Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 1
Il ruolo di parte del pubblico ministero nel processo penale non è preclusivo della configurabilità di situazioni in cui sussista, per il magistrato che svolge le relative funzioni, un dovere, rilevante sul piano deontologico e disciplinare, di astensione a norma dell'art. 52 cod. proc. pen., poiché egli svolge le funzioni di parte pubblica, tenuta ad agire esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali che gli assegna l'ordinamento, e quindi, in particolare, non può ispirare la propria condotta a fini diversi da quelli propri dell'ufficio di appartenenza e perseguire, o anche soltanto dare l'impressione di voler perseguire, obiettivi e scopi personali, ingenerando così una situazione tale da indurre a sospetti di compiacenza o animosità nei confronti di taluna delle parti private del processo stesso. (Nella specie la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura aveva ritenuto la responsabilità disciplinare di un magistrato che non si era astenuto dall'esercizio delle funzioni di pubblico ministero in un giudizio dibattimentale in cui era parte civile un ex magistrato che aveva condotto, nei confronti del fratello di detto magistrato del p.m., indagini nell'ambito di un procedimento il cui sviluppo aveva portato alla incriminazione e alla carcerazione dell'indagato; la S.C., nel confermare tale sentenza, nella quale erano stati evidenziati dal punto di visto oggettivo la particolare risonanza del processo in questione e da quello soggettivo il mancato accoglimento da parte dell'incolpato degli inviti ad astenersi rivoltigli anche dal capo dell'ufficio, ha escluso la idoneità scriminatrice dell'eventuale corretto comportamento processuale del magistrato non astenutosi e della sua personale convinzione della non rilevanza delle indagini svolte dal magistrato ora parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/1999, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. ANTONIO LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. PASQUALE PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. GAETANO GAROFALO - Consigliere -
Dott. MASSIMO GENGHINI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOME2, 27, presso lo studio dell'avvocato NOME3, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza definitiva n. 2/98 del Consiglio superiore magistratura, depositata il 30/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato NOME3, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dr. NOME1, magistrato in servizio con funzioni di sostituto procuratore nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA1, venne tratto al giudizio della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura per rispondere, fra l'altro, e per quanto ancora rileva in questa sede, di "violazione dell'art. 18 r.d.l. 31.5.1946 n. 511 perché", nella sua veste professionale suindicata, "designato a svolgere le funzioni di pubblico ministero alle udienze dibattimentali del processo penale n. 1519/95, nel cui contesto era costituito parte civile il magistrato dimissionario Dr. NOME2, ometteva di esercitare la facoltà di astenersi in presenza di gravi ragioni di convenienza, specificamente e formalmente segnalategli anche dal Capo dell'Ufficio, avendo il Dr. NOME2 - all'epoca in cui svolgeva le funzioni di Sostituto Procuratore di LOCALITA2- effettuato rilevante attività di indagine a carico di suo fratello NOME3,
successivamente incriminato ed arrestato in altra sede per gravi delitti, con conseguente necessità di sua esclusione dal processo a fini di eliminare ogni sospetto di connotazione personalistica della pubblica accusa e di garantire l'effettiva serenità ed imparzialità del magistrato incaricato di svolgere le funzioni di pubblico ministero nel relativo dibattimento, così venendo meno al dovere di correttezza e pregiudicando il prestigio dell'ordine giudiziario". La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza del 16/30 gennaio 1998, dichiarò il Dr. NOME1 responsabile dell'addebito in tal guisa ascrittogli e gli inflisse la sanzione dell'ammonimento.
