Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 1
Ai fini del 'periculum in morà che legittima l'adozione del sequestro preventivo (nella specie di documento concernente polizza fideiussoria bancaria escutibile a prima richiesta, a garanzia del regolare pagamento dei ratei del prezzo di cessione di partecipazione societaria) non assume rilievo il possibile danno economico derivante dal reato (nella specie false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 cod. civ. relative alla società ceduta) e soprattutto la sua natura irreparabile, ma solo l'aggravamento delle conseguenze della condotta penalmente illecita - per la quale sussistano indizi di commissione - ove la cosa pertinente al reato sia lasciata nella libera disponibilità del soggetto indagato. Ne consegue che è illegittima la revoca del sequestro preventivo disposta sulla base della valutazione della consistenza del patrimonio del soggetto indagato in relazione al soddisfacimento del pregiudizio da reato, irrilevante a tal fine e rilevante eventualmente ai fini della ben diversa ipotesi del sequestro conservativo di cui all' art. 316 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2008, n. 11247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11247 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 07/02/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 159
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 043089/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) R.D.B. SPA;
2) IV UC VITTORIO, N. IL 08/12/1961;
avverso ORDINANZA del 31/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di BERGAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
Udita la Requisitoria del Procuratore Generale Cons. Dott. Antonio Mura, che - riportandosi il ricorso del PM - ha concluso l'annullamento con rinvio.
Sono presenti per R.D.B. S.p.a. l'avv. PERRONI Giorgio di Milano nonché per IV l'avv. ANGARANO Mario di Bergamo. L'avv. Perroni si riporta ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. L'avv. Angarano si riporta alla memoria depositata, insiste nella conferma della Ordinanza del Tribunale del Riesame. IN FATTO
La difesa della società R.D.B. S.p.a., nella persona dell'amministratore delegato Renzo ARLETTI, propone ricorso avverso l'Ordinanza del Tribunale del Riesame di Bergamo che il 30.10.2007 ha revocato il sequestro conservativo disposto dal GIP presso quel tribunale sul documento (polizza) - consegnato materialmente a CA IV, quale rappresentante della venditrice IP RL. - di fidejussione bancaria (escutibile a prima richiesta) rilasciata da Banca Intesa S. Paolo a favore di R.D.B., a garanzia del regolare pagamento di ratei di prezzo di cessione di partecipazioni societarie, vendute da IP alla citata R.D.B.. Misura assunta nel contesto del procedimento penale scaturito dalla denuncia/querela sporta dal R.D.B. presso la Procura della Repubblica di Bergamo nei confronti del IV per la violazione dell'art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, artt. 26221 e 2622 c.c.. La premessa in fatto attiene al contratto di compravendita, datato 2.11.2006, di cospicue partecipazione societarie (relative a società del gruppo IV) stipulato tra S.p.a. R.D.B. ed IP RL (di cui IV è legale rappresentante): il contratto prevedeva tre successivi ratei di pagamento del prezzo (di complessivi Euro 44.500.000). Le due rate finali erano garantite dalla fideiussione concessa a favore dell'acquirente R.D.B. ed il documento della convenzione era stato consegnato al IV (tanto dava esecuzione alla clausola contrattuale contenuta nell'art. 7 della convenzione). In data 18.10.2007, dopo il pagamento della prima rata, R.D.B. presentava denuncia/querela avendo riscontrato l'infedeltà della documentazione contabile relativa al patrimonio delle società cedute, circostanza che inficiava la congruenza dei valori delle partecipazioni dedotte nel contratto e rivelava maggior passività che nella memoria dei IV (pag. 6) è quantificata in Euro 4.367.000 (scoperta consentita anche dall'indagine sullo stato dei pagamenti presso fornitori e sulla mancata svalutazione di alcuni crediti ed asseverata, in sede di denuncia/querela, dalla relazione di PRICEWATERHOUSE del 25.9.2007, memoria cit. pag. 8). Avendo vanamente cercato di adire la procedura di indennizzo ai sensi dell'art. 12 del contratto (in merito alla quale si rinviene commento nella Memoria avv. Angarano 22.1.2008, pag. 3 e ss.) presentava denuncia con contestuale istanza di sequestro preventivo sul documento di fideiussione. A detta istanza aderiva il PM. che richiedeva al GIP il sequestro preventivo, concesso dal giudice in data 23.10.2007. Provvedimento revocato dal Tribunale del riesame sulla scorta delle seguenti ragioni:
