Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non è sindacabile in sede di delibazione di una domanda di estradizione richiesta in base alla Convenzione europea di estradizione del 1957 l'applicazione di singoli istituti penali previsti dall'ordinamento dello Stato richiedente, a meno che non si verta in un'ipotesi di violazione dei principi fondamentali di cui all'art. 705, comma secondo cod. proc. pen. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che potesse rilevare ai fini della estradabilità di una persona richiesta dalla Romania per la esecuzione di una pena detentiva la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena).
Commentario • 1
- 1. Estradizione esecutiva negata per processo ingiusto (Cass. 21634/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2026
Deve essere negata l'estradizione richiesta dalla Repubblica Federativa del Brasile ai sensi dell'art. 5 del Trattato bilaterale di estradizione del 1989 quando il procedimento conclusosi con la condanna dell'estradanda (deputata Zambelli) non abbia assicurato il rispetto del nucleo essenziale dei diritti di difesa, risultando compromessa l'imparzialità oggettiva del giudice che ha partecipato alle decisioni processuali, alla condanna e alla successiva richiesta di estradizione. Nel giudizio estradizionale il giudice italiano non è chiamato a verificare la conformità del procedimento straniero alle singole regole processuali nazionali, ma deve accertare se sia stato rispettato il nucleo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 41348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41348 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/11/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1917
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 09/11/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC Viorel, n. a Paunesti-Vrancea (Romania) l'1.1.1952;
avverso la sentenza in data 30 giugno 2006 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino dichiarava la esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania nei confronti di UC Viorel, per l'esecuzione della condanna ad anni due di reclusione pronunciata nei suoi confronti con sentenza in data 16 maggio 2000 del Tribunale Militare di Iasi, confermata in appello dal Tribunale Militare Territoriale di Iasi in data 27 luglio 2000 e divenuta definitiva a seguito della sentenza in data 26 settembre 2000 della Corte di appello Militare. Come emerge dagli atti, il fatto per il quale il UC è stato condannato consisteva nell'avere egli, in data 12 novembre 1999, mentre svolgeva le sue funzioni di appartenente alla polizia, percosso, con calci e pugni, nell'ufficio di polizia di Adjud, tale Bulboaca Costel, che si trovava ivi in stato di arresto, provocandogli lesioni alla milza che ne avevano reso necessaria l'asportazione; il che era stato ritenuto integrare, a norma dell'art. 182 c.p. rumeno, comma 1, il reato di "danno corporale grave", nonché quello di "condotta abusiva", a norma dell'art. 250 c.p. rumeno, comma 2. Il UC era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il primo reato e a quella di anni uno per il secondo;
ma, in forza dell'art. 33 c.p. rumeno, lett. b) e art. 34 c.p. rumeno, lett. b), era stata applicata la sola pena più grave.
Osservava la Corte di appello che il UC era stato condannato con la citata sentenza anche per il reato di "condotta abusiva", che, seppur non corrispondente ad alcuna fattispecie penale italiana, era nel nostro ordinamento inquadrabile nella circostanza di cui all'art.61 c.p., n. 11, e dunque aveva rilevanza penale, incidendo sulla commisurazione della pena.
Non aveva rilievo che non fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena, non trattandosi comunque di un istituto imposto dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
ne' poteva dirsi sussistere il ragionevole timore che il UC sarebbe stato sottoposto in Romania a trattamenti crudeli, disumani o degradanti in sede esecutiva, a causa delle sue passate funzioni di appartenente alla polizia, trattandosi di mere supposizioni non basate su dati concreti.
Infine, secondo la Corte torinese, non potevano apprezzarsi le denunciate violazioni dei diritti di difesa, che attenevano ad aspetti di merito che avrebbero dovuto essere dedotti nell'ambito del procedimento penale tenutosi in Romania.
Ricorre personalmente per cassazione il UC, che deduce:
1. Erronea valutazione della rilevanza del reato di "condotta abusiva" e conseguente violazione dell'art. 31 della Convenzione in materia di estradizione Italo-Rumena sottoscritta a Bucarest nel 1972. In base alla norma sopra richiamata, le estradizioni tra l'Italia e la Romania sono consentite solo se il fatto per il quale è richiesta l'estradizione è punito dalle leggi di entrambi gli stati. Nel caso di specie l'estradizione è stata chiesta per i reati di "danno corporale grave" e di "condotta abusiva"; e mentre la prima fattispecie è equiparabile a quella di lesioni personali gravi prevista dal codice penale italiano, il reato di condotta abusiva non trova corrispondenza in alcuna previsione incriminatrice dell'ordinamento italiano.
