Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la nozione di "volumetria" - al pari di quella di "superficie utile" di cui al comma 1-ter, lett. a), della stessa disposizione - dev'essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio.
Commentari • 2
- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 2. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2017, n. 9060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9060 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
09060-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 04/10/2017 LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 2588/2017 ANGELO MATTEO SOCCI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE EMANUELA GAI N.24066/2016 ALESSIO SCARCELLA ANTONELLA CIRIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA nato il [...] a [...]( GRAN VEILLON JANET BRETAGNA) avverso la sentenza del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per : «Annullamento senza rinvio per prescrizione». Udito il difensore, Avv. Vincenzo Comi, che ha concluso per: «Accoglimento del ricorso≫ RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 4 aprile 2016 confermava la decisione del Tribunale Lanusei del 17 giugno 2015, che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Veillon Janet Elizabeth, in ordine alla contravvenzione edilizia contestatale, per intervenuta prescrizione, rideterminava la pena per il residuo reato sub A dell'imputazione (art. 181 comma 1 bis, d. Igs. 42/2004) in anni 1 e mesi 2 di reclusione. Accertato il 20 marzo 2009 in Tortolì.
2. L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 182, comma 2, e 495 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale revocava l'ammissione dei testi della difesa all'udienza del 14 aprile 2015 violando i diritti della difesa alla prova (prove a discarico); la Corte di appello erroneamente ha ritenuto l'eccezione della difesa tardiva, nonostante alla successiva udienza la difesa avesse chiesto la revoca dell'ordinanza. I testi dovevano riferire sulla conclusione dei lavori, essendo stati i primi ospiti della casa. La conclusione dei lavori è stato il punto più controverso del giudizio di merito. Vi sono infatti elementi di prova che evidenziano la fine dei lavori sin dal 2006, le ortofoto acquisite ex art. 507 cod. proc. pen. 2. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla qualificazione giuridica del reato. La Corte d'appello ha erroneamente qualificato il reato del capo A nel delitto di cui all'art. 181, comma 1 bis, d. lgs. n. 42/2004, ma in relazione alla decisione della Corte Costituzionale n. 56 del 2016, in 1 Augeblattes Sace assenza di accertamenti diversi, doveva invece ritenere sussistente la contravvenzione e non il delitto. Non può infatti ritenersi provato il superamento dell'indice volumetrico (superiore al 30 %, rispetto all'originario volume) senza accertamenti specifici in contraddittorio. Il modello di ragionamento della sentenza impugnata ha eluso il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, e ha impedito, quindi, all'imputato di esercitare la sua difesa sul punto. La sentenza compie un errato giudizio relativamente al volume rilevante ai fini paesaggistici, differenziandolo da quello urbanistico. 2. 3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova. La Corte d'appello ha erroneamente stabilito la data del commesso reato omettendo di valutare prove di segno diverso;
ha fatto esplicito riferimento alle testimonianze di MP e di AS che avrebbero collocato la fine dei lavori tra il maggio ed il giugno 2007; la deposizione del teste AS è stata travisata. La data di conclusione dei lavori andava determinata nel 2006 come dalle ortofoto, ma sul punto nessuna motivazione sussiste. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Relativamente alla questione processuale della revoca dell'ammissione dei testi della difesa la Corte di appello rileva esattamente che l'eccezione di nullità (eventuale) andava effettuata dalla parte presente subito dopo la pronuncia, trattandosi di nullità di ordine generale: "La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa 2 Акульшин оси in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata" (Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015 - dep. 06/03/2015, Rizzello, Rv. 26321001). La richiesta di revoca dell'ordinanza, peraltro alla successiva udienza, infatti non può costituire eccezione tempestiva di nullità, poiché la richiesta di revoca può avvenire anche per il merito della decisione nuova valutazione -.- Inoltre, deve anche rilevarsi che, non si prospettano argomentazioni della rilevanza delle prove non ammesse, ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, relativamente alla ritenuta superfluità - adeguatamente motivata nell'ordinanza di revoca -: "La violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che ne sia precisata la portata indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen." (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 - dep. 11/03/2016, Lanzafame, Rv. 26755901). Nel caso in esame, invece, la prova della conclusione dei lavori viene riferita dalla ricorrente alle foto ortografiche, e non ai testi revocati;
mancanza di specificità del ricorso sul punto.
