Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2010, n. 35395
CASS
Sentenza 14 luglio 2010

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Il reato di contrabbando conseguente all'importazione, da paese non comunitario, di imbarcazioni in mancanza delle condizioni di cui alla convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con legge n. 1553 del 1961, presuppone necessariamente il passaggio, clandestino o fraudolento, della linea doganale. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato l'ordinanza di sequestro preventivo di imbarcazione che, seppure iscritta nel registro navale delle Isole Cayman, risultava costruita in Italia ed acquistata da società avente sede nello spazio Iva comunitario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2010, n. 35395
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35395
    Data del deposito : 14 luglio 2010

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