Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2011, n. 889
CASS
Sentenza 29 novembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il rilascio della valutazione paesaggistica, all'esito della procedura prescritta dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non determina automaticamente la non punibilità del reato paesaggistico, in quanto è obbligo del giudice accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la sanatoria paesaggistica.

La valutazione di compatibilità paesaggistica, il cui esito positivo esclude l'applicazione delle sanzioni previste per i reati paesaggistici di cui all'art. 181, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non ammette equipollenti e, ai fini del rilascio da parte dell'autorità competente, richiede il necessario parere vincolante della soprintendenza.

Agli effetti della valutazione di compatibilità paesaggistica, il cui esito positivo determina la non applicabilità delle sanzioni penali previste per i reati paesaggistici dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la nozione di "superficie utile" di cui al comma primo-ter, lett. a), della richiamata disposizione, dev'essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa all'abusiva realizzazione in zona vincolata di una veranda, di due locali seminterrati e delle scale necessarie per raggiungerli, ha precisato che la "sanatoria" paesaggistica va esclusa in tutti i casi in cui la creazione di superfici utili o di volumi, ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, sia idonea a determinare una compromissione ambientale).

Commentari2

  • 1Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca Ramacci
    Luca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …

     Leggi di più…

  • 2Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca Ramacci
    Luca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2011, n. 889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 889
Data del deposito : 29 novembre 2011

Testo completo