Sentenza 3 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la facoltà, consentita dal comma 1 dell'art. 582 cod. proc. pen., di presentare personalmente o a mezzo di un incaricato l'atto di gravame nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, si estende anche alle ipotesi di presentazione dell'atto nella cancelleria degli uffici giudiziari alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, dal momento che tale disposizione non provvede espressamente circa l'identità dei soggetti legittimati al deposito, la cui regolamentazione è lasciata al comma 1, ma si limita solamente ad individuare gli altri possibili luoghi in cui è possibile effettuarlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello depositato, presso la pretura di un luogo diverso da quello in cui fu pronunciato il provvedimento impugnato, da un professionista delegato dal difensore dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2000, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALDO SAULINO Presidente del 03/02/2000
1. Dott. ANTONIO ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. IC BATTALICO Consigliere N. 159
3. Dott. DONATO DANZA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SECONDO CARMENINI rel. Consigliere N. 43231/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di
HE IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 25/02/1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Carmenini, Udito il P.G. in persona del Dott. Antonio Frasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 4.12.1997 il Pretore di Pordenone condannava NI ER per i reati di cui agli artt. 81, 640, 61 n. 7 c.p. e 1 L. 15.12.1990, n. 386 (v. ora l'art. 28 d.lgs. 30.12.1999, n. 507). La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 25.2.1999, dichiarava inammissibile il susseguente appello proposto dal ER, rilevando che l'atto di gravame risultava depositato nella cancelleria della Pretura di Catania non dal difensore, iscritto e residente in quel Foro, ma, su sua delega, da una collega di studio. La Corte riteneva che la possibilità di far effettuare il deposito dell'impugnazione a mezzo di un terzo incaricato era prevista soltanto in caso di deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi del primo comma dell'art.582 c.p.p.; che tale facoltà non era invece riconosciuta dal secondo comma dello stesso articolo, sicché il deposito - nella cancelleria della pretura (ora del tribunale o del giudice di pace) del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori - poteva avvenire soltanto ad opera dei diretti interessati con esclusione di qualsiasi incaricato.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'errata interpretazione dell'art. 582 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
La decisione della Corte territoriale contrasta con un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, che merita di essere confermato, in quanto conforme all'intenzione del legislatore di rendere agevole la presentazione delle impugnazioni, prevedendo, in via alternativa, cancellerie di uffici giudiziari più accessibili ai "fuori sede" (v. Cass. Sez. V 18.5 - 15.7.1999, n. 2395, Spetic S. - RV 213926).
Del resto, il significato logico-letterale delle espressioni usate non autorizza una drastica differenziazione tra le previsioni contenute nei due commi, dei quali si compone il citato art. 582. Ed invero il legislatore, col secondo comma, si preoccupa di determinare la scelta alternativa del luogo, concessa alle parti private e ai difensori, non il modo (diretto o tramite terze persone) di presentazione dell'atto, la cui regolamentazione è lasciata al primo comma.
Questa conclusione è agevolmente desumibile dal fatto che il capoverso della norma in esame tralascia del tutto la specificazione "personalmente ovvero a mezzo di incaricato", laddove, nel caso si dovesse accogliere la tesi della Corte di Appello, sarebbe stato necessario ripetere l'avverbio "personalmente" dopo "possono presentare".
Si può quindi mantenere il principio, secondo il quale, in tema di impugnazione, la facoltà di presentare l'atto personalmente o a mezzo di incaricato si estende anche all'ipotesi di presentazione nella cancelleria degli uffici giudiziari alternativi previsti dal comma 2 dell'art. 582 c.p.p., dal momento che detto comma nulla dice espressamente circa l'identità dei soggetti legittimati alla presentazione stessa, ma si limita ad individuare altri possibili luoghi per l'effettuazione del deposito.
Sulla base di questo principio la sentenza impugnata deve essere annullata, rinviando gli atti ad altra Sezione della stessa Corte di Appello per la celebrazione del relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2000