Sentenza 5 ottobre 2017
Massime • 1
La registrazione di colloqui tra gli indagati effettuata dalla polizia giudiziaria mediante l'impiego di un telefono cellulare non costituisce una intercettazione ambientale, ma una forma di memorizzazione su supporto informatico di un fatto storico direttamente percepito dal teste, utilizzabile in dibattimento come documento a supporto della memoria degli operanti.
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E' utilizzabile quale documentazione di dati acquisiti fuori dal processo la fonoregistrazione delle conversazioni spontaneamente captate da uno dei presenti, pur silente, e anche se all'insaputa degli altri. La estrazione del dato digitale ad opera della PG può ritenersi mera forma di documentazione di un fatto storico, utilizzabile quale prova documentale di fatto accaduto in presenza, tra persone che peraltro non intendevano (recte, non intendevano tutte) confinare il loro colloquio in una dimensione esclusivamente privata In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate ed …
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La registrazione di conversazioni da parte del privato vittima di condotte estorsive o usurarie con il soggetto autore di comportamenti violenti e/o minacciosi, effettuata su iniziativa esclusiva, in quanto nè sollecitata nè in altro modo suggerita dagli inquirenti, dello stesso privato e con l'utilizzo di mezzi propri, anche qualora - ai fini dell'ascolto e della verifica dei contenuti minatori per possibili successive iniziative di carattere processuale - venga immediatamente girata alle forze dell'ordine già in tal senso previamente allertate dell'iniziativa ed indipendentemente dalle modalità dell'ascolto (in diretta o in differita), non presuppone nè implica lo svolgimento di alcun …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2017, n. 53375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53375 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2017 |
Testo completo
53375-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/10/2017 DOMENICO CARCANO -- Presidente - Sent. n. sez. 1797/2017 ANDREA TRONCI - Rel. Consigliere - SI RICCIARELLI REGISTRO GENERALE N. 25972/2017 ANGELO CAPOZZI ANNA EMILIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR RT nato il [...] a [...] M. (RM) AR MA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza dell'08/05/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. sentiti i difensori, avv. ALESSANDRO MATTONI, per EL, SI BEVERE, per MB, LO IP, per Argentino, e PASQUALE BARTOLO, per Mariani, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Б 1 RITENUTO IN FATTO 1. -Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma sezione per il riesame, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. dai difensori degli indagati, confermava - per quanto qui rileva - le misure coercitive adottate dal g.i.p. del Tribunale di Tivoli nei confronti dei soggetti seguenti: ER OR, sottoposto a custodia cautelare in carcere in relazione all'ipotesi di corruzione di cui al capo d'imputazione provvisoria sub 17), per aver, in qualità di consigliere comunale del comune di Guidonia Montecelio, in concorso con l'altro pubblico ufficiale Angelo DE IS, dirigente del settore urbanistica del comune medesimo, nonché con il privato corruttore SC EI, amministratore di fatto della società SAITRAV s.r.l., ricevuto in più occasioni somme di denaro da parte del menzionato EI, a fronte dell'approvazione di una variante al piano regolatore ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/10 richiesta dalla società SAITRAV", finalizzata alla trasformazione della zona ivi indicata da verde pubblico attrezzato ed agricola a sito estrattivo temporaneo per la durata di 12 anni, onde consentire alla detta società l'apertura di un nuovo sito di estrazione del marmo;
AT AR, sottoposto ad arresti domiciliari presso la propria abitazione, per aver concorso, con i pubblici ufficiali RA AR e HE CC nell'ordine, l'uno dirigente del settore ambiente del comune e l'altro funzionario del medesimo settore, nonché stretto collaboratore del primo nella commissione dell'ipotizzato reato di peculato - di cui al capo d'incolpazione 6), consistito nell'indebita appropriazione, sulla scorta di un preventivo accordo, "della somma complessiva di € 12.333,28, di cui i pubblici ufficiali avevano la disponibilità in ragione dei loro incarichi e delle loro competenze d'ufficio in seno al comune di Guidonia Montecelio, distraendola successivamente a beneficio dell'ing. AR AT, in particolare ben consapevoli della mancata realizzazione delle attività affidate al professionista, e quindi della stessa falsità delle fatture da costui fatte pervenire all'Ente Pubblico", relativamente al conferimento al prevenuto del compito di elaborare un preteso piano rifiuti;
RA AR, sottoposto a custodia cautelare in carcere quale partecipe, nella qualità sopra indicata, dell'associazione per delinquere di cui al capo d'imputazione provvisoria sub 20), finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la P.A., nell'ambito di quello definito dall'ordinanza genetica come il "sistema Guidonia", nonché quale concorrente di una molteplice serie di peculati e connessi falsi ideologici in atto pubblico 2 А б [cfr. le incolpazioni di cui ai capi 2) e 3), 4) e 5), 6) e 7), 8) e 9)] e, ancora, di ulteriori ed analoghe ipotesi di falso ideologico ex art. 479 cod. pen. [v. le incolpazioni da 10) a 13)]; RO MA, sottoposta a custodia cautelare in carcere quale partecipe, nelle vesti di segretario generale del comune di Guidonia Montecelio, della già ricordata associazione per delinquere sub 20). Avverso detta ordinanza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione 2. i difensori di fiducia dei quattro indagati di cui sopra.