- esistono elementi di sospetto sulla veridicità delle informazioni sociali sulle sopravvenienze passive (quindi, la ricorrenza del fumus commissi delicti, circostanza fortemente negata dal IV che ha escluso non soltanto il falso nelle comunicazioni sociali ma anche il danno verso la R.D.B.) sì che la disponibilità della polizza da parte del IV permetterebbe a costui di lucrare presso la garante Banca Intesa/S. Paolo il versamento del residuo prezzo (ammontante a Euro 11.125.000), nonostante le consistenti incongruenze sul valore dei beni dedotti nel contratto;
- non ricorre, tuttavia, periculum in mora poiché è stata prestata da RL. IP garanzia fidejussoria (suscettibile anche di incremento), con successiva offerta di cauzione (resa nel corso dell'attuale procedimento incidentale), a cui si è affiancato anche arbitrato, il gruppo societario che si assume responsabile dei reati è solidissimo;
d'altra parte, il comportamento è contraddittorio di R.D.B. poiché, pur avendo - sin dal marzo 2007 - accertato le irregolarità contabili ed i profili di raggiro, si dispose al versamento della 2 rata del prezzo, essendo in condizioni di quantificare il pregiudizio a cui sarebbe andata incontro;
Avverso la decisione interpongono ricorso sia il PM. sia la difesa della querelante R.D.B. sulla base dei seguenti motivi, sostanzialmente comuni, lamentando l'inosservanza della legge processuale, poiché il delitto oggetto di querela doveva ritenersi consumato per il versamento dei primi due ratei del prezzo e, dunque, l'utilizzo della polizza fidejussoria rappresenta un aggravamento delle conseguenze dannose della condotta del soggetto di indagine. La difesa della querelante R.D.B., inoltre, segnala la erroneità delle considerazioni del tribunale circa la sufficienza della garanzia offerta e la congruità dell'istituto di indennizzo di cui all'art. 12 del contratto.
In data 22.1.2008 era depositata memoria a firma dell'avv. Angarano nell'interesse di CA IV (amministratore delegato di IP RL. e presidente e rappresentante di GEFI Spa.) ed EU IV (presidente e rappresentante di IP RL.). Con essa - previa ricostruzione degli accadimenti negoziali e processuali - si assume - l'inammissibilità del ricorso alla luce degli artt. 325, 581 c.p.p.;
- la mancanza di legittimazione in capo a Spa. R.D.B., non essendo il soggetto che avrebbe diritto alla restituzione e la perdita di interesse in capo al P M., considerato che ormai la garanzia stata escussa ad opera delle società dei IV, anche se il garante, INTESA/SAN PAOLO, non ha adempiuto alla propria obbligazione (Memoria pag. 15);
- la insuscettibilità della polizza ad essere oggetto di sequestro, attesa la sua natura astratta, avulsa dal concreto rapporto processuale;
la manifesta infondatezza della tesi avversaria, poiché rettamente il Tribunale del riesame ha valutato l'inesistenza del periculum in mora, requisito espressamente richiesto dalla disciplina normativa (e connesso anche all'istituto della cauzione ex artt. 85 e 105 disp. att. c.p.p.);
- la manifesta infondatezza del ricorso del P.M. che omette di considerare l'ultima garanzia offerta dalle società dei IV in sede di udienza di riesame (30.10.2007), per importo che copre l'ammontare dell'ultima rata di pagamento (Euro 5.125.000), circostanza trascurata da entrambi i ricorrenti, oltre alla garanzia patrimoniale costituita dalla solidità patrimoniale delle società del gruppo;
- la manifesta infondatezza della tesi per cui il procedimento contemplato dalle clausole contrattuali attenga al solo caso di dolo del contraente, avuto riguardo al tenore letterale delle stesse;
d'altra parte la garanzia rilasciata da SAN PAOLO/INTESA non ha per oggetto il diritto al risarcimento del danno;
considerando che il fumus commissi delicti preso in esame dai giudici del merito attiene a somma aggiratesi sugli Euro 5.000.000.