Il giudice disciplinare, nella riscontrata sussistenza dei fatti materiali in contestazione e sul rilievo che, per poter definire correttamente il procedimento dinanzi a sè istituito, era necessario e sufficiente accertare se l'incolpato "con il mancato esercizio della facoltà di astensione" nel processo più sopra menzionato avesse "o no violato quella regola di deontologia secondo cui il magistrato deve non solo essere ma anche apparire al di sopra di qualsiasi dubbio di serenità d'animo", motivò la pronuncia considerando che "la circostanza che l'art. 52 c.p.c. parli di facoltà e non di obbligo di astenersi, non è di per sè sufficiente ad escludere la possibilità" che il mancato esercizio di detta facoltà si risolva in violazione della regola cennata, in quanto "il parlare, come fa l'art. 52 c.p.p., di facoltà se vale ad escludere illegittimità sul piano processuale, non vale invece ad escludere che il mancato esercizio della facoltà, alla presenza di specifiche circostanze da individuare, possa integrare gli estremi dell'illecito disciplinare.....", dato che "la facoltà attribuita ad un pubblico funzionario, quale è il magistrato del pubblico ministero, non può significare arbitrio", essendo tenuto "il destinatario di un simile potere" ad "individuare il legittimo metro di esercizio di tale potere o facoltà"; che, nella fattispecie, tenuto conto della "rilevanza eccezionale" del processo in relazione al quale il mancato esercizio della facoltà di astensione si era verificato, della pubblicità data dagli organi di informazione agli esposti del Dr. NOME2 contro l'incolpato, del fatto che questo "aveva avvertito l'opportunità di rimettere al Procuratore della Repubblica" altri procedimenti interessanti il sunnominato Dr. NOME2 a lui affidati, nonché del "reiterato, pressante e motivato invito" ad astenersi rivolto al medesimo incolpato dal capo dell'ufficio cui egli era addetto, dovevano ravvisarsi "elementi che, specie se esaminati in concorso fra loro", apparivano suscettibili di far risaltare che "nella situazione specifica in esame, il mancato esercizio della facoltà di astensione" aveva "costituito un uso incauto ed imprudente del potere attribuito dall'art. 52 c.p.p. al pubblico ministero" e di determinare, quindi, la responsabilità disciplinare del Dr. NOME1 nei termini descritti nel capo di incolpazione.
Il giudice anzidetto puntualizzò, ancora, che l'esercizio della facoltà di astensione da parte dell'incolpato sarebbe stata, nel caso, doveroso, avuto riguardo anche al dato che l'attività di indagine svolta, a suo tempo, dal Dr. NOME2 a carico del di lui fratello era stata oggettivamente rilevante ed aveva concretamente influito sulla posizione processuale del di lui congiunto;
che "nessun rilievo giuridico" poteva essere attribuito alla circostanza che il mancato esercizio della facoltà in questione avesse avuto riferimento a ragioni di convenienza, ravvisate oggettivamente sussistenti, correlate alla posizione nel processo di una parte civile, essendo tenuto il Pubblico Ministero ad atteggiarsi imparziale nei confronti di tutte le parti private;
che non poteva dubitarsi che "se è vero che l'inosservanza della facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza da parte del magistrato del p.m. deve essere valutata in sede disciplinare con minor rigore di quella applicabile nei confronti di un magistrato addetto a funzioni giudicanti", quella inosservanza, tuttavia, deve essere considerata integrante violazione sanzionabile del dovere di imparzialità e correttezza tutte le volte che un magistrato del pubblico ministero ometta di astenersi in presenza di "clamorose circostanze" che evidenzino concreti, possibili sospetti di una sua parzialità, e, quindi, una situazione idonea a compromettere il prestigio suo e quello dell'intero ordine giudiziario, essendo, al riguardo, da evidenziare che, a mente dell'art. 358 cod. proc. pen., il p.m. risulta di un preciso dovere di imparzialità concettualmente non dissimile da quello gravante sul magistrato giudicante". Il Dr. NOME1 ricorre, con due articolati motivi, per la cassazione della sentenza suindicata, comunicatagli il 3 febbraio 1998.
