Sentenza 9 luglio 2014
Massime • 1
Le disposizioni relative alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato, previste dal D.L. 28 ottobre 2012, n. 179 - convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 - entrano in vigore il 15 dicembre 2014, previa adozione da parte del Ministro della Giustizia del decreto attestante la idoneità funzionale dei servizi di comunicazione dei singoli Uffici giudiziari. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non valide le notificazioni effettuate per via telematica dal Tribunale di Torino, ufficio giudiziario per il quale l'idoneità funzionale dei servizi di comunicazione era già stata attestata con decreto in data 12 settembre 2012 del Ministro della Giustizia emesso - ai sensi dell'art. 51 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012).
Commentari • 3
- 1. Una giustizia troppo efficiente? Alle Sezioni Unite la questioneCaty Bressanelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione sono chiamate, con l'ordinanza 16634/15 a rispondere al seguente quesito: se la norma che consente, per le notifiche relative ai procedimenti penali, di utilizzare lo strumento telematico soltanto a partire dal 15 dicembre 2014 debba trovare applicazione anche nei riguardi di quegli Uffici giudiziari che, come nel caso del Tribunale di Torino, siano stati autorizzati a ricorrere al mezzo comunicativo in discorso con il decreto ministeriale appositamente emanato sulla base della disciplina legislativa previgente, ossia sulla base dell'art. 51 d.-l. 112/08. La soluzione che verrà adottata dalle Sezioni Unite assume rilevanza ai fini …
Leggi di più… - 2. Validità della notifica al difensore per via telematica e problemiLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento clicca qui. 1. Come già segnalato in questa Rivista, con ordinanza 10 aprile 2015 (dep. 21 aprile 2015) n. 16634[1], la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione aveva chiamato le Sezioni unite a dirimere la seguente questione di diritto: "Se, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (e relativa conversione in legge), siano valide le notificazioni a persona diversa dall'imputato eseguite per via telematica ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (e relativa conversione in legge), dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1o ottobre 2012 del Ministro della Giustizia". Il 26 giugno 2015 le Sezioni …
Leggi di più… - 3. Processo penale: alle Sezioni Unite i dubbi sulla notifica all'avvocato a mezzo PECAccesso limitatoAlfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2014, n. 32430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32430 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 09/07/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 1600
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 18882/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SK TR, n. il 29.4.1986;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 7.3.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
Il difensore di SK TR (indagato in due distinti procedimenti per due diversi episodi di rapina) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 7.3.2013, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame dallo stesso proposta avverso le ordinanze applicative delle misure cautelari della custodia in carcere emesse, relativamente ai due procedimenti, rispettivamente il 26.10.2013 e il 20.1.2014. Ritenne il Tribunale che l'istanza di riesame fosse stata proposta (il 20.2.2014) tardivamente, oltre il termine di giorni dieci previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 3, decorrente dalla data di notificazione dell'avviso di deposito della seconda ordinanza che dispose la misura. Con il ricorso propone quattro motivi:
1) Con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione per avere il Tribunale ritenuto validamente effettuate per via telematica le notifiche al difensore degli avvisi di deposito delle ordinanze cautelari impugnate. Deduce, in particolare, che il D.M. 12 settembre 2012 - col quale il Ministro della Giustizia, dando attuazione al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 51 ha disposto che presso la Procura della Repubblica e presso il Tribunale di Torino le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148 ss. c.p.p., fossero eseguite per via telematica - sarebbe venuto meno per effetto dell'abrogazione del detto art. 51, ad opera del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che all'art. 16 avrebbe stabilito che le disposizioni riguardati le notifiche per via telematica sarebbero entrate in vigore a decorrere dal 15 dicembre 2014. Per effetto di tale abrogazione, le notificazioni per via telematica al difensore degli avvisi di deposito delle ordinanze cautelari impugnate sarebbero tamquam non essent, l'istanza di riesame sarebbe tempestiva e - a seguito della mancata pronuncia nel merito del Tribunale di Torino - le ordinanze impugnate avrebbero ormai perduto efficacia ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10;
2) Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione degli art. 309 in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., nonché la omissione di motivazione. Quanto al reato contestato con l'ordinanza cautelare del 26.10.2013, si duole che il G.I.P. abbia ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione dei reati;
quanto al reato contestato con l'ordinanza del 20.1.2014, si duole che il G.I.P. abbia ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato (sul punto, deduce l'errore in cui il giudice di merito sarebbe incorso nel valutare le dichiarazioni dei testimoni circa le caratteristiche dell'indagato e la consulenza antropometrica) e il pericolo di reiterazione dei reati;
3) Con il terzo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della misura applicata con quella dell'obbligo di dimora;
4) Con il quarto motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione relativamente al diniego della autorizzazione ai colloqui telefonici con la propria madre, residente all'estero.
Infine, il ricorrente ha depositato memoria, con la quale insiste nei motivi di ricorso con conseguente annullamento della ordinanza impugnata e chiede la immediata liberazione dell'indagato per decorrenza del termine di giorni 10 previsto dal combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 (convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) - che ha sostituito D.L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 51 i commi da 1 a 4 stabilendo (al comma 4) che le notifiche a persona diversa dall'imputato siano effettuate per via telematica - fosse entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti ministeriali attuativi;
e ha ritenuto che, essendo stato il decreto del Ministro della Giustizia relativo al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino emesso il 12 settembre 2012 e pubblicato nella in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2012, la possibilità della notifica per via telematica negli uffici giudiziari di Torino fosse già in vigore quando furono notificati gli avvisi di deposito delle ordinanze cautelari.
E tuttavia, il Tribunale torinese non ha considerato che la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 19 ha modificato il detto D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 9 del introducendovi la lett. c-bis),
che stabilisce che le disposizioni dei commi precedenti relative alle notifiche per via telematica nel processo penale nei confronti di persona diversa dall'imputato entreranno in vigore solo a decorrere dal 15 dicembre 2014.
Ne deriva che le notifiche per via telematica degli avvisi di deposito delle ordinanze che hanno disposte le misure cautelari sono state eseguite in assenza dei presupposti di legge e - per di più - senza che il giudice avesse disposto che la notificazione ai difensori fosse eseguita "con mezzi tecnici idonei" diversi da quelli ordinari (nella specie, per via telematica), come stabilito dall'art. 148 cod. proc. pen., comma 2-bis.
È evidente, pertanto, la nullità della notificazione degli avvisi, dalla quale consegue la tempestività della proposizione della istanza di riesame.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale di Torino perché provveda ad esaminare il merito della istanza di riesame.
Con l'accoglimento del primo motivo di ricorso, le altre censure rimangono assorbite.
Da ultimo, va rilevata la manifesta infondatezza della deduzione difensiva con la quale si assume la perenzione delle misure cautelari per il fatto che la decisione del Tribunale del riesame sarebbe stata adottata oltre il termine di giorni dieci dal deposito della istanza di riesame.
L'eccezione si fonda sull'erroneo assunto che il termine di giorni dieci per la decisione decorra dalla data di presentazione della istanza di riesame, e non invece - come prevede l'art. 309 cod. proc. pen. - da quello della ricezione degli atti da parte del Tribunale
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 26 del 26/09/2000, Rv. 216769); data di ricezione degli atti peraltro neppure documentata dal ricorrente, con conseguente genericità e aspecificità della deduzione difensiva sul punto.
In definitiva, l'ordinanza impugnata va annullata, senza che da tale annullamento discenda la perdita di efficacia delle misure. Sul punto, va ribadito il principio, ripetutamente statuito da questa Corte, secondo cui "La nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame (nella specie, determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza) non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile" (Cass., Sez. Un., n. 40 del 22/11/1995 Rv. 203772); in altri termini, "l'annullamento dell'ordinanza di riesame non determina la caducazione della misura poiché la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare ex art. 309 c.p.p., comma 10 si verifica solo quando, nel termine indicato dal precedente comma nove, non venga adottata alcuna decisione, ma non quando il Tribunale si sia in qualunque modo pronunziato sulla richiesta di riesame, o dichiarandola inammissibile oppure decidendo nel merito: e ciò anche nel caso in cui la pronunzia sia affetta da nullità" (Sez. 5, n. 4448 del 22/10/1993 Rv. 206096). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per il riesame. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 9 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2014