Non rileva che tale ultima condotta rientri nella fattispecie di cui all'art. 61 c.p., n. 11, perché questa previsione riguarda una circostanza aggravante e non una fattispecie incriminatrice;
sicché la "condotta abusiva" non è di per sè penalmente rilevante nell'ordinamento italiano e per essa non è dunque concedibile l'estradizione, in forza della predetta norma convenzionale.
2. Erronea valutazione di cause impeditive della esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 33, lett. c) della Convenzione Italo-Rumena, con riferimento alla mancata sospensione condizionale della stessa;
beneficio che in un normale processo in Italia sarebbe stato sicuramente concesso nella fattispecie in esame, avuto riguardo alla entità della pena e alla tipologia del reato, con la conseguenza che in tale ipotesi, in base all'art. 167 c.p. si sarebbe determinata dopo cinque anni l'estinzione del reato.
Inoltre la medesima pena in Italia sarebbe stata interamente condonata, in base all'art. 174 c.p., a seguito della recente legge sull'indulto.
3. Erronea valutazione della mancanza di pericolo di atti persecutori, che, in relazione alla qualità di appartenente al Corpo di polizia al tempo del regime di Ceausescu rivestita dal ricorrente, e al regime carcerario promiscuo rispetto ai detenuti comuni cui egli sarebbe assoggettato, si rende nella specie altamente probabile, con conseguente violazione degli artt. 698 e 705 c.p.p.. 4. Mancata considerazione della violazione dei diritti di difesa nel processo tenutosi davanti all'autorità giudiziaria rumena, posto che i giudici non solo non hanno tenuto conto delle dichiarazioni totalmente scagionanti rese dalla persona offesa ma hanno anche negato l'espletamento di una perizia che avrebbe dimostrato l'accidentalità delle lesioni subite da quella.
DIRITTO
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare infondato.
1. Il principio di doppia incriminazione, previsto dall'art. 2 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (che ha sostituito anche nei rapporti italo-rumeni la specifica convenzione bilaterale dell'11 novembre 1972, più volte evocata dal ricorrente) è nella specie pienamente soddisfatto, non solo con riferimento al reato di "danno corporale grave" (corrispondente nel nostro ordinamento al reato di lesioni personali gravissime, data l'asportazione della milza conseguente alle percosse) ma anche per ciò che concerne la cd. "condotta abusiva", che, trattandosi di violenze ingiustificatamente inferte da un appartenente alle forze dell'ordine a una persona arrestata, appare punibile nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 571 c.p., comma 2, con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
9. In ogni caso, la pena effettivamente da scontare in Romania è esclusivamente quella di due anni di reclusione conseguenti alle lesioni, dato che in forza della disciplina del concorso formale di reati vigente in quel Paese, la pena relativa all'ulteriore reato di condotta abusiva rimarrà inapplicata.
2. Quanto alla mancata sospensione condizionale della pena, va precisato che in sede di delibazione di una domanda di estradizione l'autorità giudiziaria dello stato richiesto non può entrare nel merito dei singoli istituti penali applicabili nell'ordinamento dello stato richiedente, a meno che si verta in violazione dei principi fondamentali.
Nel caso in esame il beneficio della sospensione condizionale della pena, previsto dall'ordinamento rumeno (v. fol. 141), è stato ritenuto in concreto non applicabile dall'autorità giudiziaria richiedente, con valutazione certamente non sindacabile in questa sede.
3. Il pericolo di sottoposizione di un estradando ad atti persecutori, per costituire un impedimento all'accoglimento della domanda di estradizione, non può essere fondato su mere supposizioni.
Il fatto che il UC sarà necessariamente ristretto in istituti penitenziari comuni, non esistendo in Romania per i condannati appartenenti alle forze di polizia la previsione di istituti speciali, non è motivo per paventare che egli sarà sottoposto a violenze o sevizie;
essendo al contrario ragionevole ritenere che, pur nell'ambito dell'istituto comune, le autorità ad esso preposte siano in grado di prevenire simili rischi, vuoi attraverso una specifica attività di sorveglianza vuoi con la scelta di inserimento del detenuto in reparti dell'istituto che diano in proposito adeguate garanzie.
4. Le dedotte violazioni dei diritti di difesa appaiono manifestamente destituite di fondamento.
Non è questa la sede per apprezzare se i giudici rumeni abbiano adeguatamente valutato le prove a carico o a discarico. È però appena il caso di notare, sulla base delle sentenze in atti, che l'autorità giudiziaria rumena risulta avere preso in esame ogni doglianza difensiva, comprese quelle vertenti sugli aspetti indicati nel ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006