Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
Il dovere del pubblico ministero di richiedere l'archiviazione in seguito alla pronuncia della Corte di cassazione sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e sempre che non vi siano ulteriori acquisizioni di elementi a carico, non opera nel caso di omessa impugnazione da parte del pubblico ministero dell'ordinanza di riesame che abbia annullato il provvedimento cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2008, n. 45825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45825 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/11/2008
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1366
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 023469/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GE UC N. IL 11/10/1964;
avverso SENTENZA del 23/04/2008 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Meloni Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ha proposto ricorso NG LU personalmente con dichiarazione presentata presso la Casa Circondariale di Torino il 5.5.2008, alla quale ha fatto seguire i motivi il 12.6.2008, dopo averli "riservati al proprio difensore con la dichiarazione di impugnazione;
e ha proposto ricorso per Cassazione anche il difensore, con atto depositato il 16.6.2008, entrambi avverso la sentenza dalla Corte di Appello di Genova del 23.4.2008, che aveva confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato dal tribunale di Chiavari il 31.5.2007 per il reato di rapina aggravata. Parte ricorrente rileva, in linea principale, l'improcedibilità dell'azione penale ex art. 405 c.p.p., comma 1 bis, ricordando che l'ordinanza cautelare a suo tempo emessa contro l'imputato era stata annullata dal Tribunale del riesame di Genova, per mancanza di gravi indizi di reità, con ordinanza non impugnata dal PM, e che tra la data della pronuncia e il rinvio a giudizio non era stato compiuto alcun atto di indagine.
Sostiene che alla conseguenza dell'improcedibilità non osterebbe la circostanza che contro il provvedimento de libertate non sia stato proposto a suo tempo ricorso per cassazione, alla stregua dell'ipotesi espressamente regolata dall'art. 405 c.p.p., comma 1 bis. In subordine, deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata riguardo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, soprattutto con riferimento al riconoscimento dell'imputato effettuato in giudizio dalle persone offese.
Riguardo alla questione preliminare relativa al l'improcedibilità dell'azione penale in assenza di nuovi elementi di prova sopravvenuti all'ordinanza del riesame che aveva annullato il provvedimento cautelare a carico del NG per la ritenuta insussistenza di gravi indizi di reità, si deve anzitutto rilevare, in punto di fatto, che dalla motivazione delle sentenze dei giudici territoriali si evince che in effetti nessun ulteriore atto di indagine venne effettuato nei confronti dell'imputato tra la data della pronuncia dei giudici del riesame e il rinvio a giudizio.
Soltanto nel corso del dibattimento di primo grado si registrò il fatto nuovo del riconoscimento dell'imputato da parte delle persone offese, al quale i giudici di merito hanno annesso notevole rilievo. La questione sollevata dal ricorrente con riferimento alla reale portata normativa dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, è, quindi, di indubbia rilevanza, e assume carattere pregiudiziale rispetto all'esame degli altri motivi.
Sostiene il ricorrente che la mancata impugnazione, da parte del PM, dell'ordinanza di riesame che annulli un provvedimento cautelare per l'insussistenza di gravi indizi di reità a carico dell'indagato, determinerebbe una situazione persino più incisiva, in termini di evidenza della debolezza del quadro probatorio, di quella espressamente regolata dall'art. 405 c.p.p., comma 1 bis e dovrebbe quindi, comportare allo stesso modo la preclusione dell'ulteriore seguito dell'azione penale, in assenza di nuove emergenze istruttorie.
L'assunto non può essere condiviso.
Si deve infatti ritenere che la norma imponga uno specifico livello di verifica dell'insussistenza di gravi indizi di reità a carico dell'indagato, come condizione della grave conseguenza della preclusione dell'ulteriore esercizio dell'azione penale, richiedendo proprio l'intervento non surrogabile del supremo organo di legittimità.
Un primo argomento in tal senso, lo si trae dalla stessa lettera della norma, che attribuisce l'indicato effetto preclusivo, alla pronuncia della Corte di cassazione, in quanto si esprima "in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza", formula inusuale in rapporto alla tipica giurisdizione "di annullamento" del giudice di legittimità, che per solito è formalmente regolata in diretto riferimento ad un provvedimento impugnato, e non ai suoi presupposti di fatto e di diritto.
