CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2023, n. 19633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19633 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MORCELLA MANLIO del foro di TERNI per delega orale dell'avvocato ESPOSITO LUIGI in difesa di ST AN. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19633 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Taranto ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da TO Anna, indagata per il reato di cui agli artt. 81, 110, 112, commi 1 n. 4 e 3, cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così confermando l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 28 novembre 2022, con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con previsione dell'utilizzo del braccialetto elettronico, presso l'abitazione della nipote LI NE, sita in Grottaglie. 1.1. Il giudice dell'appello ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze eccepite dalla TO, continuando a ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di condotte analoghe al delitto per cui si procede, così rendendo indispensabile il mantenimento della più grave misura custodiale. Avuto riguardo, infatti, alla negativa personalità dell'indagata e al valore neutro del tempo decorso dall'applicazione della misura custodiale, il Tribunale del riesame ha ritenuto di non poter ravvisare la presenza di significativi elementi di novità medio tempore intervenuti, idonei a determinare l'attenuazione della misura cautelare in atto, tale non potendosi considerare la prospettata domiciliazione presso l'abitazione della nipote in Grottaglie, essendo tale Comune troppo prossimo all'area di spaccio della prevenuta e non apparendo adeguata la mera detenzione domiciliare ad impedire l'uso di strumenti telefonici o informatici. Né il maggior reddito di cui l'istante potrebbe godere, in conseguenza del collocamento presso il domicilio della LI, sarebbe, comunque, di entità tale da poter impedire, o comunque rendere altamente improbabile, la reiterazione di condotte analoghe. Il Tribunale di Taranto ha, altresì, ritenuto l'insussistenza di elementi tali da cui poter evincere che l'intercorsa detenzione domiciliare abbia avuto efficacia deterrente nei riguardi dell'indagata, considerato che tale efficacia non hanno avuto né i precedenti procedimenti penali subiti e le sospensioni condizionali della pena concessele, nè un antecedente periodo di detenzione sofferto in altro giudizio per lo stesso reato. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TO Anna, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione dell'art. 309 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2 A dire della ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto la sussistenza del pericolo di recidiva senza fondarlo su elementi concreti ed attuali, bensì sulla sola negativa personalità della prevenuta, essendo stato fatto unicamente riferimento ai precedenti penali da cui risulta gravata, peraltro senza essere mai stata sottoposta a detenzione carceraria - come, invece, dubitato da parte del Tribunale del riesame -, altresì omettendosi di considerare l'ampio lasso temporale intercorso rispetto a tale condanna. Avrebbe, poi, errato il Tribunale di Taranto nel ritenere inadeguato il luogo indicato per la richiesta esecuzione della detenzione domiciliare, considerato che l'abitazione della nipote dista più di 20 km. dal suo quartiere di residenza e che risulta apodittica l'affermazione per cui la misura degli arresti domiciliari non risulterebbe idonea ad impedire la perpetrazione dell'attività di spaccio, essendo facile accedere agli strumenti telefonici ed informatici. Parimenti illogica, infine, sarebbe l'argomentazione per cui il reddito di cui potrebbe godere la TO, ove collocata agli arresti donriiciliari presso l'abitazione della LI, non sarebbe idoneo ad impedire la reiterazione di condotte criminose, considerato che la nipote dispone di un reddito tale da poter garantire il sostentamento di entrambe. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il Tribunale del riesame, infatti, ha respinto il proposto appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica, avendo valorizzato la ritenuta persistenza del pericolo di recidiva da parte della TO, gravemente indiziata della commissione del reato di reiterata cessione di sostanza stupefacente a terzi non identificati, non essendo, nel frattempo, intervenuto alcun elemento nuovo idoneo a modificare la valutazione compiuta in sede di ordinanza genetica. In proposito, infatti, assume fondante rilievo il principio, ancora di recente ribadito da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è 3 solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376-01). In modo logico e congruo, quindi, il giudice dell'appello ha esplicato come non costituiscano elementi di novità idonei a modificare il quadro cautelare, e pertanto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, gli aspetti, invece dedotti da parte della ricorrente, riguardanti il tempo decorso dalla commissione dei reati e dall'applicazione della misura, stante la valenza neutra e non rilevante del c.d. tempo silente agli indicati fini. Parimenti privi di efficacia innovativa sono stati, altresì, ritenuti, in maniera adeguata e logica, gli aspetti relativi alla possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione degli arresti domiciliari, con previsione dell'utilizzo del braccialetto elettronico, presso l'abitazione della nipote sita in Grottaglie, avendo il giudice dell'appello congruamente esplicato come tale Comune sia troppo prossimo all'area di spaccio della prevenuta, non apparendo i soli 20 km. di distanza idonei a impedire la continuazione dell'illecito traffico. Neppure illogica è l'argomentazione con cui il Tribunale del riesame ha osservato che la detenzione domiciliare può non essere sufficiente ad impedire il ricorso a mezzi telefonici o informatici, assumendo l'indicato aspetto un non secondario rilievo, considerato che, per come evincibile dall'imputazione indiziariamente ascritta alla prevenuta, l'espletamento della sua attività illecita è stata, proprio, realizzata intrattenendo plurimi contatti telefonici. Del tutto logica e congrua, infine, è anche l'argomentazione con cui il Tribunale di Taranto ha ritenuto che il reddito di cui potrebbe godere l'indagata, ove collocata presso l'abitazione della LI, non sarebbe comunque idoneo ad impedire la reiterazione di condotte criminose, trattandosi di somma di entità tale da non poter costituire un sicuro deterrente in ordine alla commissione di ulteriori crimini. La valutazione resa dal Tribunale del riesame, pertanto, ha adeguatamente fondato la sussistenza del pericolo di recidiva su elementi concreti ed attuali, e non già sulla mera negativa personalità della prevenuta, come, invece, diversamente lamentato da parte della ricorrente. 4. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, allora, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il 4 mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica.e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 5. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente