Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
Il reato di contrabbando conseguente all'importazione, da paese non comunitario, di imbarcazioni in mancanza delle condizioni di cui alla convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con legge n. 1553 del 1961, presuppone necessariamente il passaggio, clandestino o fraudolento, della linea doganale. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato l'ordinanza di sequestro preventivo di imbarcazione che, seppure iscritta nel registro navale delle Isole Cayman, risultava costruita in Italia ed acquistata da società avente sede nello spazio Iva comunitario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2010, n. 35395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35395 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
ле 35 395 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 14/07/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. ENRICO ALTIERI
- Consigliere - N."Jopl Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. ALDO FIALE
Consigliere N. 12569/2010 Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI
- Rel. Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) KL PA AM N. IL 12/05/1970 per l'aces gercuento•Hassocce Gabriele che he concluss avverso l'ordinanza n. 6/2010 TRIB. LIBERTA' di LIVORNO, del 24/02/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
con annullaments seeda i s lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;Caroleo Grimald Aur. Stezu Paob
Il sequestro risulta motivato dal fatto che il ricorrente, in concorso con i proprietari, avrebbe usato l'imbarcazione citata, costruita in Italia, e battente bandiera delle Isole
Cayman, nelle acque territoriali italiane e comunitarie fin dal giorno del varo, in mancanza ovvero dopo la cessazione delle condizioni indicate nella convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge n. 1553 del 1961 concernenti l'uso personale da parte di uno straniero dell'imbarcazione in occasione di una visita temporanea.
Il tribunale di Livorno, in relazione al fumus commissi delitti, aveva convalidato il sequestro d'urgenza eseguito dalla polizia giudiziaria ed emesso un autonomo provvedimento di sequestro preventivo, rilevando che nel caso di specie i fatti risultavano adeguatamente documentati sulla base delle informative e degli atti di polizia giudiziaria e che non emergevano allo stato cause oggettive e soggettive di esclusione o di estinzione del reato.
Sotto il profilo del periculum in mora si riteneva che la libera disponibilità da parte dell'indagato dell'imbarcazione avrebbe potuto consentire la reiterazione di reati della stessa specie tenuto conto che era già programmata attività di charter per il successivo mese di marzo. Si rilevava, infine, che l'articolo 301 del d.p.r. 43/73 prevede la confisca obbligatoria del natante in caso di condanna.
Deduce in questa sede il ricorrente:
1) violazione di legge in relazione agli articoli 216, 292 d.p.r. 43/73, con specifico riferimento all'articolo 36 del medesimo d.p.r. Osserva al riguardo il ricorrente che erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto la natura extracomunitaria del natante per il solo fatto di inalberare bandiera extracomunitaria e di essere destinato ad uso commerciale. In tal senso sarebbe stato ignorata da parte del tribunale la decisione di questa corte n. 38724/07 che ha invece sostenuto il principio della prevalenza della situazione di fatto;
situazione che nella specie avrebbe dovuto indurre a concludere per la natura comunitaria del natante in quanto realizzato in Italia, mai uscito dalle acque territoriali di paesi dell'unione europea e di proprietà di società con sede nell'isola di Man - comunitaria - ed in cui era stata versata l'Iva per l'acquisto e per i successivi noli. Di conseguenza si afferma non esservi mai stata alcuna obbligazione doganale alla quale dare adempimento;
2) violazione di legge in forma di erronea applicazione della disciplina posta dal regolamento 2454/93 della Commissione CE in tema di importazione temporanea
(artt. 555-578, con particolare riferimento agli articoli 558 e 562) sul rilievo che non può esservi temporanea importazione di un bene già comunitario;
3) violazione di legge in relazione all'articolo 198 del trattato di Lisbona sul funzionamento dell'unione europea, già articolo 182 del trattato CEE, nonché della normativa consiliare applicativa del regime posto dall'articolo 203, già articolo 187 del trattato CEE. Si sostiene riguardo che dirimente per escludere nella specie ер ✓
l'ipotizzato contrabbando è la considerazione che l'articolo 198 del trattato di Lisbona, riproducendo la parte quarta del trattato che istituisce la comunità economica europea, sancisce il regime sostanziale dell'associazione dei paesi territori d'oltremare PTOM affermando il regime di libero scambio e, soprattutto, di
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divieto di dazi doganali per le importazioni originarie dei paesi d'oltremare. Pur avendo tale disciplina carattere eminentemente programmatico e non potendosi riconoscere natura self executing alle disposizioni citate, come dimostra l'articolo
203, vi è tuttavia da rilevare secondo il ricorrente che la prima convenzione di applicazione fu firmata il 25 marzo 1957 ed il regime di associazione con i paesi territori d'oltremare che non fossero diventati medio tempore indipendenti fu ridefinito per l'ulteriore periodo quinquennale dalla decisione 64/349 CE e da successive decisioni. Si deve dunque affermare che vi è uno spazio di libero scambio commerciale nel quale non sono dovuti dazi doganali. In ogni caso il registro delle isole Cayman, secondo il ricorrente, non può essere considerato extracomunitario, così come non può essere considerata extracomunitaria la bandiera di tali isole trattandosi in realtà di paese associato all'unione europea e come tale pienamente equiparato.
4) violazione di legge in relazione all'articolo 321 del codice di procedura penale. avendo nella specie il sequestro colpito essenzialmente un'attività e non un bene;
e non sussistendo in ogni caso le condizioni della convalida del sequestro. Con motivi nuovi si è allegata documentazione per comprovare l'avvenuto pagamento dell'Iva nell'isola di Man per l'acquisto del natante e si è ribadito che la cessione di esso doveva essersi considerata a tutti gli effetti intracomunitaria. Il ricorso è fondato.
Occorre anzitutto rilevare che l'ipotesi di reato su cui si fonda il provvedimento di sequestro è circoscritta alla violazione degli articoli 292 e 216 DPR 43/73.
Si ipotizza in sostanza la violazione della normativa concernente i diritti di confine in assenza delle condizioni per l'importazione temporanea del natante. Come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 144 del 1974, il delitto di contrabbando previsto dalla legge doganale, lede gli interessi finanziari dello Stato mediante l'evasione tributaria che l'agente procura con il passaggio clandestino o fraudolento della linea doganale delle merci soggette a diritti di confine. Ora non vi è dubbio che nel sistema normativo vigente sia insito anche il criterio della presunzione, nel senso che sulla base di un fatto ulteriore, quale quello di detenere dei prodotti all'interno della linea di confine, si possa risalire presuntivamente alla frode che si considera come avvenuta mediante l'introduzione della merce nel territorio dello Stato.
Ciò non esime tuttavia da ulteriori verifiche.
E' questo il tema posto dalla difesa già in sede di riesame e ribadito anche nei motivi di ricorso e sul quale, invero, la scarna ordinanza del riesame nulla dice.
Ciò premesso, a ben vedere, è la stessa contestazione ad escludere sul piano fattuale la fattispecie dell'importazione sia pure temporanea - da paese non comunitario. Sembra pacifico, infatti, che la nave non solo sia stata costruita in Italia ma che contestualmente alla vendita non siano stati predisposti documenti per l'esportazione in paesi extracomunitari.
Il natante risulta invece acquistato da società avente sede nell'Isola di Man, ricompresa nello "spazio IVA europeo" e l'IVA risulta ivi adempiuta secondo la documentazione non contestata - prodotta dal ricorrente. senza peraltro che risulti ipotizzata nella specie alcuna violazione. reca, infatti, l'indicazione “cessioneLa fattura finale dell'imbarcazione intracomunitaria" e riporta la dizione "non soggetto ad Iva, in relazione all'articolo 41 primo paragrafo lettera DL numero 331/93 e successive modificazioni.
