Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11398 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA TA1 1 3 98/0 2 IN NOME DE POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RIMOZIONE CANNA FUMARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 16520/01 MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 23006 Dott. Alfredo Rep. 2984 Consigliere- Dott. OSrio DE JULIO Dott. Umberto GOLDONI Consigliere- Ud.05/04/02 Dott. RAsco Paolo FIORE - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI NC, elettivamente domiciliato in Aus ROMA VIALE CESARE PAVESE 435, presso lo studio 1 dell'avvocato ANTONIO DI PRIMA, difeso dall'avvocato SALVATORE CASTROGIOVANNI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ricorrente -
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 155 OL SA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1! 1 AGO. 2002 GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI IL CANCELLIERE MAGNANO DI SAN LIO, difesa dall'avvocato FRANCESCO LIBRIZZI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA controricorrente -2002 536 avverso la sentenza n. 46/01 della Corte d'Appello di -1- CALTANISSETTA, depositata il 18/04/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso it per rigetto del ricorse. t u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 30 marzo 1989 OS ZO in giudizio, dinanzi al Tribunale di conveniva di unNT, titolare Nicosia, NC laboratorio di pasticceria,bar e tavola calda, posto al pian terreno di un immobile sito in Leonforte, sottostante la casa di abitazione dell'attrice, chiedendo la rimozione di una canna fumaria, nonchè di altro tubo, posto in una finestra di их luce del cortile interno, dal quale fuoriuscivano fumo н ed esalazioni nocive, oltre la eliminazione dei rumori е molesti provenienti dai macchinari utilizzati nel laboratorio ed il risarcimento del danno. Costituitosi, il convenuto deduceva la conformità a legge dei macchinari utilizzati, l'insussistenza di immissioni rumorose e/o di esalazioni nocive, nonchè la regolarità della canna fumaria collocata nel prospetto. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale, con sentenza 7-26/11/91, disponeva la rimozione della canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale perchè collocata a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 889 CC, mentre disattendeva le altre richieste di parte attrice, non ravvisando, alla luce della espletata CTU, la 3 sussistenza nè di esalazioni nocive, nè di immissioni rumorose. Proposti gravami, principale dal NT e incidentale dalla ZO, espletate indagini tecniche demandate ad un Collegio di periti onde accertare l'eventuale alterazione del decoro architettonico e la tollerabilità dei rumori e delle esalazioni, la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza 28.3- 29.5.2001, rigettava l'impugnazione principale e in t accoglimento di quella incidentale dichiarava che le u esalazioni e i rumori provenienti dall'esercizio A commerciale gestito dall'appellante principale e per l'effettosuperavano la normale tollerabilità condannava il predetto alla immediata eliminazione delle cause delle suddette immissioni secondo le indicazioni della consulenza di seconde cure, e condannava il NT alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NC NT sulla base di due motivi. Resiste con controricorso OS ZO. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 La controricorrente ha rilevato in via preliminare che il ricorso le è stato notificato il 15 giugno studio dell'avv.to Giuseppe 2001 presso lo giudizio Petrantoni, suo domiciliatario nel d'appello, nonostante che il predetto, sin dal 27 ottobre 1998, fosse stato cancellato dall'Albo degli Avvocati del Foro di Caltanissetta, come da prodotta delibera del Consiglio dell'Ordine. Da tale circostanza deduce la tempestività della il 30 agosto notifica del controricorso, avvenuta 2001, dovendo decorrere i relativi termini non dal 15.6.2001, bensì dal 24.7.2001, data in cui, con la rituale notifica dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, essa aveva avuto conoscenza della proposizione del ricorso. L'esposta tesi va condivisa, con le seguenti puntualizzazioni. La cancellazione dall'Albo (peraltro non eccepita nel corso del giudizio cui l'avv.to Petrantoni ha escluso la qualità di partecipato) non ha domiciliatario della ZO del predetto difensore, che ha ricevuto la notifica del ricorso nel proprio Studio in Caltanissetta, Viale Trieste n. 281, studio evidentemente attivo ancorchè lo stesso Avvocato non fosse più iscritto all'Albo di quel 5 Distretto di Corte d'Appello (non potendo peraltro iscrizione presso l'Albo escludersi la sua professionale di altro Distretto). La notifica