2.1 L'atto d'impugnazione redatto nell'interesse di ER OR censura il provvedimento del Tribunale di Roma con riferimento al solo profilo delle esigenze cautelari, ordine al quale si eccepiscono violazione di legge e vizi alternativi della motivazione. In particolare, il giudice distrettuale della cautela, reiterando il medesimo errore commesso dal g.i.p. e vanamente denunciato dalla difesa, avrebbe ravvisato la sussistenza di esigenze cautelari, "sotto il duplice profilo del rischio di recidiva e di inquinamento probatorio, desumendo entrambi dai comportamenti dell'imputato coevi al fatto, assunti quali indici di proclività a delinquere", senza nulla dire in ordine ai requisiti della concretezza ed attualità, quali richiesti dall'art. 274, lett. a) e c), del codice di rito, incurante, in punto di diritto, dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e, in punto di fatto, di due circostanze, debitamente rappresentate al Tribunale, ma non valutate: l'una legata al comportamento dell'imputato, pur oggetto di perquisizione ben sei mesi prima dell'adozione della misura a suo carico, e perciò indice tangibile dell'inesistenza delle esigenze anzidette, stante la conoscenza delle indagini in tal modo acquisita dal prevenuto e l'assenza di condotte sintomatiche sia di pericolo di reiterazione che di inquinamento del quadro indiziario;
l'altra legata alle cessazione della qualità di consigliere comunale, alla base della contestazione per cui si procede. Non senza aggiungere il carattere indebito dell'assunto del Tribunale capitolino in merito all'assenza di "un ripensamento critico della propria condotta da parte dell'indagato", dedotto dall'iniziale esercizio della facoltà di non rispondere alle domande in sede d'interrogatorio di garanzia. Secondariamente, si contesta altresì il carattere congetturale e comunque illogico della motivazione resa in punto di adeguatezza della misura adottata, rispetto a quella meno gravosa degli arresti domiciliari.
2.2 Il difensore di AT AR deduce due motivi di doglianza. Il primo ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la contestata "inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e dell'art. 292 co. II lett. c) e c bis) c.p.p.", nonché la "omessa motivazione in 3Аб го ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza": ciò per avere il Tribunale confermato quadro indiziario prospettato dalla pubblica accusa "in assenza di un vaglio critico delle risultanze investigative", senza un reale esame delle deduzioni della difesa, atte a ricostruire compiutamente la vicenda relativa all'incarico conferito all'odierno ricorrente ed a dimostrarne l'effettivo adempimento, così abdicando al ruolo di garanzia suo proprio. Indicativo nel senso anzidetto sarebbe l'apprezzamento solo parziale delle dichiarazioni del dott. TI, referente del AR, immune da censure non risultando indagato nel presente procedimento, sì da non essere stato neppure rimosso dall'incarico ricoperto in seno al comune di Guidonia la cui - parola viene indicata come vero e proprio "fulcro dell'odierna imputazione": tali dichiarazioni, infatti, sarebbero state valorizzate solo nella parte confacente alla tesi d'accusa, ma del tutto tralasciate in quella in grado di supportare la versione difensiva nonostante la produzione, in sede di riesame, del testo integrale della - -sua deposizione ancor più se doverosamente coniugate con lo "elemento obiettivo dell'invio da parte del AR di una relazione sul piano dei rifiuti, così come sollecitato". E parimenti indicativo sarebbe l'assunto apodittico (essere, cioè, in re ipsa) utilizzato dal Tribunale per dar conto del supposto "accordo tra intraneus ed extraneus per la realizzazione del delitto di peculato". Il secondo profilo di censura investe il tema delle esigenze cautelari, poiché l'ordinanza impugnata sarebbe stata adottata "in palese violazione del disposto dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e dell'art. 292 co. II lett. c)" dello stesso codice, essendo comunque inficiata da vizio della motivazione sul punto: segnatamente, si sarebbe dovuto tener conto, a maggior ragione dopo l'intervento legislativo di cui alla novella n. 47/2015, del tempo trascorso dall'accadimento dei fatti contestati, poiché l'incarico alla base del contestato episodio delittuoso si è "perfezionato e concluso nel dicembre 2016", risultando carente la dimostrazione della necessaria attualità del pericolo di reiterazione intesa quale concreta occasione prossima, favorevole alla commissione di nuovi reati, secondo i canoni interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità - priva di elementi fattuali a supporto, in quanto affidata ad una mera "petizione di principio", così definito "il riferimento alla disponibilità dell'accordo con i funzionari infedeli". Allo stesso modo, deficitaria sarebbe la motivazione relativa al pericolo di inquinamento probatorio, addirittura non contemplato dall'ordinanza genetica, in quanto autonomamente introdotto dal Tribunale, peraltro sulla scorta di "una circostanza riguardante esclusivamente il prevenuto DE LI.