Il ricorso è stato notificato al Ministero di grazia e giustizia ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, rispettivamente il 27 ed il 28 marzo 1998. Il Ministero di grazia e giustizia resiste al gravame con controricorso del 6 maggio 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato la responsabilità del Dr. NOME1, magistrato in servizio con funzioni di Sostituto Procuratore nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA1, in ordine all'illecito disciplinare di cui in narrativa, e, più specificamente, ha ritenuto essere il predetto venuto meno al dovere di correttezza, correlativamente pregiudicando il prestigio suo e dell'ordine giudiziario, per aver omesso di esercitare la facoltà di astensione, di cui all'art. 52 cod. proc. pen., in relazione alla fase dibattimentale di un processo penale nel quale aveva veste di persona offesa, costituita parte civile, un ex - magistrato, il Dr. NOME2, il quale,
all'epoca in cui era stato in servizio come sostituto procuratore nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2, aveva svolto indagini, riscontrate obiettivamente rilevanti, a carico di un suo fratello, che era stato, poi, incriminato e ristretto in carcere, anche, per i fatti che erano stati oggetto delle investigazioni cennate.
Il giudice disciplinare, sulla premessa che il dato che l'art. 52 cod. proc. pen., prec. cit. abbia previsto per il Pubblico Ministero,
non l'obbligo ma, la facoltà di astenersi non può valere ad escludere, in linea di principio, l'attitudine ad assumere valenza di illiceità sotto il profilo disciplinare del mancato esercizio della facoltà in argomento, in base al rilievo che "la facoltà attribuita ad un pubblico funzionario, quale è il magistrato del pubblico ministero, non può significare arbitrio", di guisa che "il destinatario di un simile potere ha sempre il dovere di individuare il legittimo metro di esercizio di tale potere o facoltà", e dopo aver, quindi, posto in risalto che è da ritenere che, in presenza di particolari circostanze, la mancata astensione ben può integrare violazione del dovere di correttezza sempre incombente su tutti i magistrati, così giudicanti, come inquirenti e/o requirenti, pur se per questi ultimi "l'inosservanza della facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza.... deve essere valutata in sede disciplinare con minor rigore di quella applicabile" ai primi, ha motivato la resa pronuncia considerando, in definitiva, essere indubitabile che "la inosservanza della facoltà" in argomento debba restare "sanzionabile sotto il profilo della violazione del dovere della imparzialità e correttezza quando (l'astensione) sia consigliata dalle clamorose circostanze del caso concreto.... che rendano possibili sospetti di parzialità, così da compromettere il prestigio" del magistrato che rifiuti di astenersi "e, di riflesso, quello dell'ordine giudiziario", risultando, al riguardo, senza "senso rilevare che il pubblico ministero ha una posizione diversa da quella del giudice", posto che è previsto "da espressa norma processuale (art. 358 c.p.p.) che il P.M. sia portatore di un preciso dovere di imparzialità, concettualmente non dissimile da quello gravante sul magistrato giudicante".
Il Dr. NOME1, con il primo motivo di ricorso, deduce la ravvisabilità nella sentenza contestata di "violazione o errata applicazione dei principi in materia di posizione del P.M. nel processo penale": in estrema sintesi, ed in buona sostanza, prospettando che "l'imparzialità del p.m. è un qualcosa che l'ordinamento attuale non disciplina ne' configura", e che ritenere una siffatta imparzialità "vuol dire contraddire lo stesso principio del processo accusatorio, la posizione di parte del p.m., la terzietà del giudice", assume che il pubblico ministero non avrebbe l'obbligo dell'imparzialità, ne' il dovere di apparire imparziale, e che la decisione del giudice disciplinare risulterebbe erronea ed ingiusta proprio perché basata sul presupposto, assunto inaccettabile, e, per di più, ravvisato sulla base di una motivazione contraddittoria, della sussistenza di tali obbligo e dovere.
La censura è infondata.
Il pubblico ministero, nel processo penale, ha indubbiamente veste e ruolo di parte, e, però, di parte pubblica, tenuta, proprio perché tale, ad agire esclusivamente in funzione del perseguimento dei fini istituzionali assegnatile dall'ordinamento.
Correlativamente, è da escludere che il singolo magistrato incaricato di svolgere le funzioni di pubblico ministero in un determinato processo possa ispirare in questo la propria condotta a fini diversi da quelli istituzionali propri dell'ufficio di appartenenza e perseguire, o anche soltanto dare l'impressione di voler perseguire, obiettivi e scopi personali, ingenerando così una situazione tale da indurre a sospetti di compiacenza o di animosità nei confronti di taluna delle altre parti, private, del processo stesso.