del ricorso, pertanto, effettuata presso il procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio e cancellato dall'Albo, in quanto pervenuta a persona non del tutto estranea al processo e quindi considerarsi collegabile alla destinataria, non può inesistente, ma nulla, e come tale resta sanata con efficacia "ex tunc" dalla costituzione in giudizio dell'intimata , dovendo derivarsi da tale circostanza che l'atto ha raggiunto il suo scopo (v. da ultima Cass. n. 11360/99). è contestuale allaMa poichè tale sanatoria costituzione dell'intimata, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso, sebbene avvenuta oltre il termine posto dall'art. 370 cpc, non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità di notifica del ricorso (v. Cass. n. 6628/88 e da ultimo, S.U. n. 14539/2001). Il controricorso della ZO deve pertanto ritenersi tempestivamente proposto e depositato. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art.360 n.3 срс, vizio di limitatamente al˚ ultrapetizione della sentenza 6 rigetto dell'appello principale, motivato per ragioni diverse da quelle enunciate dalle parti. Osserva il ricorrente che la Corte del merito aveva motivato tale rigetto in quanto la canna fumaria nel muro di prospettocollocata dall'appellante alterava il decoro architettonico dell'edifico nonostante che una domanda in tal senso non fosse prospettata nè dall'appellantestata medesimo nè tanto meno dall'appellata che anzi aveva espressamente escluso, nelle deduzioni formulate nel verbale d'udienza del 21.9.94, che il quesito relativo al danneggiamento del prospetto per la presenza della canna fumaria avesse mai costituito oggetto di specifica richiesta. La doglianza non può essere accolta. La Corte del merito ha confermato il "decisum" del primo giudice di condanna dell'attuale ricorrente alla rimozione della canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale dell'immobile, sia pur con la diversa motivazione incentrata sulla violazione del decoro architettonico dell'edificio a seguito della collocazione della stessa in quel sito. Avendo il giudice d'appello giustificato tale "mutatio" delle ragioni del proprio convincimento, fermo restando il primitivo 7 "decisum", attraverso la considerazione che in ogni caso l'attuale resistente, attrice in prime cure, aveva richiesto, con l'atto introduttivo del giudizio ' l'eliminazione del manufatto realizzato dalla controparte, in conseguenza dell'illegittimità della modificazione dei luoghi,non può di certo ritenersi la gravata decisione viziata da "ultrapetizione". Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento s all'art. 360 n. 5 cpc, omessa, insufficiente e u contraddittoria motivazione sul punto decisivo della A controversia relativo al nesso logico tra il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale. In sostanza l'aver statuito l'obbligo di eliminare le cause delle immissioni secondo le indicazioni del Collegio peritale appariva in contrasto con lo statuito obbligo di eliminazione della canna fumaria senza la previsione di uno smaltimento esterno di immissioni, attraverso un adeguamento di queltali manufatto alla struttura del prospetto. La censura non ha pregio. In sostanza il ricorrente non si duole del fatto che la Corte distrettuale, con l'accoglimento dell'appello incidentale della ZO, abbia statuito che le esalazioni e i rumori provenienti dall'esercizio 0 0 8 commerciale da lui gestito superavano la normale tollerabilità, condannandolo, per l'effetto, alla immediata eliminazione delle cause delle suddette immissioni secondo le indicazioni del Collegio peritale di seconde cure, ma, lamentando un contrasto tra tali indicazioni (peraltro neppure enunciate, in violazione, quindi, del principio dell'autosufficienza e la rimozione della del ricorso per cassazione) fumaria, deduce per la prima volta in questa canna quindi inammissibilmente, effetti sede, e pregiudizievoli di un mancato collegamento tra "attrezzature interne ed esterne" mai prima enunciati nelle pregresse fasi del giudizio. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, mentre non si ravvisano i presupposti di legge per la condanna del NT ai sensi dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di OS ZO, delle spese 94.00 del presente giudizio, che liquida in euro oltre ad euro 1000,00 per onorari. 9 Rigetta l'i ex art. 96 ad верив stanza di condanna del ricorrente medesimo срс. Roma 55 aprile 2009. - RA UT ы н ER est. а HL CANCELLIERE 61 Paolo IC o DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1. AGO, 2002 IL CANCELLIEREC Zico Le 1097 129,11 MUST 30,89 тот. 160,10 AGENZIA DELLE ROMA 2 4 137279 160.10 ( CENTOSESSANIA/10 p. Dirigente Zervizi (Doussa la DI FILIPPO) Responsabil 10