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Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35826 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con una prima ordinanza, datata 30 ottobre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata ad IN SS, classe 1989, con ordinanza in data 08 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per avere, in concorso con il nonno, IN SS, classe 1948, presso un terreno a loro in uso sito in via Parallela 1 di Via San Giovanni dei Rossi snc di Taurianova, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una granata modello M53 P3 di provenienza jugoslava. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35826 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/06/2023 L'ordigno era stato rinvenuto nell'ambito di una complessa attività di perquisizione predisposta dopo l'arresto in flagranza, avvenuto in data 3 ottobre 2020, di un esponente di una cosca di 'ndrangheta operante nel territorio di Taurianova. L'attività di polizia era stata estesa alla persona del ricorrente, ritenuto vicino alla cosca, al veicolo a lui in uso, alla sua abitazione, ed ai luoghi ritenuti nella sua disponibilità, fra cui il terreno recintato sito in Via Parallela I di Via San Giovanni dei Rossi. Nei pressi della recinzione del terreno (ove si trovavano animali di proprietà del ricorrente ed autovetture dallo stesso custodite) era stato trovato l'ordigno. Oltre a tali elementi, erano state valorizzate, per ascrivere la disponibilità del terreno all'SS, le dichiarazioni del nonno, IN SS, classe 1948, che aveva riferito che l'immobile era nella disponibilità dell'omonimo nipote che ne possedeva le chiavi. La misura della custodia cautelare in carcere era stata ritenuta l'unica adeguata a preservare le esigenze cautelari in ragione dell'estrema gravità del fatto, della micidialità dell'arma, della vicinanza del contesto familiare dell'SS agli ambienti della criminalità organizzata locale, essendo stato, peraltro, il padre dell'indagato condannato all'ergastolo quale appartenente alla cosca GA - Viola. Contro questa prima ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, deducendo tra l'altro l'omessa valutazione delle doglianze difensive prospettate mediante la produzione di apposita memoria difensiva in sede di discussione. Con sentenza 12 marzo 2021, n. 16452, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso annullando con rinvio l'ordinanza impugnata. Con una seconda ordinanza, datata 14 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio, ha confermato nuovamente l'ordinanza genetica del g.i.p.. Contro tale seconda ordinanza del Tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione l'indagato, deducendo che il Tribunale aveva posto a base della sua decisione la medesima motivazione già ritenuta illogica dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, e che gli argomenti utilizzati dal Tribunale del riesame per superare le allegazioni contenute nella suddetta memoria difensiva erano illogici o congetturali. Con sentenza 27 gennaio 2022, n. 22131, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso annullando con rinvio l'ordinanza impugnata. Con una terza ordinanza, datata 20 ottobre 2022, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, decidendo ancora una volta in sede di rinvio, ha confermato nuovamente l'ordinanza genetica. 2 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce che il giudice del rinvio ben poteva procedere ad un nuovo esame dei fatti, ma aveva il divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici;
nel caso in esame invece l'ordinanza ha finito per valorizzare gli stessi elementi già oggetto di annullamento da parte del giudice di legittimità, in quanto nell'ordinanza si insiste nel valorizzare il dato catastale del terreno perpetrando il ragionamento censurato dalla Suprema Corte, secondo cui le recinzioni erano facilmente superabili;
nè risulta accettabile la motivazione, secondo cui giammai terzi soggetti si sarebbero recati sul terreno ben consci della mafiosità del ricorrente in quanto il ricorrente è ancora incensurato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. La sentenza della Quinta sezione di questa Corte, n. 22131 del 2022, ha disposto l'annullamento della precedente ordinanza del riesame con la seguente motivazione: "a fronte del rilievo operato da questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento, in cui si invitava il Tribunale del riesame a prendere in considerazione gli argomenti difensivi contenuti nella memoria depositata dal difensore e la documentazione ad essa allegata, in cui si rappresentava che il terreno era di fatto suddiviso, attraverso recinzioni interne, in tre appezzamenti, dei quali solo uno era nella disponibilità del giovane IN SS, il Giudice del rinvio ha replicato che il terreno non è catastalmente frazionato in altrettante particelle. Trattasi di argomento incongruo, atteso che in questa sede non rileva la situazione catastale del terreno, trattandosi di aspetto meramente formale, ma la concreta conformazione e suddivisione del terreno e la effettiva disponibilità dello stesso in capo all'odierno ricorrente. Né il Giudice del rinvio