Va ritenuta del tutto ortodossa, pertanto, la declaratoria risultante dalla sentenza impugnata secondo la quale il magistrato che svolge le funzioni di pubblico ministero nel processo penale ha il dovere di essere, e di far tutto il necessario per apparire, imparziale, sostanziandosi tale dovere nell'obbligo di comportarsi in modo da rendere indubitabile che l'azione da lui svolta risulta diretta esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali del suo ufficio e non è influenzata da interessi o risentimenti personali. Prima di concludere sul tema, giova puntualizzare che non rileva la dedotta incongruenza della motivazione alla quale, a detta del ricorrente, il giudice disciplinare avrebbe ancorato la discussa declaratoria.
Ed infatti, il vizio di motivazione suscettibile di rilevare in sede di legittimità, a mente dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., è quello che riguarda i punti di fatto e la relativa valutazione, mentre, quando, come nella fattispecie, si denunci l'erroneità e l'incongruenza delle argomentazioni sulla base delle quali il giudice del merito ha risolto una questione di diritto, questa Corte di cassazione, siccome investita, a norma dell'art. 384, comma 2, del codice di procedura, del potere di integrare e di correggere la motivazione della decisione contestata, può, e deve, limitarsi a valutare la conformità della pronuncia di detto giudice alla legge, anche se tale pronuncia si riveli basata su una ratio decidendi non esatta o incompleta sotto il profilo tecnico - giuridico.
2) - Il Dr. NOME1, come detto, è stato chiamato a rispondere dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di "violazione dell'art. 18 r.d.l. 31.5.1946 n. 511, perché, nella sua qualità di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA1 designato a svolgere le funzioni di pubblico ministero alle udienze dibattimentali (di un) processo penale.... nel cui contesto era costituito parte civile il magistrato dimissionario Dr. NOME2, ometteva di esercitare la facoltà di astenersi in presenza di gravi ragioni di convenienza, specificamente e formalmente segnalategli dal Capo dell'Ufficio, avendo il Dr. NOME2 - all'epoca in cui svolgeva le funzioni di sostituto procuratore in LOCALITA2- effettuato rilevante attività di indagine a carico di suo fratello NOME3,
successivamente incriminato ed arrestato in altra sede per gravi delitti, con conseguente necessità di sua esclusione dal processo a fini di eliminare ogni sospetto di connotazione personalistica della pubblica accusa e di garantire l'oggettiva serenità ed imparzialità del magistrato incaricato di svolgere le funzioni di pubblico ministero nel relativo dibattimento, così venendo meno al dovere di correttezza e pregiudicando il prestigio dell'Ordine giudiziario". Il giudice disciplinare, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la responsabilità del Dr. NOME1 in ordine all'addebito nei termini illustrati ascrittogli, a tal fine, evidenziando che "nel presente giudizio disciplinare occorre solo ed unicamente accertare se il Dr. NOME1 con il suo mancato esercizio della facoltà di astensione nel processo" di cui in contestazione "abbia o no violato quella regola di deontologia secondo cui il magistrato deve non solo essere ma anche apparire al di sopra di qualsiasi dubbio di serenità d'animo", e che, nella fattispecie, la violazione della regola in argomento deve essere ravvisata senz'altro sussistente perché "la rilevanza eccezionale che il processo" cennato "aveva sul piano nazionale", "la pubblicità che agli esposti di NOME2 era stata data dagli organi di informazione", "la circostanza che lo stesso Dr. NOME1 aveva avvertito l'opportunità di rimettere al procuratore della Repubblica i procedimenti comunque concernenti il Dott. NOME2 ancora in fase di indagini preliminari", "il reiterato, pressante e motivato invito rivolto dal Dott. NOME4 al Dott. NOME1 perché facesse uso della facoltà di astenersi in considerazione delle a suo avviso sussistenti gravi ragioni di convenienza", nonché il dato, pacifico, che il Dr. NOME2, in veste di P.M., aveva, comunque, svolto indagini a carico di un fratello dell'incolpato in relazione ad imputazioni gravissime "sono tutti elementi che, specie se esaminati in concorso fra loro, inducono a ritenere che, nella situazione specifica in esame, il mancato esercizio della facoltà di astensione ha costituito un uso incauto ed imprudente del potere attribuito dall'art. 52 c.p.p. al pubblico ministero", in quanto, "come è correttamente detto nel capo di incolpazione, la astensione era opportuna sul piano deontologico (e quindi su tale piano doverosa) al fine di eliminare ogni sospetto di connotazione personalistica della pubblica accusa e di garantire l'oggettiva serenità ed imparzialità del magistrato incaricato di svolgere le funzioni di pubblico ministero.... pena il venir meno al dovere di correttezza e l'arrecare pregiudizio all'ordine giudiziario".