2.3 Tre sono le censure formalizzate nell'interesse di RA AR dal legale del prevenuto, che più precisamente deduce la violazione dell'art. 309, co. 9, cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione, con riferimento al sollecitato 4Аб 49 annullamento dell'ordinanza genetica, per via della mancanza di autonoma valutazione da parte del g.i.p., sia riguardo "alle specifiche esigenze cautelari sussistenti nel caso di specie" (1° motivo), sia "in ordine agli indizi di colpevolezza" (2° motivo), alla stregua delle puntuali indicazioni sottoposte al Tribunale, rimaste nondimeno prive di risposta. Mentre la terza doglianza concerne il difetto di motivazione circa l'idoneità di "misure gradate idonee a salvaguardare le esigenze cautelari ritenute esistenti", segnatamente con riferimento a quella degli arresti domiciliari, eventualmente integrata dalla contestuale adozione di misure interdittive, pure espressamente proposte al giudice capitolino.
2.4 Molteplici, infine, sono i motivi di critica mossi dalla difesa di RO MA all'ordinanza del Tribunale di Roma. Per l'esattezza, il legale ricorrente deduce, nell'ordine: a) "inosservanza dell'art. 275, co. 3 e 3 bis, c.p.p. e mancanza di motivazione, ex art. 606, co. 1, lett. c) ed e)" cod. proc. pen., stante la sostanziale assenza di spiegazione circa l'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, pur congiuntamente applicate, a soddisfare le esigenze cautelari, tenuto conto della erroneità, ovvero del carattere "apodittico, privo di qualsiasi valore argomentativo", proprio delle considerazioni svolte dal provvedimento impugnato;
b) "inosservanza degli artt. 191 e 271 c.p.p." con riferimento alla conversazione indebitamente captata il 9 febbraio 2016 all'interno del ristorante Villa Tivoli, intercorsa fra la prevenuta ed i coindagati DI PALMA (assessore e poi vicesindaco del comune) e DE IS (dirigente responsabile del settore urbanistica del comune medesimo); c) "manifesta illogicità della motivazione", l'intero sviluppo logico-argomentativo del ragionamento svolto dal Tribunale essendo asseritamente inficiato dal dato posto a base, ossia dalla mancata contestazione, da parte della prevenuta, della sussistenza dell'associazione per delinquere ipotizzata, laddove, al fine di far valere la personale innocenza, "è evidente che la MA non può che protestare la propria estraneità rispetto alla associazione che l'accusa assume sia esistita"; d) "violazione degli artt. 273, 292 e 309 c.p.p. nonché mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, co. 1, lett. c) ed e)" cod. proc. pen., avuto riguardo alle specifiche censure formalizzate dalla difesa e tuttavia rimaste prive di risposta, essendosi il Tribunale limitato a fornire "una mera, apodittica e suggestiva elencazione (rectius rivisitazione in forma accusatoria) degli elementi indiziari posti a sostegno della custodia in carcere"; 5 Аб e) "violazione degli artt. 274, 292 e 309 c.p.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ex art. 606, co. 1, lett. c) ed e)" cod. proc. pen., atteso che l'ordinanza impugnata che nulla dice circa il pericolo di inquinamento probatorio, - espressamente contestato con l'originaria impugnazione - farebbe discendere "il pericolo di reiterazione dei reati" da un'argomentazione definita "carente", poiché del tutto silente circa le obiezioni difensive, nonché "illogica e contraddittoria", nella parte concernente la reputata attualità del relativo pericolo, malgrado la cessazione della carica presso il comune di Guidonia, sol perché la prevenuta avrebbe assunto analogo incarico presso altro comune della Regione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette che, nelle more, anche i ricorrenti OR (dal 28.07.2017), AR e MA (dal 18.07.2017) sono stati posti agli arresti domiciliari.
