Sentenza 21 dicembre 2015
Massime • 1
L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi 3 e 6, 429 comma primo lett. f), 178 comma primo lett. c) e 179 comma primo cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2015, n. 12641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12641 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2015 |
Testo completo
12 64 1/ 1 6 ле 41 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 386 h MARIA VESSICHELLI Dott. - ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere -N. 19293/2015 Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - - Rel. Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PP N. IL 28/08/1976 avverso la sentenza n. 5/2014 TRIBUNALE di COSENZA, del 04/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2015 la relazione fatta dal টি Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice di Pace di Rogliano, confermata dal Tribunale di Cosenza, LD PI era condannata alla pena di giustizia per i reati di percosse ed ingiuria in danno di LD IA.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputata, con atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce violazione di legge processuale, ex art. 606, lettera c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, comma 3, Cost., 178, 179 e 484 cod. proc. pen., così come richiamati dall'art. 598 cod. proc. pen., poiché il decreto di citazione per l'appello recava come data di udienza quella del 4 dicembre 2015, mentre la sentenza è stata emessa il 4 dicembre 2014, in assenza dell'imputata e dei difensori, con evidente violazione del diritto di difesa. Si invoca altresì la figura giurisprudenziale dell'atto abnorme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1 Effettivamente il decreto di citazione per il giudizio di appello reca la R data di udienza del 4 dicembre 2015, mentre la sentenza è stata emessa un anno prima, il 4 dicembre 2014. È, dunque, evidente che è mancata una rituale citazione, giacché l'indicazione di una data diversa da quella in cui ha avuto luogo la celebrazione dell'udienza, ha impedito alla LD ed al difensore di partecipare all'udienza di trattazione dell'appello.
1.2 L'inesatta indicazione della data di comparizione integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi 3 e 6, 429 comma 1 lett. f), 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in data diversa da quella fissata per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'interessato e l'esercizio del suo diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione (cfr., con riferimento all'errata indicazione del luogo di comparizione, Sez. 6, n. 29264 del 08/07/2010, Grasso, Rv. 248617; con specifico riferimento alla data, Sez. 6, n. 8794 del 20/06/1996, Rotondale, 2 Rv. 205907).
2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Ferdinando Lignola IA Vessichelli живле IN CANCELLERIA 25 MAR 2016 IL FUNZIONATO GIUDIZIARIO Cartel Lanzuise азик 3