4. Relativamente all'altra questione posta con il ricorso qualificazione del reato " deve rilevarsi che la Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, con la corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa corte di Cassazione secondo i quali il reato configurabile è il delitto di cui all'art. 181, comma 1 bis, d. Igs., 42/2004, come originariamente contestato, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale, 11 gennaio - 23 marzo 2016 n. 56, che ha dichiarato incostituzionale parte dell'art. 181, comma 1 bis, del d. Igs. 42 del 2004 - (jus superveniens, vedi Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 - dep. 14/10/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 3 Aryabhatterjee. 260695); l'art. 181, comma 1 bis, dopo l'intervento della Corte Costituzionale risulta applicabile ora solo per i lavori "che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore ai settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi". 4. 1. La sentenza impugnata con motivazione completa e logica evidenziava come, nel caso in esame, il volume realizzato oltre al consentito con la concessione del 2003, n. 101, era di oltre il doppio, e quindi certamente superiore del 30 %, come richiede il nuovo assetto normativo, dopo la decisione della Corte Costituzionale. Inoltre la Corte desumeva il volume dalle tavole progettuali presentate per la sanatoria, prodotte all'udienza del 7 maggio 2015, relative al piano rialzato abusivo. Infine la ricorrente contesta la definizione del volume rilevante ai fini paesaggistici, contenuto nella sentenza impugnata, ma del tutto genericamente. Inoltre il volume, e la stessa nozione di superficie, ai fini paesaggistici, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata, prescinde dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e si deve considerare l'impatto dell'intervento edilizio sull'assetto paesaggistico originario del territorio, e quindi qualsiasi volume, o superficie, viene certamente in rilievo: "Agli effetti della valutazione di compatibilità paesaggistica, il cui esito positivo determina la non applicabilità delle sanzioni penali previste per i reati paesaggistici dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la nozione di superficie utile di cui al comma primo- ter, lett. a), della richiamata disposizione, dev'essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa all'abusiva realizzazione in zona vincolata di una veranda, di due locali seminterrati e delle scale necessarie per raggiungerli, ha precisato che la "sanatoria" paesaggistica va esclusa in tutti i casi in cui la creazione di superfici utili o di volumi, ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, sia idonea a determinare una compromissione ambientale)" 4 Aug 6 IF (Sez. 3, n. 889 del 29/11/2011 - dep. 13/01/2012, Falconi e altri, Rv. 25164101). 4. 2. Sul punto nessuna violazione del contraddittorio risulta, come genericamente invece ritenuto nel ricorso, in quanto la ricorrente sin dal giudizio di merito ha svolto le sue difese sia sul delitto e sia sulla contravvenzione dell'art. 181, d. lgs. 42/2004 con facoltà di qualsiasi richiesta di prova e di argomentazione.
5. Relativamente alla prescrizione la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi di manifesta illogicità e da contraddizioni, rileva come la data di ultimazione dei lavori deve individuarsi in quella del 1 maggio 2007, secondo la ricostruzione più favorevole alla ricorrente, come emergente dalla testimonianza di MP, che, "con una certa precisione, ha situato la conclusione dei lavori tra il maggio ed il giugno". Le ortofoto del resto al massimo possono rilevare per le sagome esterne dell'edificio, ma non certo per i lavori interni, e sul punto il ricorso risulta estremamente generico poiché non indica da quali elementi sia ricavabile l'ultimazione dei lavori, riferendosi genericamente alle ortofoto. Conseguentemente tenendo conto dei periodi di sospensione, di anni 1, 8 mesi e 14 giorni, alla data della sentenza impugnata la prescrizione non era maturata, anni 7 e mesi 6, ex art. 157 e 161 cod. pen. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata: "L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)" (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). 5 Argebilled egen Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Luca RAMACCI منيع Anyeleth o DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 FEB 2018 IL CA MORE Ludna 006