In data 4.2.2008 replicava con ulteriore memoria la difesa di R.D.B. Spa. ribadendo che carattere essenziale del provvedimento cautelare preventivo è il periculum in mora inteso quale rischio di protrarre le conseguenze del reato e che, non avendo in precedenza avanzato motivo i sorta non può la difesa avversaria proporre nuove questioni mai in precedenza dedotte. Confutava, comunque, i rilievi:
- circa l'inammissibilità del ricorso non essendo vero che esso verte su vizio della motivazione, bensì come vuole l'art. 325 c.p.p. su violazione di legge, tanto essendo anche espressamente indicato nelle dichiarazioni di impugnazione;
- circa la supposta carenza di specificità del ricorso, riportando per esteso lunghissimi brani dei motivi;
conferma la legittimazione di R.D.B. al gravame sull'ordinanza del riesame poiché, per la legittimazione, non occorre la presenza di un diritto reale sulla cosa oggetto di sequestro e che la polizza fu rilasciata dalla banca per richiesta di R.D.B. a favore di IP, con ciò denotando il suo interesse in relazione alla polizza, essendo titolare di posizione giuridica fornita di tutela, inoltre, l'eccezione è tardiva perché R.D.B. fu ammessa all'udienza di riesame senza pregressa tempestiva eccezione di inammissibilità; erronea è la convinzione della perenzione di interesse essendo il contratto perfetto al momento della conclusione e potendo l'ordinante sollevare eccezione di dolo successivamente al perfezionamento del rapporto;
il rifiuto di Banca Intesa/S. Paolo deriva dalla pendenza della vicenda penale e dimostra come il provvedimento cautelare sia necessario ad evitare ulteriori reati (dalla fase del tentativo a quella della consumazione);
- circa la ritenuta astrattezza della polizza, sì che la stessa non può considerarsi cosa pertinente a reato, vale la soglia di inammissibilità, perché non anteriormente dedotta e perché la categoria in discorso prescinde dall'intrinseca strumentalità, dovendosi riguardare al pericolo discendente dalla libera disponibilità (profilo che già il Tribunale accertò come esistente), infine, il rapporto di pertinenzialità attiene al merito delle vicenda, sottratto al sindacato di legittimità;
Ripercorreva, poi, le ragioni che rendono valida l'impugnazione del PM. riportando passi dei motivi, sottolineando l'elevato ammontare del danno superiore alle garanzie offerte se si effettua un calcolo complessivo sulla valenza del patrimonio della società oggetto di acquisto. Inoltre, non è stato considerato il diritto al risarcimento per il fatto illecito.
Con successiva memoria integrativa del 31.1.2008 l'avv. Angarano ritornava sugli argomenti, in chiave di integrazione. Contestava la ricorrenza del fumus commissi detteti (pag. 5 e ss.). Alle memorie erano allegati atti processuali e documenti.
IN DIRITTO
Le numerose memorie di ambo le parti sottopongono alla Corte numerose questioni che impongono un preliminare chiarimento escludendo innanzitutto quante non sono meritevoli di accoglimento, onde semplificare il quadro della decisione.
1) Si richiede una rilettura della lettera a firma IACONO: si tratta di una richiesta che attiene al merito del giudizio e, come tale, non è deducibile al giudice di legittimità, volgendosi ad una nuova considerazione del corredo istruttorie acquisito e trascurando che al riguardo il giudice del riesame ha reso plausibile giustificazione (tutto ciò trascurando il possibile aspetto di omessa devoluzione in sede di gravame, come segnala la difesa R.D.B., Memoria depositata dall'Avv. Perroni in data 1/4.2.2008, pag. 6). Del resto, nell'esame degli indizi di reato l'indagine non può spingersi oltre la semplice enunciazione degli stessi, la riconducibilità del fatto alla fattispecie astratta e l'assenza di arbitrarietà della considerazione giudiziale, indicazioni presenti nell'Ordinanza impugnata. Infine, la supposta negligenza del contraente nel verificare previamente la consistenza del bene oggetto del negozio (Memoria dep. 31.1.08, pag. 8) non assume alcuna rilevanza in seno alla fattispecie sia dell'art. 2622 c.c. sia dell'art. 640 c.p.. 2) Non rivestono interesse le censure che eccepiscono carenza di specificità ai ricorsi circa il petitum e la ragione dello stesso (come sostiene la Memoria 22.1.2008, avv. Angarano, pag. 12 e ss. e come, invece, giustamente osserva la Memoria avv. Perroni 1.2.2008, 12 e ss.): specifiche sono le richieste esposte (l'annullamento dell'Ordinanza del tribunale del riesame) e le ragioni a sostegno (violazioni delle norme che regolano il sequestro preventivo):
d'altra parte il giudice può anche desumere implicitamente la effettiva volontà del ricorrente dall'atto, purché lo scopo perseguito dalla parte risulti - come nel caso in esame - in modo in equivoco.
