Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2008, n. 45825
CASS
Sentenza 11 novembre 2008

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Il dovere del pubblico ministero di richiedere l'archiviazione in seguito alla pronuncia della Corte di cassazione sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e sempre che non vi siano ulteriori acquisizioni di elementi a carico, non opera nel caso di omessa impugnazione da parte del pubblico ministero dell'ordinanza di riesame che abbia annullato il provvedimento cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2008, n. 45825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45825
    Data del deposito : 11 novembre 2008

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