Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
In materia edilizia, nel caso di immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato è da escludere che ricorrano le esigenze cautelari legittimanti il sequestro preventivo, atteso che la libera disponibilità del manufatto non può protrarre o aggravare le conseguenze del reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 o agevolare la commissione di altri reati, e posto che una eventuale lesione del regolare assetto del territorio è connaturata all'esistenza stessa del manufatto costruito abusivamente e non dalla sua libera disponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2001, n. 30503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30503 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 03/07/2001
Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 2440
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 7878/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dagli Avv. Vittorio Scarpetta e Amedeo Bucci de Santis, difensori di fiducia di IN LV, n. a Napoli il 5.2.1961,
avverso l'ordinanza in data 6.12.2000 del Tribunale di Napoli, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame proposta dal IN e da TT Immacolata, n. a Napoli il 18.2.1967, avverso il decreto di sequestro preventivo di un manufatto emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 25.10.2000. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di un manufatto, emesso dal G.I.P. in data 25.10.2000 nei confronti di IN LV e di TT Immacolata. I giudici del riesame, previa descrizione dello immobile realizzato dagli istanti, hanno osservato che il fatto oggetto di indagine integra senza alcun dubbio l'ipotesi di reato di cui all'art. 20 della L. n. 47/85. Hanno osservato, altresì che la ultimazione dell'opera oggetto della misura cautelare non determina la necessità di revocare il provvedimento, persistendo le esigenze di tutela del territorio sul quale anche l'immobile ultimato può produrre effetti negativi, quali quelli derivanti dall'irregolare carico urbanistico che l'uso del manufatto comporta, ed in quanto l'opera abusiva ultimata continua a proiettare le sue conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, perpetuando nel tempo l'offesa all'interesse protetto dalla norma
I giudici di merito hanno, infine, escluso che la revoca della misura cautelare possa essere disposta quale conseguenza del fatto che l'immobile è occupato dagli istanti in quanto la permanenza di questi ultimi nello stesso può comportare un'ulteriore modifica del manufatto.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il IN, che la censura per violazione dell'art. 321 c.p.p., della norma incriminatrice e per abnormità del provvedimento.
Osserva il ricorrente che il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto la ultimazione della opera abusiva determina la insussistenza della esigenza cautelare di conservazione dello stato dei luoghi, che il sequestro preventivo mira a soddisfare. Si osserva inoltre che l'ordinanza è totalmente carente di motivazione in ordine alla asserita offensività per l'assetto del territorio del manufatto abusivo, in quanto manca qualsiasi accertamento in ordine alla compatibilità dello stesso con gli strumenti urbanistici vigenti, ed è abnorme nella parte in cui rigetta la richiesta di revoca del provvedimento di evacuazione dell'immobile. Con motivi aggiunti, depositati in data 23.4.2001, si reiterano le esposte censure in base al rilievo che al giudice penale è attribuito ex art. 7 della L. n. 47/85 solo il potere di disporre, con la sentenza di condanna, la demolizione del manufatto abusivo in caso di inerzia della P.A., mentre nessun potere di gestione dell'opera abusiva è attribuito all'Autorità giudiziaria medio tempore, quale verrebbe esercitato tramite l'esecuzione dell'ordine di evacuazione dell'immobile.
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che l'art. 321 c.p.p. consente il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato quando vi è il pericolo che la libera disponibilità delle medesime possa protrarre o aggravare le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Orbene, nel caso di immobile abusivamente costruito, che sia stato ultimato, secondo quanto emerge nel caso in esame dall'accertamento dei giudici di merito, è da escludere che ricorrano le esigenze cautelari di cui all'art. 321 c.p.p., poiché la libera disponibilità del manufatto non può protrarre o aggravare le conseguenze del reato di cui all'art. 20 della L. n. 47/85 commesso o agevolare la commissione di altri reati.
