrambe le ipotesi e motiva in modo più ampio sulla sussistenza della categoria tipica descritta alla lettera c (reati commessi in modo abituale in danno della salute pubblica). In ciò la difesa vede un aggiramento del principio devolutivo con violazione del divieto di reformatio in peius.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al parametro della abitualità ed a quello della perimetrazione temporale della pericolosità. Secondo la difesa l’esistenza di un consistente intervallo temporale tra le prime condotte di cessione (agosto del 2019) e il gruppo di quelle successive (da ottobre 2021 in avanti) impedisce di configurare come sussistente il parametro della abitualità delittuosa. Inoltre, gli acquisti immobiliari sarebbero stati realizzati tra fine 2022 ed inizio 2023, in epoca posteriore alla cessazione delle condotte. Non sarebbero state considerate valide a fini di riequilibrio alcune dismissioni di beni antecedenti.
3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla avvenuta applicazione della misura personale per assenza del presupposto della attualità della pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell’interesse di AD SU è infondato mentre quello introdotto nell’interesse di AD IR va dichiarato inammissibile. Pur trattandosi di un unico atto sono, infatti, espressamente indicati come ricorrenti tanto il soggetto proposto che la terza intestataria di alcuni beni confiscati. Da ciò deriva la necessità di selezionare le doglianze in rapporto al criterio dell’interesse e della legittimazione.
2. Il primo motivo – da ritenersi introdotto nell’interesse di AD SU- è infondato. La infondatezza deriva anzitutto dal fatto che tanto il primo che il secondo giudice hanno ritenuto possibile l’inquadramento del ricorrente nelle categorie tipiche della pericolosità derivante da delitti lucrogenetici (lett. b della disposizione di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011) e da delitti tesi a mettere in pericolo la salute pubblica (di cui alla lett. c della citata norma di legge). In tale ambito sono state spese argomentazioni in parte diverse ma nessuno dei due organi giudicanti di merito ha escluso una delle due categorie, in forza del fatto che l’attività di cessione reiterata di sostanze stupefacenti – in quantitativi non banali – si presta ad essere inquadrata in entrambi i recinti normativi di cui sopra, per le sue caratteristiche ontologiche. Dunque, non si comprende la concreta dimensione e direzione della doglianza, posto che anche un solo inquadramento in una delle categorie tipizzate ‘regge’ la decisione finale. Peraltro, come è stato evidenziato in un precedente arresto cui il Collegio presta adesione, il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello, pur non essendo espressamente richiamato dall'art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, opera anche nel procedimento di prevenzione ma tale divieto opera solo in relazione all'esito del giudizio e risulta violato nel caso in cui il contenuto precettivo della decisione di appello comporti, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, un trattamento deteriore rispetto a quello inflitto in primo grado in termini di maggior durata temporale della misura di prevenzione, di inflizione di una misura più restrittiva o di 2 incremento dei beni assoggettati a confisca ( cosi Sez. 1, n. 25907 del 15/01/2021, Gaeta, Rv. 281447 - 01). Non vi è, nel caso in esame, alcun trattamento deteriore nei sensi sin qui precisati.
3. Il secondo motivo, proposto nell’interesse di entrambi, è in parte infondato ed in parte inammissibile. È infondato in riferimento al parametro della abitualità, atteso che la Corte di Appello ha espresso una considerazione che si posiziona entro il confine della plausibilità logica (in rapporto alla tipologìa di attività illecita censita ed al livello di inserimento mostrato dal ricorrente nei circuiti di spaccio) e che, pertanto, risulta insindacabile in questa sede. È inammissibile nel resto per carenza di legittimazione, atteso che i beni di cui si parla sono stati già oggetto di confisca in sede penale, divenuta definitiva. La definitività del titolo penale determina la perenzione dei titoli di proprietà (formali o sostanziali che siano) e dunque la sopravvenuta carenza di legittimazione degli attuali ricorrenti.
4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità. La valutazione è stata correttamente rapportata al momento della decisione di primo grado (che nel sistema della prevenzione personale è già esecutiva) e tale decisione è intervenuta in un momento non particolarmente distante dalle ultime manifestazioni di pericolosità. Il motivo risulta, pertanto, generico, oltre che direzionato a promuovere un sindacato – non consentito – sulla motivazione della decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di AD SU e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di AD IR e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LL AG SE DE ZO 3