Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2004, n. 41268
CASS
Sentenza 21 settembre 2004

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Il reato di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.) non può essere dichiarato estinto per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in quanto tale autorizzazione - in base al disposto dell'art. 55 cod.nav. - deve intendersi negata se entro novanta giorni l'amministrazione non abbia accolto la domanda dell'interessato e non rileva il successivo rilascio dell'autorizzazione a mantenere le opere in precedenza abusivamente realizzate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2004, n. 41268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41268
    Data del deposito : 21 settembre 2004

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