2. Ciò posto, tutti i ricorsi proposti sono infondati e vanno pertanto disattesi, alla stregua delle ragioni che seguono.
3. Per ciò che concerne la posizione del OR, essendo le doglianze così come illustrate incentrate sulla pretesa, mancata verifica dei requisiti della concretezza ed attualità delle ravvisate esigenze cautelari, sono opportune alcune osservazioni sul punto, avuto specificamente riguardo a quelle di cui alla lettera c) dell'art. 274 del codice di rito.
3.1 Recentemente le Sezioni Unite, pur chiamate ad affrontare una diversa questione di diritto sottoposta alla loro attenzione, hanno dedicato alcuni cenni al tema in questione, significando che il requisito dell'attualità è attributo distinto rispetto a quello della concretezza, posto che quest'ultimo va correlato "alla capacità a delinquere del reo", il primo "alla presenza di occasioni prossime al reato"; dopodiché è stato osservato che, ferma la necessità della distinta valutazione dei due requisiti in ragione, appunto, della loro autonomia concettuale - gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della loro reale sussistenza, sono i medesimi, da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato" (cfr., in parte motiva, Cass. Sez. Un. sent. n. 20769 del 28.04.2016, ric. Lovisi). Dunque, al di là della formale distinzione, il dato qualificante che emerge dal ricordato intervento dell'Alto Consesso consiste nel fatto che l'indagine sull'attualità delle esigenze cautelari va compiuta sulla scorta dei medesimi dati conoscitivi da apprezzarsi ai fini della valutazione sulla concretezza delle 6аб esigenze medesime, rimanendo quindi ancorata ad un giudizio prognostico, in cui rivestono rilevanza tanto le componenti oggettive, legate al fatto per cui è processo, quanto quelle discendenti dal profilo soggettivo dell'agente. Ciò allo scopo di verificare la permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, sì da rendere prevedibile il suo riprodursi nell'immediato futuro;
ovvero, qualora tale valutazione non sia possibile si pensi a fatti di furto non particolarmente connotati, suscettibili di essere consumati attraverso svariate modalità di esecuzione onde accertare la sussistenza di elementi obiettivi, sintomatici di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, avuto doverosamente riguardo al momento dell'adozione della misura (cfr. Sez. 5, sent. n. 12618 del 18.01.2017, Rv. 269533, nonché Sez. 6, sent. n. 39020 del 18.07.2017, n.m., ric. Alfano+1).
3.2 Ferme, dunque, le coordinate di diritto testé tracciate, va compiuto doveroso riferimento alla specificità della vicenda in esame, del resto implicito nel ragionamento svolto dal Tribunale distrettuale della cautela, volto alla dimostrazione dell'assoluta negatività della prognosi formulabile nei confronti dell'odierno ricorrente alla luce, appunto, della oggettiva gravità dei fatti e della personalità dell'indagato, l'una e l'altra più dettagliatamente descritte in seno al provvedimento genetico emesso dal competente g.i.p. del Tribunale di Tivoli. In proposito, è senza meno significativo, anche ai fini del giudizio in tema di esigenze cautelari, che l'ordinanza custodiale, facendo esplicitamente propria la valutazione già compiuta dal p.m., definisca l'episodio corruttivo relativo al mercimonio per l'approvazione di una variante al piano regolatore comunale, in cui il OR è coinvolto in termini conclamati al punto da essere acquiescente sul tema della gravità indiziaria come "emblematico", "perché- dimostra che indipendentemente dal dirigente in carica ... omissis l'imprenditore in contatto con il comune di Guidonia è perfettamente consapevole che corrispondendo tangenti riesce comunque ad ottenere il soddisfacimento dei propri interessi, facendo leva su un sistema di malaffare coeso e ingordo. Un sistema perfino indifferente al succedersi dei funzionari pubblici e noto ai privati che intendono avvalersene. Chiunque regga le sorti amministrative del comune i protocolli corruttivi non variano".