Il Dr. NOME1, con la prima, in ordine logico, delle due censure enucleabili dal secondo motivo di ricorso, denuncia che la decisione in argomento sarebbe stata resa in "violazione del principio di rispondenza fra il fatto contestato e il fatto giudicato": sostiene, in proposito, emergere dalla lettura della motivazione della discussa pronuncia "che le ragioni che hanno indotto il primo giudice a ritenere fondata l'accusa.... sono ben diverse da quelle che costituivano il contenuto di tale accusa";
prospetta, al riguardo, che, essendo gli stato contestato "di aver violato l'obbligo di astensione, sotto il profilo deontologico", e, cioè, di aver contravvenuto all'obbligo considerato, ravvisato obiettivamente sussistente, in ragione del fatto che aveva omesso di astenersi in un processo in cui era costituito parte civile un ex - magistrato che, in veste di pubblico ministero, aveva inquisito un suo fratello, l'adozione della censurata pronuncia di condanna avrebbe postulato lo svolgimento e l'esito positivo di un'indagine diretta ad accertare "la sussistenza di fatti che avrebbero comportato l'obbligo di astensione", e cioè la realtà delle "indagini rilevanti" compiute dal Dr. NOME2 "che avevano determinato l'arresto del fratello del ricorrente e che rendevano valido il sospetto di una gestione personalistica dell'accusa";
adduce che, viceversa, "leggendo la sentenza si nota che il primo giudice ha ritenuto sussistente l'addebito sotto tutt'altri profili, (e, in particolare), perché il processo era importante, perché la parte privata Dott. NOME2 ne aveva parlato sui mezzi di informazione, perché il Procuratore capo aveva ritenuto che era meglio astenersi, e perché il Dott. NOME1, aderendo all'invito del Procuratore capo, gli aveva restituito i fascicoli delle indagini ancora in corso, riguardanti il Dott. NOME2", nella "mancata spendita di qualsiasi parola "diretta ad evidenziare la "effettiva rilevanza delle indagini svolte dal Dott. NOME2 verso il fratello del ricorrente", la "connessione tra tali indagini e l'arresto e la conseguente personalizzazione" sospettabile "fra il ruolo del P.M. Dott. NOME1 nel processo e la vicenda precedente"; conclude allegando che stando così le cose, il fatto ritenuto in sentenza, comunque, a suo dire privo di rilevanza sul piano disciplinare, risulterebbe diverso da quello contestato.
La critica non coglie nel segno.