La peculiarità della formula normativa da quindi ragione del recente arresto di legittimità (Cassazione SEZ. 6 penale, 05/07/2007, RIC. Leveque e altro) secondo cui, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, la norma di cui all'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, trova applicazione nell'ipotesi in cui la Corte di Cassazione conosca direttamente dell'indizio di colpevolezza e pervenga, in ragione dell'assenza o dell'inidoneità degli elementi di prova raccolti, ad una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di controllo, annullamento destinato a precludere l'esercizio dell'azione penale, non invece allorquando il sindacato di legittimità verta sulla sufficienza o sulla congruità logica dell'argomentazione in materia di indizi.
La stessa rilevanza si deve attribuire alla sentenza della Corte di Cassazione che confermi l'ordinanza di annullamento di un provvedimento restrittivo della libertà personale, per inesistenza di gravi indizi di reità, emessa dal Tribunale del riesame, perché in questo caso l'ampio accertamento del merito cautelare consentito al giudice territoriale, si salda con l'esito positivo del controllo di legittimità del provvedimento.
Tanto nell'uno che nell'altro caso, si registra, in sostanza, un intervento di legittimità che segna un momento definitivo di valutazione dell'insufficienza indiziaria in riferimento all'attività di indagine così come cristallizzata all'epoca del controllo giudiziario sull'esistenza dei presupposti per l'applicazione di un determinato provvedimento restrittivo. Nell'un caso, va valorizzata l'autorevolezza del controllo censorio della Corte, che stigmatizzi il provvedimento di un giudice territoriale nei termini radicali supposti dall'annullamento senza rinvio;
nell'altro, si impone l'evidenza della completezza degli accertamenti negativi sull'esistenza della gravità indiziaria, suggellati dalla pronuncia della Corte.
Sotto altro profilo, un'interpretazione meno restrittiva della norma in esame, contrasterebbe con il suo carattere eccezionale, connesso alla deroga che ne deriva al principio generale secondo cui un'ipotesi accusatoria può abortire prima del giudizio, o nel caso di manifesta infondatezza della notitia criminis (artt. 408 c.p.p. e ss.), o a seguito della delibazione negativa del gip, con la sentenza di non luogo a procedere, sull'idoneità del materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio (art. 425 c.p.p.). Si può quindi comprendere, anche sul piano di una ricostruzione logico-sistematica della posizione dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis nell'ordinamento processuale penale, l'esigenza di un'interpretazione della norma rigorosamente circoscritta ai suoi termini letterali.
Non si può tacere che la piena aderenza alla lettera dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, nella ricostruzione della sua effettiva portata normativa, per quanto ineccepibile sul piano dei principi, può suscitare qualche perplessità per i suoi eventuali riflessi su maliziose tattiche processuali, dissuadendo, ad es., un accorto requirente dall'impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia annullato un provvedimento restrittivo sotto il profilo dell'assenza di gravi indizi di reità, allo scopo di evitare la paralisi processuale che si determinerebbe nel caso della conferma del provvedimento in sede di legittimità.
Peraltro, il potere del PM di non avvalersi del diritto di impugnazione, parrebbe assumere, in questo caso, un peso maggiore rispetto all'ovvia preclusione per l'indagato, di qualunque impugnazione (solo con riguardo alla sopravvenuta perdita di efficacia di una misura cautelare, può permanere l'interesse dell'indagato che abbia ottenuto l'annullamento, in sede di riesame, del provvedimento applicativo, in punto di insussistenza delle esigenze cautelari, a coltivare il ricorso per Cassazione anche in ordine alla gravità indiziaria e, ciò, proprio in relazione alla disposizione dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, secondo cui, ove la Corte di Cassazione si pronunci in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e non siano acquisiti, successivamente, ulteriori elementi, il P.M. è tenuto a formulare richiesta di archiviazione;
Cassazione SEZ. 3, 10/10/2007, Cavalli). E tuttavia, a ben vedere la parità delle parti nel processo non sarebbe in realtà sostanzialmente pregiudicata, nel caso sopra considerato, perché, all'eventuale "tatticismo" del PM che impedisse l'approdo all'esito dell'improcedibilità dell'azione penale, corrisponderebbe pur sempre per l'indagato il vantaggio di evitare l'opposto rischio dell'annullamento del provvedimento di riesame a lui favorevole, con il conseguente ripristino della misura cautelare. Rischio, si deve aggiungere, virtualmente presente nel caso di specie per il NG, con riferimento al materiale indiziario che i giudici del riesame ingiustificatamente svalutarono, ma che per la verità appare al contrario dotato persino di autosufficienza dimostrativa rispetto all'ipotesi del coinvolgimento dello stesso ricorrente nella rapina in questione.