chiarisce sotto quale profilo avrebbero rilevanza altre circostanze di fatto indicate nel provvedimento qui impugnato, come la circostanza che esso fosse stato occupato da ignoti già dal 2014 e uno zio dell'indagato aveva manifestato il suo interesse all'acquisto del terreno o anche che IN SS usufruiva arbitrariamente, facendovi pascolare un cavallo, di un ulteriore terreno confinante, 3 di proprietà di tale Manganaro. Trattasi di circostanze che non aiutano a comprendere perché dovrebbe ritenersi l'odierno ricorrente avesse la disponibilità della granata rinvenuta in una porzione di terreno della quale egli asserisce di non avere il possesso. Quanto alla possibilità di scavalcare agevolmente le recinzioni che separano internamente le porzioni in cui il terreno è di fatto suddiviso, trattasi di argomento che se da un lato può rendere verosimile la circostanza che IN SS abbia scavalcato la recinzione per sotterrare la granata in una delle porzioni diverse da quella nella sua disponibilità, dall'altro è compatibile anche con il sotterramento della granata da parte di altri soggetti che pure avrebbero potuto fare altrettanto. In ogni caso lo scavalcamento della recinzione da parte dell'odierno ricorrente è una mera congettura". A fronte di queste indicazioni contenute nella sentenza rescindente, il Tribunale del riesame, quale giudice del rinvio, ha confermato la ordinanza genetica rilevando che "nella presente sede il Tribunale è chiamato ancora una volta a confrontarsi col dilemma se l'ordigno da guerra e le munizioni fossero nella disponibilità dell'anziano nonno ottantaquattrenne SS IN classe 1948 o del più giovane nipote SS IN classe 1989", evidenziando che SS IN classe 1989 era stato raggiunto di recente da ulteriore ordinanza di custodia in carcere per aver fatto parte della cosca GA di Taurianova, era stato notato spostare da un terreno del capo 'ndrina appena tratto in arresto due giubbotti antiproiettile, era noto per aver accompagnato costantemente il boss GA AS facendogli da autista. In particolare, sulla situazione della disponibilità del terreno in cui era stata rinvenuta la granata, il giudice del rinvio aggiungeva che la presenza di terreno smosso in prossimità delle buche in cui erano state nascoste la granata e le munizioni era sintomatica di recente occultamento, che il fondo aveva un unico accesso, che SS IN, classe 1989, era in possesso delle chiavi d'accesso, che lo stesso aveva inizialmente mentito in ordine alla disponibilità del fondo, che lo stesso nel corso della perquisizione aveva cessato di essere collaborativo proprio quando la polizia giudiziaria gli aveva riferito di voler estendere la perquisizione al fondo, che la data in cui era stato realizzato il divisorio tra la porzione 1 del fondo (in asserita disponibilità dell'indagato) e le porzioni 2 e 3 del fondo (in asserita disponibilità del nonno;
nella porzione 3 è stata rinvenuta la granata) non era nota, posto che di essa non fa alcuna menzione il verbale dei Carabinieri che hanno eseguito la perquisizione;
che comunque vi era prova certa che l'indagato utilizzasse anche la porzione 2 perché in essa era ricoverato il cane dell'indagato; che comunque era escluso che terzi estranei alla famiglia potessero collocare la granata e le munizioni in un terreno recintato di proprietà degli indagati esponendo 4 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2023 costoro, tra cui l'indagato, notoriamente appartenente alla locale cosca in 'ndrangheta, a serie conseguenze giudiziarie. Il ricorso aggredisce la motivazione dell'ordinanza del giudice del rinvio deducendo che essa avrebbe insistito nel valorizzare il dato catastale del terreno perpetrando il ragionamento censurato dalla Suprema Corte, ma in realtà questa deduzione non è conferente con la motivazione dell'ordinanza impugnata che non si affida alle risultanze catastali ma, al contrario, trae elementi di prova da circostanze di fatto quali la prova certa che SS, classe 1989, accudisse il cane collocato nella porzione 2 in asserita disponibilità del nonno, come la porzione 3 in cui è stata trovata la granata. Il ricorso aggredisce la motivazione dell'ordinanza del giudice del rinvio anche deducendo essere inaccettabile la motivazione, secondo cui giammai terzi soggetti si sarebbero recati sul terreno a nascondere la granata all'insaputa dei proprietari del fondo, in quanto il ricorrente è ancora incensurato, ma si tratta di deduzione non idonea a disarticolare il percorso logico dell'ordinanza impugnata, sia perché la stessa ordinanza riferisce in modo puntuale sugli elementi da cui desume la vicinanza del ricorrente alla cosca di ndrangheta operante nel territorio, elementi che in modo non illogico sono stati ritenuti di rilievo prevalente ritto al mero dato formale della attuale riferita incensuratezza del ricorrente, sia perché la ipotesi che la granata sia stata nascosta da terzi che si sarebbero recati sul terreno senza il consenso dei proprietari è puramente congetturale, ed il motivo formulato su elementi meramente ipotetici o congetturali è inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). In definitiva, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma •cr c Il consigliere estensore Il presidente