3.3 Dunque, a fronte della ritenuta creazione di un vero e proprio "sistema di malaffare", tale da reggere e perpetuarsi anche al di là del mutamento dei singoli funzionari pubblici, è di tutta evidenza che la prognosi di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte analoghe, formulata dal g.i.p. e ribadita dal Tribunale, non appare suscettibile di censure. 7 Аб Né rileva, in senso contrario, che non sia stato dato spazio alla circostanza dell'intervenuta cessazione del OR dalla carica di consigliere comunale: si tratta, invero, di un dato implicitamente relegato in un ambito marginale dalla pregressa ricostruzione, posta a base della formulazione della prognosi anzidetta, tanto più ove si consideri che, alla stregua della più volte citata ordinanza genetica, il ruolo dell'indagato di cui non è affatto indifferente la - veste professionale di commercialista è essenzialmente di intermediazione rispetto al DE IS, dirigente nel settore dei lavori pubblici (cfr., in particolare, pag. 171 della detta ordinanza), essendo altresì significativo a riprova di quanto sopra che il provvedimento impugnato sottolinei lo "speciale - rapporto" del prevenuto, "che lo lega ad alcuni funzionari corrotti del comune in una sinergica azione politico-burocratica destinata ad avere effetti devastanti per i cittadini". Allo stesso modo in cui sono degni di nota, al fine che ne occupa, taluni passaggi - anch'essi riportati nel provvedimento del g.i.p. - in cui il - prevenuto, pur a fronte della consapevolezza di riprese effettuate subito dopo la consegna del denaro, per un verso esorcizza il timore che gli operanti fossero Carabinieri e, per altro verso, accenna prontamente alla linea difensiva da tenere per sottrarsi ad eventuali accuse, a dimostrazione della sicura risoluzione di proseguire nell'attività criminosa in cui è fattivamente coinvolto. Il che vale a porre di fatto nel nulla anche l'ulteriore dato peraltro quanto meno intrinsecamente neutro, se non addirittura ovvio su cui il ricorso in esame pone l'accento, ossia il comportamento non censurabile tenuto dal OR successivamente alla perquisizione eseguita a suo carico nell'ambito del presente procedimento, prima dell'esecuzione della misura custodiale qui in contestazione.
3.4 Le considerazioni che precedono rivestono valenza assorbente rispetto alla fondata ma, per quanto detto, irrilevante contestazione della ulteriore - esigenza cautelare del concreto pericolo di inquinamento probatorio, in ordine alla quale evidente è la insanabile contraddittorietà fra l'asciutta affermazione del Tribunale circa la capacità del OR "di ostacolare concretamente le indagini" ed il successivo riconoscimento dell'ammissione delle proprie responsabilità da parte dell'indagato, seppur solo dopo le concordi dichiarazioni dei correi e si aggiunge - senza "ammissioni che travalicassero la propria posizione".
3.5 La sopravvenuta assegnazione del OR agli arresti domiciliari comporta il superamento, per difetto d'interesse, dell'ultimo motivo di censura, in tema di adeguatezza della più gravosa misura ab origine adottata.
4. Venendo, ora, a valutare il ricorso relativo al AR, rileva il Collegio che la prospettazione della difesa, indubbiamente suggestiva, non è tuttavia supportata da effettivo fondamento. 8 Аб Il primo motivo di doglianza ruota, nella sostanza, in ordine all'insufficiente 4.1 e superficiale approccio al materiale probatorio che il Tribunale avrebbe compiuto, incorrendo in un vero e proprio travisamento della prova (per omissione) quanto alle dichiarazioni del TI, che pure avrebbero dovuto costituire come già si è avuto modo di ricordare - il "fulcro" della ricostruzione - del fatto ascritto, in quanto provenienti dal “funzionario responsabile del settore in cui è stato chiamato a collaborare il AR e testimone 'chiave' della vicenda" e che darebbero prova dell'effettività dell'incarico e del suo espletamento da parte del AR medesimo. In realtà, così non è. Il dato centrale - opportunamente valorizzato dal Tribunale distrettuale della cautela, anche mediante il riferimento alle succitate dichiarazioni del TI è che nessuna traccia del lavoro del professionista è stata rinvenuta - all'atto della perquisizione negli uffici comunali compiuta dal personale incaricato della p.g.; dato da correlarsi con quanto riferito proprio dal TI (seppur frutto di una sua riferita cognizione successivamente acquisita), e del pari rimarcato dall'ordinanza impugnata, in ordine alla mancata formalizzazione di tale presunto incarico in qualsivoglia disciplinare o contratto. E' principio consolidato, nella giurisprudenza civile di questa Corte come pure di quella amministrativa (v. Cons. St., Sez. 4, sent. n. 178 del 19.02.1999), che, quando sia parte di un contratto una pubblica amministrazione, pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 18.11.1923, la forma scritta ad substantiam, essendosi finanche precisato come sia del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia autorizzato la stipula del contratto, qualora tale deliberazione non risulti essersi tradotta nel necessario, distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso;