Gli elementi raccolti a carico a carico dell'imputato nella fase delle indagini preliminari, anteriormente alla pronuncia di annullamento del Tribunale del riesame, consistevano in particolare:
a) nella presenza di un scooter dell'imputato sul luogo della rapina il giorno del fatto. Il mezzo era stato ripreso da un vicino di casa insospettito dai movimenti di uno sconosciuto.
b) Dal rinvenimento, nello stesso luogo, di un sottocasco in fibra simile all'oggetto usato dal rapinatore per travisarsi;
c) dall'"anticipata" protesta di innocenza formulata dall'imputato nel corso di una conversazione telefonica;
Le predette acquisizioni probatorie erano poi transitate in dibattimento, come si desume dall'indicazione delle risultanze istruttorie contenuta nella sentenza impugnata, che ricorda anche la giustificazione offerta dall'imputato per spiegare la propria presenza sui luoghi nel giorno della rapina, giustificazione sostanzialmente accreditata dai giudici del riesame, ma sottoposta a penetrante critica da parte della Corte territoriale, con argomentazioni assai più condivisibili.
In particolare, secondo le sue dichiarazioni, il NG si sarebbe recato in Rapallo per "controllare" una moto che aveva in precedenza rubato nella stessa zona, proprio quella alla guida della quale si trovava il giorno della rapina, ma se si considera che la rapina contestata all'imputato è del 9.10.2005 e il furto dello scooter in questione risale al 25.8.2005, l'assurdità della spiegazione è di tutta evidenza, considerata l'intrinseca fantasiosità dell'indicazione di un furto pressoché soltanto "virtuale", con la refurtiva lasciata per tanto tempo incustodita (per quanto asseritamente "nascosta" in luogo del tutto imprecisato) nelle immediate vicinanze del luogo del furto.
Si evince, poi, dalla sentenza impugnata, che l'imputato era stato ripreso fotograficamente a bordo del motociclo da un teste insospettito dai suoi movimenti.
Il possesso, da parte dell'imputato, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo della rapina, di un indumento atto al travisamento, che non gli poteva certo servire per lo scopo dichiarato della sua presenza sul posto, conclude quindi un quadro probatorio che sembra inattaccabile, e non soltanto sul piano della semplice gravità indiziaria. A queste indicazioni di prova si aggiungono infine i riconoscimenti dell'imputato effettuati da due testi, la RA e la AV, nel corso del dibattimento di primo grado, di cui parte ricorrente contesta l'attendibilità, ma proponendo al riguardo in parte, inammissibili profili di merito, dal momento che le perplessità avanzate dal difensore sull'attendibilità di dette testimonianze "oculari" riguardano circostanze non inficianti, sul piano di irrefutabili evidenze logiche, la valenza probatoria dei riconoscimenti, peraltro in definitiva riferiti a soggetto pacificamente presente in circostanze sospette sul luogo della rapina nel giorno della sua esecuzione;
e, in parte, infondate questioni di diritto sull'ammissibilità del predetto riconoscimento informale. A quest'ultimo riguardo va infatti rilevato che il riconoscimento dell'imputato presente, operato in udienza da parte del testimone, trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che, nel corso della deposizione, abbia accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Esso deve, pertanto, essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 c.p.p., ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 c.p.p. (Cass., sez. 1^ pen. Nr. 230781/2004). Peraltro, dal verbale dell'udienza dibattimentale del giudizio di primo grado allegato al ricorso, si evince l'assoluta spontaneità dei riconoscimenti effettuati in aula dalle persone offese, che "anticiparono" al giudice di avere notato e riconosciuto subito l'imputato presente, oltretutto prima ancora che iniziasse la trattazione della causa e si verificassero, quindi, le suggestioni "topografiche" insinuate da parte ricorrente e che in tesi avrebbero facilitato il riconoscimento, per la normale collocazione dell'imputato accanto al suo difensore. Ma è vero anche che non è dato comprendere perché i due testi dovessero entrambi, ed entrambi "pregiudizialmente", lasciarsi influenzare, nel riconoscimento, da circostanze esterne, finendo concordemente per indicare come autore della rapina, un soggetto ad essa totalmente estraneo.
Tanto può dirsi anche delle altre circostanze asseritamente "fuorvianti" sottolineate nel ricorso, dovendosi infine ribadire che l'attendibilità delle testimonianze contestate sarebbe comunque positivamente verificata anche alla luce del più ampio compendio probatorio, che,peraltro, resisterebbe perfino all'inutilizzabilità dei riconoscimenti. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2008