Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 41348
CASS
Sentenza 9 novembre 2006

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In tema di estradizione per l'estero, non è sindacabile in sede di delibazione di una domanda di estradizione richiesta in base alla Convenzione europea di estradizione del 1957 l'applicazione di singoli istituti penali previsti dall'ordinamento dello Stato richiedente, a meno che non si verta in un'ipotesi di violazione dei principi fondamentali di cui all'art. 705, comma secondo cod. proc. pen. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che potesse rilevare ai fini della estradabilità di una persona richiesta dalla Romania per la esecuzione di una pena detentiva la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena).

Commentario1

  • 1Estradizione esecutiva negata per processo ingiusto (Cass. 21634/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2026

    Deve essere negata l'estradizione richiesta dalla Repubblica Federativa del Brasile ai sensi dell'art. 5 del Trattato bilaterale di estradizione del 1989 quando il procedimento conclusosi con la condanna dell'estradanda (deputata Zambelli) non abbia assicurato il rispetto del nucleo essenziale dei diritti di difesa, risultando compromessa l'imparzialità oggettiva del giudice che ha partecipato alle decisioni processuali, alla condanna e alla successiva richiesta di estradizione. Nel giudizio estradizionale il giudice italiano non è chiamato a verificare la conformità del procedimento straniero alle singole regole processuali nazionali, ma deve accertare se sia stato rispettato il nucleo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 41348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41348
Data del deposito : 9 novembre 2006

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