Sentenza 15 aprile 2003
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 5 lett. D) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (disciplina igienica degli alimenti) si configura solo allorché il prodotto si presenti oggettivamente "insudiciato" o "infestato da parassiti" ovvero "alterato", senza che tali condizioni possano essere desunte dalle condizioni di conservazione dell'alimento, atteso che, trattandosi di reato di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente il pericolo di un danno per la salute pubblica, la presunzione di pericolosità non può farsi discendere dalla ulteriore presunzione che lo stato previsto alla citata lett. d) discenda dalle condizioni ambientali nelle quali l'alimento viene tenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2003, n. 24799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24799 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 15/04/2003
1. Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 826
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 39831/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sull'appello, qualificato ricorso, proposto da SC IN, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del 22/4-2/5/2002, pronunciata dal Tribunale di Napoli. Letti gli atti, la sentenza denunciata e l'impugnazione;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. F. Cosentino, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. E. Falcolini, che insiste per l'accoglimento dello stesso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la decisione menzionata in premessa, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, a seguito di opposizione a decreto penale, condannava CH TI alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla pubblicazione della sentenza, in ordine al reato (accertato il 2/11/98) di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 L. n. 283/1962, perché deteneva per vendere sostanze alimentari insudiciate, nella specie kg. 16 di pane (n. 33 pezzi). Avverso tale sentenza l'imputato propone appello, che, qualificato ricorso, viene trasmesso a questa Corte Suprema;
l'impugnante deduce: 1) nullità del decreto penale di condanna, del decreto che ha disposto il giudizio immediato e degli atti successivi, compresa la sentenza, per omessa notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p., dovendosi ritenere contra legem l'interpretazione di tale norma fornita dalla giurisprudenza dominante, in quanto l'unica eccezione alla sua applicabilità è tassativamente indicata dalla norma stessa, con la conseguenza che, altrimenti interpretata, violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
2) mancata assoluzione per insussistenza del fatto, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perché la semplice conservazione del pane all'interno di un'autovettura, in carenza di alcuna dimostrazione che l'alimento fosse insudiciato, non è idonea ad integrare il reato contestato;
3) eccessività della pena irrogata, in relazione alla scarsa gravita del fatto, e concessione del beneficio della sospensione di essa, sebbene non richiesto dalla difesa.
All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso inerita accoglimento.
La prima doglianza, di natura processuale, è manifestamente infondata alla luce del monolitico orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'adempimento dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415 bis c.p.p., non riguarda il caso in cui si richieda la emissione del decreto penale di condanna, atteso, per un verso, che la nullità comminata dall'art. 416, primo comma, c.p.p. e quella prevista dall'art. 552, comma secondo, c.p.p. si riferiscono esclusivamente ai casi in cui sì proceda nelle forme ordinarie, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio o con citazione a giudizio dell'imputato, e, per altro verso, che l'adempimento della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. si porrebbe in antinomia con i principi di massima celerità e speditezza, precipui dei riti alternativi. Tale interpretazione, che il Collegio condivide, deve inoltre ritenersi affatto aderente al dettato costituzionale, contrariamente all'assunto del ricorrente, che - del tutto immotivatamente - ne denuncia invece l'illegittimità.
La seconda doglianza è fondata.
Invero sull'insudiciamento del pane in questione, e quindi sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato de quo, il giudice si limita ad affermare: "È evidente che la vendita di pane riposto nel cofano di un'auto realizza pienamente l'ipotesi dell'insudiciamento prevista dall'art. 5 lett. d) L. n. 283/62." In altri termini si deduce l'insudiciamento dell'alimento dalle modalità di conservazione dello stesso.
Tale ragionamento sarebbe corretto in relazione all'addebito di cui alla lett. b) dell'art. 5 in esame, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (19 dicembre 2001, n. 443, Butti e altro;
4 gennaio 1996, n. 1, Timpanaro), secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. Non è corretta, invece, la motivazione adottata dal Tribunale con riferimento al reato di cui alla lett. d) dell'art. 5, addebitato al prevenuto, come peraltro già puntualmente affermato da questa Corte (Sez. 3^, 15 giugno 2000, n. 9449, Campitiello), secondo cui, per la configurabilità di tale contravvenzione è indispensabile che il prodotto alimentare si presenti oggettivamente "insudiciato", senza che tale circostanza possa essere desunta dalle condizioni di conservazione dell'alimento, atteso che, trattandosi di reato di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente il pericolo di un danno per la salute pubblica, la presunzione di pericolosità non può dedursi dalla ulteriore presunzione che lo stato previsto dalla citata lett. d) discenda dalle condizioni ambientali nelle quali l'alimento viene tenuto. Alla luce di tale principio di diritto, la decisione impugnata deve essere annullata per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2003