lette le conclusioni del PG, GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con una prima ordinanza, datata 30 ottobre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata ad IN SS, classe 1989, con ordinanza in data 08 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per avere, in concorso con il nonno, IN SS, classe 1948, presso un terreno a loro in uso sito in via Parallela 1 di Via San Giovanni dei Rossi snc di Taurianova, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una granata modello M53 P3 di provenienza jugoslava. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35826 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/06/2023 L'ordigno era stato rinvenuto nell'ambito di una complessa attività di perquisizione predisposta dopo l'arresto in flagranza, avvenuto in data 3 ottobre 2020, di un esponente di una cosca di 'ndrangheta operante nel territorio di Taurianova. L'attività di polizia era stata estesa alla persona del ricorrente, ritenuto vicino alla cosca, al veicolo a lui in uso, alla sua abitazione, ed ai luoghi ritenuti nella sua disponibilità, fra cui il terreno recintato sito in Via Parallela I di Via San Giovanni dei Rossi. Nei pressi della recinzione del terreno (ove si trovavano animali di proprietà del ricorrente ed autovetture dallo stesso custodite) era stato trovato l'ordigno. Oltre a tali elementi, erano state valorizzate, per ascrivere la disponibilità del terreno all'SS, le dichiarazioni del nonno, IN SS, classe 1948, che aveva riferito che l'immobile era nella disponibilità dell'omonimo nipote che ne possedeva le chiavi. La misura della custodia cautelare in carcere era stata ritenuta l'unica adeguata a preservare le esigenze cautelari in ragione dell'estrema gravità del fatto, della micidialità dell'arma, della vicinanza del contesto familiare dell'SS agli ambienti della criminalità organizzata locale, essendo stato, peraltro, il padre dell'indagato condannato all'ergastolo quale appartenente alla cosca GA - Viola. Contro questa prima ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, deducendo tra l'altro l'omessa valutazione delle doglianze difensive prospettate mediante la produzione di apposita memoria difensiva in sede di discussione. Con sentenza 12 marzo 2021, n. 16452, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso annullando con rinvio l'ordinanza impugnata. Con una seconda ordinanza, datata 14 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio, ha confermato nuovamente l'ordinanza genetica del g.i.p.. Contro tale seconda ordinanza del Tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione l'indagato, deducendo che il Tribunale aveva posto a base della sua decisione la medesima motivazione già ritenuta illogica dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, e che gli argomenti utilizzati dal Tribunale del riesame per superare le allegazioni contenute nella suddetta memoria difensiva erano illogici o congetturali. Con sentenza 27 gennaio 2022, n. 22131, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso annullando con rinvio l'ordinanza impugnata. Con una terza ordinanza, datata 20 ottobre 2022, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, decidendo ancora una volta in sede di rinvio, ha confermato nuovamente l'ordinanza genetica. 2 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce che il giudice del rinvio ben poteva procedere ad un nuovo esame dei fatti, ma aveva il divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici;
nel caso in esame invece l'ordinanza ha finito per valorizzare gli stessi elementi già oggetto di annullamento da parte del giudice di legittimità, in quanto nell'ordinanza si insiste nel valorizzare il dato catastale del terreno perpetrando il ragionamento censurato dalla Suprema Corte, secondo cui le recinzioni erano facilmente superabili;
nè risulta accettabile la motivazione, secondo cui giammai terzi soggetti si sarebbero recati sul terreno ben consci della mafiosità del ricorrente in quanto il ricorrente è ancora incensurato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. La sentenza della Quinta sezione di questa Corte, n. 22131 del 2022, ha disposto l'annullamento della precedente ordinanza del riesame con la seguente motivazione: "a fronte del rilievo operato da questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento, in cui si invitava il Tribunale del riesame a prendere in considerazione gli argomenti difensivi contenuti nella memoria depositata dal difensore e la documentazione ad essa allegata, in cui si rappresentava che il terreno era di fatto suddiviso, attraverso recinzioni interne, in tre appezzamenti, dei quali solo uno era nella disponibilità del giovane IN SS, il Giudice del rinvio ha replicato che il terreno non è catastalmente frazionato in altrettante particelle. Trattasi di argomento incongruo, atteso che in questa sede non rileva la situazione catastale del terreno, trattandosi di aspetto meramente formale, ma la concreta conformazione e suddivisione del terreno e la effettiva disponibilità dello stesso in capo all'odierno ricorrente. Né il Giudice del rinvio chiarisce sotto quale profilo avrebbero