ciò in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo, ma un atto con efficacia interna all'Ente che ha solo natura autorizzatoria (cfr. la motivazione di Cass. civ., Sez. 2, sent. n. 10910 del 18.5.2011, n.m.). "La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attivita' amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'Autorità tutoria", per cui - come è stato puntualmente evidenziato - "il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento e 945 W di imparzialita' dell'amministrazione sanciti dalla Carta Costituzionale" (così, in parte motiva, Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 20340 del 28.09.2010, n.m.). Quanto precede riveste chiara valenza assorbente e, per l'effetto, giustifica appieno l'omessa (esplicita) citazione, in ragione della conseguente irrilevanza, delle parti delle dichiarazioni del predetto TI su cui si fondano le censure difensive, ossia quelle in cui lo stesso dà conto dell'avvenuta acquisizione, da parte dell'odierno ricorrente, di "dati in possesso di questo Comune", posti a base dello studio realizzato dal AR. Non senza rilevare come anche la conclusione del mancato apprezzamento di tali passaggi sia decisamente sbrigativa: l'ordinanza impugnata, infatti, afferma non esser "chiaro" "il riferimento allo studio che sarebbe stato effettuato dal AR sui dati in possesso del Comune" e tanto sostiene dopo aver riportato l'ulteriore passo delle sommarie informazioni del TI, in cui il funzionario rappresenta non esser "riconducibili precise e/o documentate prestazioni professionali" a ciascuna delle fatture emesse dal menzionato AR (si veda altresì, a tale ultimo riguardo, Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 5263 del 17.03.2015, Rv. 634726-01, che, nel ribadire il principio della forma scritta ad substantiam dei contratti conclusi dalla P.A., salve le sole deroghe previste per le imprese commerciali dall'art. 17 r.d. n. 2440/1923, precisa "che le fatture prodotte in giudizio dalla P.A. convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito"). -Discende da quanto precede che il Tribunale di cui non può pertanto esser posto in discussione il doveroso approccio critico alle carte del procedimento - ha sostanzialmente preso in considerazione la totalità delle dichiarazioni del più volte citato TI;
essendo appena il caso di ribadire che, nella presente sede di legittimità, non possono trovare ingresso ricostruzioni alternative del fatto. Mentre, per altro verso, la già rimarcata (e non contestata) circostanza dell'assenza di un contratto scritto, in quanto ovviamente nota al professionista interessato, costituisce l'implicito presupposto dell'affermazione del Tribunale circa la sussistenza del previo accordo dell'extraneus con il pubblico ufficiale, in tal senso rilevando ai fini della verifica demandata al Collegio - - anche l'ulteriore elemento sottolineato dall'ordinanza impugnata (ivi, pag. 13), a proposito della trasmissione ad opera del AR, solo successiva alla perquisizione compiuta dalla G.d.F., di un "sintetico e generico piano-rifiuti", seguita poi dall'inoltro di altre parti del piano medesimo "da parte della direzione dell'AR, nell'ambito di quella solerte attività di 'integrazione' che questo indagato pone in essere nel disperato tentativo di 'aggiustare' le cose e che si risolve in un'attività di palese inquinamento probatorio". 10 Аб о 4.2 Relativamente al profilo delle esigenze cautelari, su cui s'incentra il secondo motivo di ricorso, esclusa ogni valenza del richiamo all'art. 292 cpv. lett. c) cod. proc. pen. in rapporto all'ordinanza impugnata - stante la pertinenza della norma in questione al solo provvedimento genetico - lo stesso conclusivo assunto difensivo, circa il carattere "assolutamente insufficiente, a livello di motivazione", della valutazione compiuta dal Tribunale con riferimento all'assorbente pericolo di reiterazione delle condotte, è indice sintomatico dell'insussistenza del pur denunciato vizio di motivazione (da ritenersi senza meno prioritario in rapporto alla pur dedotta violazione di legge, che ne sarebbe unicamente la conseguente ricaduta). Il Tribunale ha in proposito valorizzato la rilevante "dimestichezza con i funzionari corrotti del comune" palesata dal AR e tale affermazione, lungi dal poter essere considerata apodittica e meramente congetturale, è l'ovvio precipitato del quadro indiziario così come ricostruito dal g.i.p. e convalidato dallo stesso Tribunale, tanto più alla luce della protrazione della condotta criminosa oggetto del capo d'imputazione provvisoria, snodatasi in parallelo all'emissione delle fatture attraverso le quali si assume essere stato percepito l'illecito compenso. Onde la "disponibilità all'accordo con i funzionari infedeli", che fonda il ravvisato pericolo di recidiva, costituisce un giudizio prognostico coerente con i principi in precedenza ricordati al paragrafo 3.1, poiché fondato su una salda base logica mutuata dai fattuali, a fortiori in relazione alla concreta capacità, palesata dai funzionari anzidetti, di creare un vero e proprio sistema pervasivo di malaffare all'interno del comune di Guidonia Montecelio. Né può avere alcuna rilevanza, in senso contrario, il dato temporale, sol che si consideri l'oggettiva prossimità dei fatti per cui è procedimento, che precedono di pochi mesi l'emissione dell'ordinanza cautelare tenuta ferma dal Tribunale capitolino.