Il ricorso del PM., quindi, non è inammissibile.
3) Manifestamente infondata è la censura di astratta causalità ed inapplicabilità della misura cautelare a siffatto documento (Memoria avv. Angarano, 22,1.2008, pag. 15 e ss., che richiama giurisprudenza non incidente sul caso in esame, convenendo il Collegio con le indicazioni di Memoria avv. Perroni, 1.2.2008, pag. 34), dal momento che qualsiasi oggetto, purché rivesta la connotazione di cosa pertinente al reato (qui indiscutibile - secondo le giuste osservazioni della Memoria Avv. Perroni 1.2.08, pag. 32 e ss. - e, comunque, collegata ad una relazione pertinenziale con la dinamica contrattuale e, conseguentemente, con la condotta fraudolenta ascritta ai venditori, la cui valutazione - comunque - attiene al merito) e purché siano individuati precisi e concreti elementi indicativi di una prognosi di pericolosità derivante dal mantenimento della disponibilità della cosa, è suscettibile del sequestro.
4) Manifestamente infondato il richiamo (Memoria avv. Angarano, 22.1.2008, pag. 17 e ss.) all'art. 85 disp. att. c.p.p.. La norma suppone la restituzione della cosa, previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il consenso dell'interessato, la regolamentazione giudiziale della vicenda, aspetti tutti carenti nel caso in esame, perché non proponibili e, comunque, non logicamente collegati alla questione dedotta dal ricorso (segnalando che piuttosto oscura è la lettura che rinviene un automatismo tra l'accertato fumus commissi delicti e la integrazione della fattispecie processuale di cui all'art. 324 c.p.p.). 5) L'utilizzo della polizza fidejussoria nell'ipotesi di condotta criminosa (ipotesi che assume i contorni della fondatezza, secondo quanto si apprende dalla medesima ordinanza impugnata), si profila indubbiamente come aggravamento delle conseguenze dell'illecito, concretando un'anticipazione indebita di vantaggi economici che, altrimenti, difficilmente il venditore potrebbe lucrare, allo stato della vertenza contrattuale in atto. Si tratta di un documento che in sè porta una valenza giuridica di non poco conto, inserendosi anche in un contesto negoziale concreto e potenzialmente efficace a dispiegare ulteriori effetti, anche se alla escussione il garante non ha inteso adempiere alla obbligazione. Dunque, non è dato ravvisare la perdita di interesse (secondo l'infondata convinzione della Memoria avv. Angarano, 22.1.2008, pag. 14 e ss.) poiché chiaramente l'atteggiamento della azienda d credito non ha estinto l'aspettativa alla garanzia desumibile dall'impegno negoziale, consacrato nel documento (esulano dal contesto dell'attuale ricorso le ragioni del rifiuto, le segnalate situazioni di conflitto di interessi, le responsabilità della banca verso l'Organo di vigilanza, esposte dalla memoria 31.1.08 di parte IV, pag. 4/5, ed 1.2.08 pag. 25 e ss.).
6) Il delitto di cui all'art. 2622 c.c. rinviene consumazione al verificarsi dell'evento dannoso e, cioè, del danno conseguente alla informazione infedele e che il delitto di truffa si consuma al momento del versamento di ogni rata di prezzo. Sicché la condotta ascritta al IV deve considerarsi - ove sia riscontrato il presupposto in fatto - già giunta alla fase della consumazione dei reati di cui è accusato, quanto alla riscossione delle prime due rate del prezzo e la riscossione (sia pure presso il garante, obbligato a prima richiesta) dell'ulteriore rateo concreterebbe un nuovo (ed autonomo) evento della condotta truffaldina. Pertanto, l'uso della polizza, già sequestrata ed ora lasciata nella sua libera disponibilità, agevolerebbe la commissione di nuovo segmento delittuoso.