Nemmeno è contestato l'ulteriore assunto della difesa secondo cui il natante non avrebbe mai lasciato le acque comunitarie venendo adibito a servizio commerciale esclusivamente nell'ambito indicato.
L'unico dato indiziante dell'importazione rimarrebbe dunque l'iscrizione del natante nel registro navale delle Isole Cayman.
Tale elemento, tuttavia, non può da solo, in presenza degli altri indicati, assumere, valenza decisiva per dimostrare l'importazione. Come evidenziato nella Comunicazione C(2004) 43 della commissione Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (Gazzetta ufficiale n. C 013 del 17/01/2004), per incoraggiare la reimmatricolazione del naviglio, gli Stati membri hanno infatti ammorbidito le regole concernenti gli equipaggi, in particolare con la creazione di secondi registri.
Per secondi registri si intendono innanzitutto i "registri off-shore" che appartengono a territori con un'autonomia più o meno grande nei confronti dello Stato membro, e in secondo luogo i "registri internazionali", direttamente dipendenti dallo Stato che li ha creati.
Ora se è vero che come chiarito dall'allegato 3 (definizione di registri navali degli stati membri) per "registri degli Stati membri" si intendono i registri istituiti con legge di uno Stato membro e applicabili al rispettivo territorio facente parte della Comunità europea;
che sono registri degli Stati membri tutti i primi registri degli Stati membri e che, invece, non sono considerati registri degli Stati membri altri registri, anche se in pratica rappresentano una prima alternativa per gli armatori con sede in quello Stato membro, come quello delle Cayman, (e ciò in quanto tenuti in territori e soggetti alla legge di territori cui il trattato non si applica né integralmente né in parte sostanziale), la comunicazione stessa sottolinea anche che:
a) sia pure in casi eccezionali anche per le navi immatricolate in questi ultimi registri
è possibile concedere aiuti di Stato (anche sotto forma di incentivazione fiscale) ad opera degli Stati comunitari purchè siano conformi alle norme internazionali e al diritto comunitario, anche in materia di sicurezza, prestazioni ambientali e condizioni di lavoro a bordo;
siano gestite a partire dalla Comunità; l'armatore sia stabilito nella Comunità e lo Stato membro interessato dimostri che il registro contribuisce direttamente agli obiettivi sopra menzionati. яр b) per quanto concerne in particolare i registri di Bermuda e Cayman, facendo essi parte dei territori associati alla Comunità si applica in ogni caso la parte quarta del trattato che regola i rapporti con l'Associazione dei paesi e territori d'oltremare. In sintesi, dunque, essendo senz'altro possibile che anche una società che abbia sede e che operi in ambito comunitario proceda all'iscrizione del natante nel registro di Cayman, l'iscrizione stessa, come nella specie sostenuto dalla difesa, non vale di per se stessa, nel concorso degli altri elementi indicati, a provare che, il natante sia stato temporaneamente importato da paese non comunitario.
Rimangono così assorbite le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso.
Parimenti assorbite devono ritenersi quelle oggetto del terzo motivo di ricorso
-non esaminate in sede di riesame - che pone questioni sull'applicabilità di dazi doganali nella specie alla luce di quanto previsto dalla parte IV del Trattato CEE la cui osservanza, per quanto concerne le navi immatricolate nel registro di Cayman, è richiamata anche dalla comunicazione in precedenza citata al punto b).
Le considerazioni che precedono non escludono ovviamente approfondimenti di indagine anche in relazione a diverse ipotesi di reato sin qui non scrutinate. La mancanza del fumus in ordine al reato di cui all'art. 216 e 292 DPR 43/73 impone tuttavia allo stato in ogni caso l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione del natante in sequestro.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la restituzione del natante in sequestro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cpp. Così deciso in Roma il 14.7.2010
Il Presidente
Il Consigliere estensore Час تلخيالあ ん
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 30 SET. 2010
CANCELLERIA FUNZIONARIO
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