Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
ESPULSIONE LA CORTE SUPREMA3148/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 SEZIONE PREMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.05588/01 Presidente Dott. Antonio SAGGIO Cron.7236 Cons. Relatore CAPPUCCIO Dott. Giammarco Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Rep. Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Ud. 28/11/01 GIULIANI Consigliere Dott. Paolo D ha pronunciato la seguente: OGGETTO:immigraz ione -espulsione SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO di FROSINONE, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente ·
contro
NA GANEA intimata avverso il decreto del giudice monocratico del tribunale di Frosinone reso il 28.04.00 nel proc. 3291/2000 RVG. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 Cf.2412 11 2001 ! udienza del 28/11/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Con decreto in data 28.04.00 il giudice monocratico del tribunale di Frosinone accoglieva il ricorso proposto da NA GA avverso il decreto di espulsione notificatole dal Prefetto di Frosinone 1'8.03.00. Osservava il giudice che la GA, non clandestina perché entrata nel territorio dello Stato con visto Schengen, svolgeva lavoro retribuito di assistenza a persona anziana, fruendo dell'ospitalità notturna della stessa;
che la sua condotta di vita era quindi laboriosa, normale e dignitosa;
che l'omessa richiesta del permesso di soggiorno era imputabile ad ignoranza scusabile della legislazione italiana in materia e non costituiva minaccia per l'ordine pubblico;
che, pertanto il decreto poteva essere annullato, ma la GA doveva provvedere all'immediata regolarizzazione della sua permanenza sul territorio nazionale. Contro tale provvedimento, notificatole il 15.05.00, la Prefettura di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione avanzando, con atto notificato il 19.02.01, un motivo di censura. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo di censura l'Avvocatura rileva: a) la GA era divenuta clandestina quando, dopo essere entrata nel territorio nazionale con il visto turistico, valido per tre mesi, aveva mutato il titolo di permanenza senza 2 Caf chiederne la conversione (art.
5.9 ls 286/98); b) l'abusivo lede l'interesse dello Stato alla corretta politica migratoria e lede altresì l'interesse dell'ultimo migrante regolare al quale impedisce l'ingresso; c) il tribunale non può sostituirsi alla P.A. nel concedere il permesso di soggiorno. Tanto premesso, l'impugnazione è inammissibile. Come già rilevato in narrativa, il decreto impugnato -a parte le considerazioni, pleonastiche, opinabili e giustamente censurate dalla ricorrente- si basa sulla scusabile ignoranza, da parte della GA (di nascita rumena), della legge italiana in materia, ignoranza , invocata dalla straniera e ritenuta sussistente dal tribunale. Tale essendo la ratio decidendi, la parte ricorrente avrebbe dovuto censurarla, mentre nessuna argomentazione del ricorso risulta, anche indirettamente, riferibile a tale ragione che, data la sua autosufficienza, rende del tutto inutile l'esame delle proposte censure.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 28 novembre 2001 Il Presidente Cons.est IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 MAR. 2002 Maria Di Nuzzo Carie 126 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Do тоного 3 Caf