Sentenza 8 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 6586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6586 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
4 06586/02 7 O 3 L E 'B' . L C O A B 1 P E 9 I E 9 D 1 N - 1 O E I 1 Z - C I 1 A 2 R D . T U S L I I 9 G G 3 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R E E Oggetto N A 6 I D 4 T . art. 375 cpc. E Š T T I SEZIONE TERZA CIVILE ( T N R E S A E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22271/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Michele LO PIANO Consigliere Dott. IO SEGRETO Consigliere 2. 18787 Cron. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Rep. Ud.29/01/02 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EC DO, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio VIA CELIMONTANA 38, presso 10 studio dell'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 BENITO PANARITI, che lo difende, giusta delega in atti;
8 MAG 2002il · ricorrente IL CANCELLIERE
contro
AT TO;
- intimato CANCELERIA avverso la sentenza n. 21/00 del Giudice di pace di LONIGO, emessa il 25/09/00 e depositata il 27/09/00 (R.G. 101/00); 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 276 consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. IO MARTONE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. ST propone ricorso Rilevato che Doriano per cassazione avverso la sentenza con la quale il giu- dice di pace di Lonigro ha accolto la domanda proposta nei suoi confronti da IO OV, che sosteneva di avergli concesso in prestito un apparecchio ricevitore digitale Nokia Media Master 9500, e 10 aveva conse- guentemente condannato a restituire l'apparecchio in questione;
che il OV non ha proposto difese;
che con i due motivi del ricorso la ricorrente la violazione e falsa applicazione di norme di deduce diritto consistente in un'errata qualificazione del rapporto, dalla quale era poi conseguita un'errata pro- nunzia - nonché la contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice di pace deciso sulla base di una premessa incoerente, riversando sul convenuto le conse- guenze della carenza di prova della domanda dell'attore; viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitabile il con- 2 r trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di dichiarare, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso;
vista la memoria presentata dal ricorrente;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); considerato, altresì, che con la sentenza impugna- ta il giudice di pace, muovendo dal rilievo che era pa- ما cifica la circostanza che l'apparecchio in questione era originariamente di proprietà del OV e che il convenuto non aveva provato di avere acquistato l'apparecchio in questione, come pure aveva dedotto, è pervenuto, giudicando secondo equità, alla conclusione che doveva essere accolta la domanda di restituzione;
ritenuto che
le doglianze contenuti nei motivi del ricorso non rientrano tra le violazioni censurabili per cassazione, mentre la motivazione della sentenza impu- gnata non appare né inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile, nell'ambito di un giudizio secondo equità, la ratio decidendi adottata, mentre non si riscontra alcuna contraddittorietà tra le argo- mentazioni poste a base della decisione;
che, per altro verso, le censure si risolvono in una critica al con- vincimento espresso dal giudice di pace;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che non si fa luogo a pro- nunzia sulle spese non avendo l'intimato svolto attivi- tà difensiva. visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. و Così deciso il IL CONSIGLIERE 29 gennaio 2002 IL PRESIDENTE EST.м ев OPEN BUT RESPO TO U TE ONYO TI Depositata in Cancelleria Oggi, 9-05-0 2 IL CANCELLIERE C1, Dott.ssa Maria Aiello O L L O B Y E 7 E 0 N 9 1 A O - I P 1 Z I 1 A - D 1 R T 2 E S . I C L I G E 9 D 3 R U I E A G D 6 4 E E T . N T N . T E T S R E S A I ( 5