Il Dr. NOME1 è stato chiamato a rispondere in sede disciplinare di un comportamento, ravvisato deontologicamente scorretto, concretatosi nell'aver voluto conservare il ruolo di pubblico ministero nella fase dibattimentale di un processo penale nel quale aveva assunto la veste di parte civile un ex - magistrato che, in passato, nell'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio all'epoca ricoperto di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2, aveva svolto attività di indagine a carico di un di lui fratello in relazione a gravi reati, per i quali tale suo congiunto, sia pure in altra sede, era stato incriminato ed arrestato;
del comportamento considerato il predetto è stato dichiarato responsabile, avendo il giudice disciplinare ritenuto che, nel caso in esame, il mancato esercizio da parte sua della facoltà di astenersi accordatagli dall'art. 52 cod. proc. pen. abbia ingenerato una situazione suscettibile di dar luogo al sospetto che egli intendesse conferire alla gestione dell'accusa "connotazioni personalistiche", ed abbia comportato, perciò, violazione della regola deontologica per la quale ogni magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni, deve, non solo essere ma anche, fare in modo da apparire al di sopra di qualsiasi dubbio di serenità d'animo. Ebbene questa serenità d'animo era o, comunque, poteva apparire compromessa dal fatto, non controverso, che un'attività d'indagine a carico del fratello era stata a suo tempo svolta dal Dott. NOME2. E poca importa ai fini della vicenda ora in esame - tanto più se si considera il rilievo esteriore che essa ha assunto nel contesto sopra descritto - stabilire in quale misura, più o meno determinante, quell'attività d'indagine avesse influito sull'arresto del congiunto.
È da escludere, pertanto, la riscontrabilità della dedotta mancanza di correlazione tra fatto storico contestato e fatto ritenuto in sentenza.
3) - La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la responsabilità del Dr. NOME1 in ordine all'incolpazione di cui in narrativa ed al paragrafo precedente, rilevando che il fatto ascritto all'attuale ricorrente, e, più precisamente, il mancato esercizio da parte dello stesso della facoltà di astenersi dalla partecipazione in veste di pubblico ministero alle udienze dibattimentali di un processo penale in cui aveva assunto la qualità di parte civile un ex - magistrato che, a suo tempo, aveva avuto un qualche ruolo in un'inchiesta, conclusasi con l'incriminazione e l'arresto dell'inquisito, a carico di un suo fratello, deve essere ravvisato integrante illecito disciplinare perché, nella situazione data, il discusso mancato esercizio della facoltà di astensione avrebbe finito per assumere valenza di uso incauto del potere di cui all'art. 52 cod. proc. pen., avrebbe determinato l'insorgenza di condizioni suscettibili di ingenerare il sospetto di una volontà di connotare personalisticamente il ruolo dell'accusa, e si sarebbe risolto, perciò, in una violazione del dovere di correttezza, foriera di un pregiudizio per l'ordine giudiziario, tanto più grave in quanto correlato a vicenda processuale di notorietà nazionale, con riferimento alla quale le rimostranze della parte civile circa il comportamento del pubblico ministero avevano trovato vasta risonanza negli organi di informazione;
ha puntualizzato, altresì, doversi tener conto nella valutazione del fatto esaminato della circostanza che l'opportunità di una astensione era stata reiteratamente, pressantemente e argomentatamente segnalata al Dr. NOME1 dal Procuratore della Repubblica di LOCALITA1, capo dell'ufficio cui egli era addetto.
Il Dr. NOME1, con l'altra doglianza estrapolabile dal ripetuto secondo mezzo di ricorso, denuncia essere inficiata la sentenza del giudice disciplinare da "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia:
nella realtà, dopo aver lamentato di essere stato ingiustificatamente ritenuto responsabile di un "fatto... che non avrebbe potuto neppure essere contestato perché non sanzionato da alcuna norma di legge o di comportamento di rilevanza disciplinare", sostiene che la declaratoria della sua responsabilità sarebbe stata ancorata da detto giudice ad una valutazione delle prove inadeguata, sconfinante, ad dirittura, nel travisamento del fatto (e ciò, con riguardo alla circostanza della conoscenza da parte sua della, a suo dire, inesistente, rilevanza delle indagini espletate dal Dr. Di Pietro a carico del fratello), ad affermazioni incongrue ("quale quella della irrilevanza" della circostanza "che il Dr. NOME2 era nel processo de quo parte civile", sicché non avrebbe dovuto avere ragioni per dolersi del fatto che egli avesse promosso il rinvio a giudizio di soggetti autori di presunti reati ai suoi danni), ad asserzioni apodittiche (in ordine alla valenza degli inviti ad astenersi rivoltigli dal capo del suo ufficio), alla mancata considerazione del fatto che la sua conduzione del dibattimento in controversia era stata oggettivamente del tutto corretta. La doglianza è, sotto ogni profilo, immeritevole di accoglimento. A) - Il Dr. NOME1, giusta quanto più sopra ripetutamente evidenziato, è stato chiamato a rispondere in sede disciplinare del fatto di aver persistito nella determinazione di mantenere il ruolo di pubblico ministero in un processo in cui era coinvolto come persona offesa un ex magistrato che, nell'esercizio delle funzioni di pubblico ministero a suo tempo esercitate, aveva avuto occasione di occuparsi di indagini su gravi episodi delittuosi in cui era coinvolto un suo fratello, il quale per i crimini in questione era stato anche ristretto in carcere.
