Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14791 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 62586 REPUBB CA TA1 4 79 1 /02 IN NOME D POPO ITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Девид на Tributaria ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: vanni - Presidente PAOLINI R.G.N. 1348/99 - Cron.34567 Dott. Massimo TT Consigliere ODDO Dott. Eugenio Consigliere AMARI Rep. Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud.13/03/02 FALCONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 62586 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, LIRE 1500 CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 04058
contro
AZ NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA COSTI DANIELE, che lo difende unitamente all'avvocato ROMOLI ALESSANDRO, giusta procura in calce;
- controricorrente 2002 1240 avversO la sentenza n. 228/98 della Commissione -1- tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 25/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo ZA IR ha impugnato l'accertamento sintetico relativo al 1988. La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello della contribuente ed ha annullato l'accertamento. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo tre motivi. Ha resistito la ZA con controricorso, con il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile in quanto: a)la sentenza emessa dalla Commissione Regionale è stata notificata all'ufficio IIDD di Treviso validamente, ai fini della decorrenza del termine breve, il giorno 3 novembre 1998 lift., Cortie cost. umb. m. 525 rkl 22. ×1.2000); b)il ricorso è stato notificato il giorno 4.1.1999, e cioè dopo i sessanta giorni scadenti il 2.1.1999. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 13.3.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. I Presidente Il cons. est. Dr. Giovanni Paolmi Dr. Giuseppe Falcone The IL CANCELLIERE C1, N Casano DEPOSITATO CANCELLERIA A T Oggi 18 OTT. 2002 N O IN M A IL CANCELLIERE C1 V IV V A Arnaldo Casano V ¨T S N § E - D 2 9 'N / /b § E 1 6 V 8 Z 9 I O N