Osserva il Collegio che il diverso indirizzo interpretativo enunciato da questa Suprema Corte in passato, in materia di sequestro preventivo (cfr. sez. 3^, 9602676, Ciuffarella;
ed altre), trovava piena giustificazione nella rilevata necessità di impedire, in attuazione di una delle finalità di prevenzione della misura cautelare, che mediante l'utilizzazione dell'immobile, se destinato ad uso abitativo, potesse essere commesso l'ulteriore reato di cui all'art. 221 del T.U. L.L.S.S..
In seguito alla depenalizzazione di tale fattispecie contravvenzionale, ai sensi dell'art. 70, comma primo lett. b), del D. L.vo n. 507/99, è, però, venuta meno la citata funzione di prevenzione del sequestro dell'immobile che risulti ultimato, con il conseguente esaurimento della fattispecie criminosa in relazione alla quale la misura viene adottata.
Non ritiene, inoltre, il Collegio condivisibile l'indirizzo espresso in alcune più recenti pronunce di questa Corte e fatto proprio dai giudici della impugnata ordinanza, secondo il quale il sequestro preventivo può essere disposto anche quando sia cessata la condotta e si sono definitivamente perfezionati gli elementi costitutivi del reato, in quanto l'opera illegittimamente realizzata continua a proiettare le sue conseguenze negative sul regolare assetto del territorio (sez. 3^ 9700078, Messina N) ovvero l'utilizzazione della stessa protrae ed aggrava la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio (sez. 3^, 9902530, Nisticò A).
È agevole rilevare in contrario, in relazione alla prima delle massime citate, che una eventuale lesione del regolare assetto del territorio è connaturata all'esistenza stessa del manufatto costruito abusivamente, di talché, lungi dall'essere una conseguenza connessa alla libera disponibilità del bene, permane anche se l'immobile è sottoposto a sequestro.
Nè si palesa più convincente l'ulteriore rilievo contenuto nella seconda delle massime indicate, dovendosi osservare in contrario che il reato di cui all'art. 20 lett. b) della L. n. 47/85 ha indubbia natura di violazione di carattere formale, la cui commissione consegue all'esecuzione di un'attività edificatoria in assenza di concessione edilizia, indipendentemente dall'accertamento di un danno concreto per l'assetto urbanistico del territorio, ben potendo l'immobile abusivo, per il quale non è stata richiesta o non è stata ancora rilasciata la concessione, risultare conforme alla previsione degli strumenti urbanistici.
Peraltro, come rilevato dal ricorrente, l'art. 7 della L. n. 47/85 riserva all'Autorità amministrativa ogni valutazione in ordine alla compatibilità urbanistica del manufatto realizzato in assenza della concessione edilizia, mentre l'ordine di demolizione dell'opera, emesso ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata dal giudice penale, ha natura di sanzione amministrativa, che prescinde da qualsiasi valutazione di merito in ordine all'impatto dell'opera sul territorio.
Nè, come è noto (cfr. sez. 3^ 29.3.1999 n. 699, Parisi ed altro;
25.2.1995 n. 104, Sansuini, ed altre), il sequestro preventivo può essere emesso a garanzia dei provvedimenti di competenza della P.A., nè della demolizione ordinata ai sensi del citato art. 7, ultimo comma, della L. n. 47/85, dovendosi peraltro rilevare che la funzione di prevenzione perseguita mediante il sequestro, disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., deve essere connessa all'impedimento delle "conseguenze" che siano attinenti agli elementi strutturali dell'illecito tipico, così come individuati nella fattispecie penale.
Consegue da quanto rilevato che, nel caso in esame, non sussistevano le condizioni richieste dall'art. 321 c.p.p. per remissione del decreto di sequestro preventivo del manufatto abusivamente realizzato, dovendosi, peraltro, attribuire valore di mera ipotesi o opinione all'ultima argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale la permanenza nell'immobile degli indagati può comportare un'ulteriore modifica del manufatto, per l'assenza di qualsivoglia rilievo indiziario addotto a sostegno della medesima.
Per l'effetto l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P.
Va, altresì, disposta la restituzione dell'immobile agli aventi diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonche il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 25.10.2000. Ordina la restituzione agli aventi diritto del manufatto sequestrato e manda alla Cancelleria di dare osservanza a quanto disposto dall'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2001