5. Eguale giudizio d'infondatezza va ripetuto per l'impugnazione concernente la posizione dell'AR, che per molti versi, anzi, non supera nemmeno la soglia dell'ammissibilità.
5.1 Manifestamente infondato, infatti, è il motivo- -per l'esattezza, il secondo con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione, da parte del Tribunale, con riferimento all'eccezione allo stesso già sottoposta e comunque reiterata in questa sede di nullità dell'ordinanza genetica, per assenza di valutazione - autonoma del quadro indiziario a carico del prevenuto. Sul punto il Tribunale, premesso che il difetto di autonoma valutazione non per l'effetto va in alcun modo confuso con l'originalità dei motivi a sostegno restando sempre valido l'insegnamento giurisprudenziale in ordine alla legittimità del ricorso alla motivazione per relationem, purché sia possibile desumere che le 11Аб Q relative argomentazioni siano state meditate e quindi fatte proprie dal giudice ad quem ha osservato come il g.i.p. abbia esordito affermando esplicitamente di ritenere fondate le osservazioni svolte dal p.m., in larga parte riportate nell'ordinanza cautelare e seguite quindi da una propria analisi del dettaglio del quadro indiziario relativo tanto alla fattispecie associativa quanto ai reati fine, altrettanto esplicitamente qualificata come "autonoma valutazione". Inconsistente, pertanto, è il preteso vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, mentre, per altro verso, a fronte di quanto detto, del tutto generico è l'assunto secondo cui la predetta "autonoma valutazione" sarebbe unicamente una "formula stereotipata", come pure quello ulteriore, con cui si "liquidano" come meri stilemi o éscamotages linguistici le differenze pur esistenti nel provvedimento del g.i.p. rispetto all'atto d'impulso del magistrato inquirente.
5.2 Non riveste reale fondamento anche il primo motivo del ricorso, con cui si formula la medesima censura di difetto di motivazione di cui sopra, riferita però al profilo delle esigenze cautelari. Si è già detto della premessa, per vero ampia, che il Tribunale ha dedicato al tema dell'autonoma valutazione del g.i.p. ed ai suoi riflessi rispetto all'utilizzo della motivazione per relationem, avendo peraltro sicura consapevolezza dell'ambito di estensione della problematica sollevata dalla difesa, tale da abbracciare l'apprezzamento sia del quadro indiziario, che delle esigenze cautelari, come esplicitamente si legge a pag. 9 del provvedimento censurato in questa sede. Ne consegue che, laddove il Tribunale, nel paragrafo appositamente dedicato alle esigenze di cui all'art. 274 del codice di rito, afferma che nell'ordinanza redatta dal g.i.p. "le ragioni di cautela relative al pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio sono chiaramente e diffusamente indicate per ciascuno degli indagati", per di più richiamando apertamente le proprie pregresse considerazioni in punto di motivazione per relationem, non può che ritenersi che abbia inteso in tal modo rispondere, disattendendola, all'eccezione di nullità di cui trattasi, per difetto di autonoma valutazione. Con l'ulteriore rilievo che la lettura del provvedimento genetico evidenzia esattamente lo schema tratteggiato nel dettaglio dal Tribunale con riferimento al costrutto indiziario e per quanto osservato oggetto di mero richiamo in relazione al - - profilo delle esigenze cautelari: anche qui, infatti, il g.i.p. esordisce rilevando che "l'esposizione dei fatti", quale "mutuata ... dalle informative di reato e dalla richiesta del p.m.", nonché la valutazione che di essi è stata compiuta dallo stesso giudicante, "rendono pressoché evidenti le esigenze di cautela che sostengono la pretesa coercitiva dell'accusa", significandone anzi l'ancor maggiore pregnanza per coloro come l'AR che risultano raggiunti - anche dall'imputazione associativa;
ciò a cui segue l'esposizione dei passaggi 12Аб relativi ai singoli indagati tratti dalla richiesta cautelare, preceduta dalla dichiarazione di loro espressa condivisione. -5.3 Infine, in ordine alla censura in tema di adeguatezza della misura su cui, nella sostanza, il provvedimento impugnato rinvia a quello genetico - l'avvenuta assegnazione agli arresti domiciliari del prevenuto comporta il sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente sul punto, tenuto conto che giusto la mancata adozione di tale meno gravosa misura è alla base di detto motivo.