Orbene, alla stregua del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale integra illecito disciplinare il fatto del magistrato che, omettendo di tener conto dell'esistenza di gravi ragioni di convenienza, partecipi a processi in presenza di situazioni che possano ingenerare nella pubblica opinione sospetti di compiacenza o di mancanza di serenità di giudizio, nella manifesta obiettiva sconvenienza del fatto che un magistrato, anche se solo inquirente o requirente, voglia esercitare le proprie funzioni in vicende processuali in cui siano coinvolti altri magistrati che abbiano in passato indagato suoi congiunti, si appalesa assolutamente inaccettabile l'assunto con il quale l'attuale ricorrente pretende di accreditare la tesi di essere stato perseguito per un fatto "che non avrebbe potuto neppure essere contestato, perché non sanzionato da alcuna norma di legge o di comportamento di rilevanza disciplinare". B) - Le deduzioni del ricorrente secondo le quali egli avrebbe tenuto, nel quadro della situazione in giudizio, un comportamento oggettivamente corretto e, perciò, tale da non giustificare le rimostranze sollevate nei suoi riguardi dal Dr. NOME2 sono inconferenti: a legittimare l'insorgenza di una responsabilità disciplinare del magistrato sotto l'aspetto qui in discorso, di vero, è sufficiente la riscontrabilità di una qualsiasi condotta che, per le sue modalità, sia idonea ad ingenerare nella pubblica opinione sospetti, pur se infondati, di mancanza di serenità d'animo e di compiacenza o di animosità nei confronti di taluno dei soggetti interessati ai processi nei quali il magistrato medesimo è istituzionalmente chiamato ad occuparsi.
C) - Il giudice disciplinare ha sufficientemente e non contraddittoriamente motivato la pronuncia resa per ciò che concerne la riscontrabilità dell'elemento subiattivo dell'illecito in contestazione, ponendo in risalto come risulti dalle emergenze istruttorie acquisite aver il Dr. NOME1 ignorato reiterate e argomentate segnalazioni del capo del suo ufficio circa la sussistenza di gravi ragioni di convenienza che avrebbero dovuto suggerirgli di astenersi dal ridetto processo in cui era parte civile il Dr. NOME2.
Le allegazionì del ricorrente relative ad un suo, presunto, convincimento circa la irrilevanza del ruolo avuto dal Dr. NOME2 nella inchiesta in cui, a suo tempo, era rimasto invischiato il fratello si risolvono in una prospettazione che, per un verso, integra una quaestio facti, sollevata inutiliter in sede di legittimità, e, per altro verso, è comunque giuridicamente inidonea - sotto il profilo deontologico - ad escludere ab externo l'apparenza di quella personale avversione nei confronti di una parte in causa, che è l'esatto contrario della gestione disinteressata dalla pubblica funzione.
D) - La denuncia del ricorrente secondo la quale la decisione del giudice disciplinare si rivelerebbe basata su un, assunto, travisamento di fatti è ininfluente, posto che il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto, risolvendosi in una, asserita, inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come base del suo ragionamento, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione, a mente dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non dà luogo a vizio della decisione suscettibile di rilevare ai sensi dell'art. 360 del codice di rito.
4) - Conclusivamente, il ricorso, nell'acclarata inaccoglibilità dei motivi articolati per suffragarlo, va rigettato.
5) - Nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 12 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1999