Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2000, n. 1879
CASS
Sentenza 3 febbraio 2000

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In tema di impugnazioni, la facoltà, consentita dal comma 1 dell'art. 582 cod. proc. pen., di presentare personalmente o a mezzo di un incaricato l'atto di gravame nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, si estende anche alle ipotesi di presentazione dell'atto nella cancelleria degli uffici giudiziari alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, dal momento che tale disposizione non provvede espressamente circa l'identità dei soggetti legittimati al deposito, la cui regolamentazione è lasciata al comma 1, ma si limita solamente ad individuare gli altri possibili luoghi in cui è possibile effettuarlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello depositato, presso la pretura di un luogo diverso da quello in cui fu pronunciato il provvedimento impugnato, da un professionista delegato dal difensore dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2000, n. 1879
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1879
    Data del deposito : 3 febbraio 2000

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