6. Quanto al ricorso predisposto nell'interesse della MA, può sinteticamente osservarsi quanto segue, secondo l'ordine di formulazione delle doglianze (pur non rispondente alla priorità logico-giuridica dei motivi di critica).
6.1 Il livello di gravità delle esigenze cautelari è strettamente correlato al profilo dell'adeguatezza: può dunque ritenersi che la motivazione sul primo punto dia implicita risposta al detto profilo, peraltro da ritenersi superato, anche in questo caso, per via della sopraggiunta sostituzione dell'originaria misura con quella degli arresti domiciliari, sulla cui mancata adozione risulta concretamente incentrata la censura in esame. - che investe l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei 6.2 Il secondo motivo commensali, fra cui la MA, nel corso del pranzo consumato il 09.02.2016 nel ristorante "Villa Tivoli" - è generico, perché non affronta il nodo della decisiva rilevanza della dedotta inutilizzabilità rispetto alla gravità del composito quadro indiziario (qui costituito da una molteplicità di elementi a carico), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte sul punto: si veda Sez. 4, sent. n. 18232 del 12.04.2016, Rv. 266644, secondo cui, appunto, "L'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la fonte di prova illegittimamente indicata e utilizzata ha avuto una efficacia determinante nella formazione del convincimento del giudice del merito, nel senso che la scelta della soluzione adottata, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella fonte di prova (In motivazione, la Corte ha precisato che è inammissibile per genericità il motivo di ricorso in cui non sia indicata l'incidenza della prova ritenuta inutilizzabile sul convincimento del giudice di merito)". Fermo l'assorbente rilievo di cui sopra, non è peraltro inutile osservare che, poiché non è contestato che l'impiego del telefono cellulare a mo' di registratore sia stato compiuto dal personale di p.g. che, per la posizione occupata, percepiva i discorsi degli indagati, è corretta l'affermazione in diritto del Tribunale, nel senso che non ci si trova qui in presenza di un'intercettazione, bensì di un 13 Аб BQ documento a supporto della memoria degli operanti: a significare, cioè, che, nel caso di specie, la registrazione del colloquio costituisce una forma di fissazione su supporto informatico la memoria del cellulare di un fatto storico direttamente percepito dal teste, che sarà perciò utilizzabile in dibattimento quale prova documentale. Essendo appena il caso di puntualizzare, per doverosa completezza, come la presente vicenda esuli dall'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen., atteso che in conformità - all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità - il divieto di testimonianza stabilito dalla citata disposizione "opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche" (così, da ultimo, Sez. 5, sent. n. 30895 del 09.03.2016, Rv. 267699). Manifestamente infondata è la terza doglianza: il Tribunale prende atto di 6.3 un dato oggettivo la mancata contestazione, da parte dell'indagata, - dell'effettività della societas sceleris, essendosi limitata a rivendicare la propria estraneità alla consorteria e, comunque, le considerazioni svolte dall'ordinanza - pienamente tanto della sussistenza impugnata valgono a dar conto dell'associazione, quanto della piena implicazione e del ruolo svolto dalla MA.
6.4 Lo sviluppo della quarta censura rende evidente che ciò che il ricorrente contesta realmente non è l'assenza di motivazione in ordine alle obiezioni difensive a suo tempo formulate, ma il tenore della motivazione stessa, rispetto alla quale le obiezioni difensive non valgono in alcun modo a dar conto di profili di manifesta illogicità, risolvendosi anzi in una non consentita interpretazione alternativa delle risultanze in atti, con la puntualizzazione che l'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui prevede, nell'incipit del comma 4, che "Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale" legittima appieno l'affermazione del Tribunale, circa il "dovere di vagliare le delibere dei vari settori" proprio del segretario comunale, la cui sistematica e consapevole omissione è stato contestato connotare la condotta ascritta alla MA.
6.5 Quanto alle esigenze cautelari, oggetto della quinta ed ultima censura, dato atto che effettivamente l'ordinanza impugnata si sofferma solo sul pericolo di reiterazione (a fronte delle contestazioni difensive anche in tema di pericolo di inquinamento probatorio), la relativa motivazione è esente da censure, alla luce 14Аб да della personalità fortemente negativa dell'indagata, quale descritta dal Tribunale, e dell'identità delle mansioni svolte di segretario comunale, sia pur in altro comune, dandosi atto peraltro nell'ordinanza, a maggior riprova della concretezza ed attualità del rischio di recidiva, dell'espressa richiesta di aiuto rivolta dalla MA ad altro indagato, dopo il suo allontanamento dal comune di Guidonia Montecelio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 05.010.2017 Il Consigliere est. Il Presidente Audue детс DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GI ZARO Piera Esposito 15