Fondata è la rilevata carenza di legittimazione all'impugnazione in capo a R.D.B. Spa. (Memoria avv. Angarano, 22.1.2008, pag. 13 e ss.), non essendo titolare di un diritto alla restituzione (nè, tantomeno, di un diritto reale sulla cosa, come prescrive l'art. 322 c.p.p., tratteggiando un'area di titolarità all'impugnazione ben più ristretta che, per es. quella dettata dall'art. 318 c.p.p.. Requisito, pertanto, da valutarsi con aderenza al dato letterale che non richiama la generica "posizione di fatto tutelato", quando non sia evidenziata la diretta e specifica tutela, che non si riduce al generico interesse alla restituzione. Le argomentazioni rese ex adverso (Memoria avv. Perroni, 1.2.20087, pag. 20 e ss.) sono, quindi, del tutto inconsistenti.
Nè (Memoria avv. Perroni, cit. pag. 23 e ss.) può dedursi dalla partecipazione di R.D.B. all'udienza presso il Tribunale di Riesame, una legittimazione per "acquisizione della posizione" (sostanzialmente una legittimazione "per facta concludentia"). Si tratta di deduzione che nessuna norma processuale autorizza. Non ha peso alcuno la ritenuta preclusione all'eccezione per la mancata sua devoluzione al giudice del riesame (nè tantomeno funge da convalida la legittimazione l'effettiva ammissione alla partecipazione all'udienza), poiché le cause di inammissibilità dell'impugnazione inficiano alla radice la stessa senza possibilità di sanatoria;
pertanto, l'inammissibilità è rilevatole anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Da quanto precede consegue l'inammissibilità dell'impugnazione di R.D.B. Spa. (permanendo la validità di quella proposta dal PM.), con la condanna alle spese ed all'ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p. che si stima equo fissare in Euro 1.000,00.
È fondato il ricorso del Pubblico Ministero.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Bergamo sul rilievo che, essendovi bastevoli garanzie per il contraente, tali da sicuramente escludere il consolidarsi di un suo pregiudizio patrimoniale nell'esecuzione del contratto, la misura cautelare non trovasse più ragione giustificativa. La decisione si appunta, cioè, sulla "irreparabilità" del danno potenziale, conseguente alla condotta contrattuale del soggetto di indagine. Mentre ha ritenuto presente il fumus commissi delicti dei delitti oggetto di querela anche con richiamo ad un carteggio versato in atti (ed analizzato dalla memoria depositata il 31.1.2008 dell'avv. Angarano). L'argomentazione del Tribunale non rispetta i presupposti di legge previsti per la misura cautelare reale in discorso esse concreta, quindi, non già (come sostenuto dalla Memoria 22.1.2008, pag. 10 e ss. e 19, redatta in favore dei IV, così da rendere inammissibile ai sensi dell'art. 325 c.p.p. l'impugnazione) un vizio che inficia la giustificazione del provvedimento, ma una erronea lettura della norma processuale, in particolare nei presupposti che legittimano l'istituto del sequestro preventivo.
In tema di sequestro preventivo, non assume rilievo il possibile danno economico derivante dal reato e, soprattutto, la sua natura "irreparabile", bensì soltanto l'aggravamento delle conseguenze della condotta penalmente illecita, per la quale siano riscontrati indizi di commissione, ove la cosa pertinente al reato sia lasciata nella libera disponibilità del soggetto indiziato. La misura cautelare reale prevista dall'art. 321 c.p.p. è preordinata a finalità chiaramente "penalistiche" e non conservative. Ogni valutazione, quindi, vertente sulla consistenza patrimonio del soggetto di indagine, in ragione del soddisfacimento di un'eventuale pregiudizio da reato, non pertiene alla misura cautelare in esame (ma, eventualmente alla ben diversa ipotesi disciplinata dall'art.316 c.p.p.). Conseguentemente, sono privi di concreto rilievo si prospettano i rilievi sulla serie di garanzie prestate, sull'offerta banco judicis, di cui parte acquirente poteva fruire, sulla clausola di cui all'art. 12 della convenzione (pag. 4 e 27 e ss., Memoria Angarano 22.1.2008).
Da quanto precede deriva l'annullamento con rinvio al Tribunale di Bergamo per una nuova deliberazione, al fine di più corretta valutazione dei presupposti correlati alla misura cautelare reale. Tanto esonera la Corte dall'esame degli ulteriori profili di possibile erroneità nella valutazione del Tribunale (aspetti che attengono, oltretutto, al fatto).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale del riesame di Bergamo. Dichiara inammissibile il ricorso della Spa. R.D.B. e condanna la stessa al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2008