Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7669
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Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del divieto di reformatio in peius

    Il divieto di reformatio in peius opera anche nei procedimenti di prevenzione ma non è stato violato in questo caso, poiché non vi è stato un trattamento deteriore per il ricorrente in termini di durata della misura o di beni confiscati. Inoltre, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto configurabile la pericolosità sia ai sensi della lett. b) che della lett. c) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, e anche un solo inquadramento è sufficiente a reggere la decisione.

  • Rigettato
    Insussistenza del parametro della abitualità delittuosa

    La Corte di Appello ha espresso una valutazione plausibile in ordine al parametro dell'abitualità, considerando la tipologia di attività illecita e l'inserimento del ricorrente nei circuiti di spaccio, valutazione insindacabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Mancanza di attualità della pericolosità

    La valutazione della pericolosità è stata correttamente rapportata al momento della decisione di primo grado, intervenuta in un lasso di tempo non eccessivamente distante dalle ultime manifestazioni di pericolosità. Il motivo è generico e mira a sindacare la motivazione della decisione.

  • Inammissibile
    Legittimazione del ricorrente

    I beni in questione sono già stati oggetto di confisca definitiva in sede penale. La definitività del titolo penale determina la perenzione dei titoli di proprietà, comportando la sopravvenuta carenza di legittimazione degli attuali ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7669
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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