Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2008, n. 11247
CASS
Sentenza 7 febbraio 2008

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Ai fini del 'periculum in morà che legittima l'adozione del sequestro preventivo (nella specie di documento concernente polizza fideiussoria bancaria escutibile a prima richiesta, a garanzia del regolare pagamento dei ratei del prezzo di cessione di partecipazione societaria) non assume rilievo il possibile danno economico derivante dal reato (nella specie false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 cod. civ. relative alla società ceduta) e soprattutto la sua natura irreparabile, ma solo l'aggravamento delle conseguenze della condotta penalmente illecita - per la quale sussistano indizi di commissione - ove la cosa pertinente al reato sia lasciata nella libera disponibilità del soggetto indagato. Ne consegue che è illegittima la revoca del sequestro preventivo disposta sulla base della valutazione della consistenza del patrimonio del soggetto indagato in relazione al soddisfacimento del pregiudizio da reato, irrilevante a tal fine e rilevante eventualmente ai fini della ben diversa ipotesi del sequestro conservativo di cui all' art. 316 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2008, n. 11247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11247
    Data del deposito : 7 febbraio 2008

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