rilevanza altre circostanze di fatto indicate nel provvedimento qui impugnato, come la circostanza che esso fosse stato occupato da ignoti già dal 2014 e uno zio dell'indagato aveva manifestato il suo interesse all'acquisto del terreno o anche che IN SS usufruiva arbitrariamente, facendovi pascolare un cavallo, di un ulteriore terreno confinante, 3 di proprietà di tale Manganaro. Trattasi di circostanze che non aiutano a comprendere perché dovrebbe ritenersi l'odierno ricorrente avesse la disponibilità della granata rinvenuta in una porzione di terreno della quale egli asserisce di non avere il possesso. Quanto alla possibilità di scavalcare agevolmente le recinzioni che separano internamente le porzioni in cui il terreno è di fatto suddiviso, trattasi di argomento che se da un lato può rendere verosimile la circostanza che IN SS abbia scavalcato la recinzione per sotterrare la granata in una delle porzioni diverse da quella nella sua disponibilità, dall'altro è compatibile anche con il sotterramento della granata da parte di altri soggetti che pure avrebbero potuto fare altrettanto. In ogni caso lo scavalcamento della recinzione da parte dell'odierno ricorrente è una mera congettura". A fronte di queste indicazioni contenute nella sentenza rescindente, il Tribunale del riesame, quale giudice del rinvio, ha confermato la ordinanza genetica rilevando che "nella presente sede il Tribunale è chiamato ancora una volta a confrontarsi col dilemma se l'ordigno da guerra e le munizioni fossero nella disponibilità dell'anziano nonno ottantaquattrenne SS IN classe 1948 o del più giovane nipote SS IN classe 1989", evidenziando che SS IN classe 1989 era stato raggiunto di recente da ulteriore ordinanza di custodia in carcere per aver fatto parte della cosca GA di Taurianova, era stato notato spostare da un terreno del capo 'ndrina appena tratto in arresto due giubbotti antiproiettile, era noto per aver accompagnato costantemente il boss GA AS facendogli da autista. In particolare, sulla situazione della disponibilità del terreno in cui era stata rinvenuta la granata, il giudice del rinvio aggiungeva che la presenza di terreno smosso in prossimità delle buche in cui erano state nascoste la granata e le munizioni era sintomatica di recente occultamento, che il fondo aveva un unico accesso, che SS IN, classe 1989, era in possesso delle chiavi d'accesso, che lo stesso aveva inizialmente mentito in ordine alla disponibilità del fondo, che lo stesso nel corso della perquisizione aveva cessato di essere collaborativo proprio quando la polizia giudiziaria gli aveva riferito di voler estendere la perquisizione al fondo, che la data in cui era stato realizzato il divisorio tra la porzione 1 del fondo (in asserita disponibilità dell'indagato) e le porzioni 2 e 3 del fondo (in asserita disponibilità del nonno;
nella porzione 3 è stata rinvenuta la granata) non era nota, posto che di essa non fa alcuna menzione il verbale dei Carabinieri che hanno eseguito la perquisizione;
che comunque vi era prova certa che l'indagato utilizzasse anche la porzione 2 perché in essa era ricoverato il cane dell'indagato; che comunque era escluso che terzi estranei alla famiglia potessero collocare la granata e le munizioni in un terreno recintato di proprietà degli indagati esponendo 4 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2023 costoro, tra cui l'indagato, notoriamente appartenente alla locale cosca in 'ndrangheta, a serie conseguenze giudiziarie. Il ricorso aggredisce la motivazione dell'ordinanza del giudice del rinvio deducendo che essa avrebbe insistito nel valorizzare il dato catastale del terreno perpetrando il ragionamento censurato dalla Suprema Corte, ma in realtà questa deduzione non è conferente con la motivazione dell'ordinanza impugnata che non si affida alle risultanze catastali ma, al contrario, trae elementi di prova da circostanze di fatto quali la prova certa che SS, classe 1989, accudisse il cane collocato nella porzione 2 in asserita disponibilità del nonno, come la porzione 3 in cui è stata trovata la granata. Il ricorso aggredisce la motivazione dell'ordinanza del giudice del rinvio anche deducendo essere inaccettabile la motivazione, secondo cui giammai terzi soggetti si sarebbero recati sul terreno a nascondere la granata all'insaputa dei proprietari del fondo, in quanto il ricorrente è ancora incensurato, ma si tratta di deduzione non idonea a disarticolare il percorso logico dell'ordinanza impugnata, sia perché la stessa ordinanza riferisce in modo puntuale sugli elementi da cui desume la vicinanza del ricorrente alla cosca di ndrangheta operante nel territorio, elementi che in modo non illogico sono stati ritenuti di rilievo prevalente ritto al mero dato formale della attuale riferita incensuratezza del ricorrente, sia perché la ipotesi che la granata sia stata nascosta da terzi che si sarebbero recati sul terreno senza il consenso dei proprietari è puramente congetturale, ed il motivo formulato su elementi meramente ipotetici o congetturali è inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). In definitiva, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma •cr c Il consigliere estensore Il presidente