Sentenza 12 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. L’interversio possessionis nel delitto di peculatoAvv. Giovanni Ciscognetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Nel novero dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione〈1〉, la fattispecie prevista all'art. 314 c.p. disciplina il peculato, secondo una disposizione dal seguente tenore: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.” Buon andamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' I IN NOME DEL POP003 81 /0 1 REPUBBLICA LTA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente - R.G.N. 6624/95 Cron. 755 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere- Ud. 22/09/00 Dott. Federico ROSELLI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE NUOVA CMR SOC. COOP., in persona del liquidatore e 3000 per diritti L. legale rappresentante pro tempore LENARDUZZI BRUNO, # 12 GEN 2001 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 138* presso lo studio dell'avvocato POLCHI RODOLFO, CANCELLERIA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTAROSSA WALTER, PARIZZI MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE INRS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasciata copia legale -- al Sig._POLCHI 2000 persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti L. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 3751 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERS -1- presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, LIRONCURTI LEONARDO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO, di Roma del 13.11.1995, Rep. N. 26334; - resistente con procura avverso la sentenza n. 49/95 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 16/01/95 R.G.N. 359/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato POLCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento primi due motivi e rigetto degli altri. -2- Svolgimento del processo Con ricorsi del 4 febbraio 1993 la NUOVA C.M.R. S.c.r.l. propose appello avverso due sentenze emesse dal Pretore di Pordenone in funzione di giudice del Lavoro con cui erano stati confermati i decreti ingiuntivi di condanna al pagamento, rispettivamente, della somma di lire 243.486.701 per contributi omessi e sanzioni aggiuntive e della somma di lire 2.195.000 per conseguenti sanzioni amministrative. Il Tribunale di Pordenone, riunite le cause, respinse l'appello. A questa decisione il Tribunale giunge affermando che 1. con la normativa introdotta dalla legge 17 marzo 1993 n. blo 63, l'inscrizione della cooperativa nell'Albo delle imprese artigiane non ha efficacia costitutiva: ed è subordinato alla presenza dei requisiti previsti dalle norme specifiche: la mancanza di questi requisiti rende illegittimo l'atto, ed il giudice ha l'obbligo di accertare la presenza di questi requisiti, ed eventualmente disapplicare l'atto;
1. sul piano letterale, l'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443 individua la caratteristica dell'imprenditore artigiano nell'opera personale e nell'assunzione in piena responsabilità degli oneri e dei rischi inerenti alla direzione ed alla gestione dell'attività; poiché nella cooperativa a responsabilità limitata le obbligazione sociali sono garantite solo dal patrimonio dei soci e manca la prevalenza del lavoro sul capitale, è da escludere che queste imprese possano assumere la natura artigiana;
2. una diversa interpretazione condurrebbe all'iniqua conclusione che il singolo imprenditore artigiano, per essere riconosciuto come tale deve porre il proprio intero patrimonio a garanzia del lavoro, ed 3 associandosi ad altri imprenditori artigiani nella forma di cooperativa a responsabilità limitata conserverebbe i privilegi derivanti da questa qualifica e sarebbe esonerato dal rischio economico;
3. per l'art. 2 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, “le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti”; la disposizione si riferisce anche alle società di natura artigiana. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la NUOVA C.M.R. S.c.r.l., percorrendo le linee di 3 motivi. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Ruses Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 1989, la ricorrente sostiene che il fatto che l'iscrizione delle imprese artigiane nel relativo Albo abbia o non abbia efficacia costitutiva, non ha alcuna attinenza con la materia del contendere, che ha per oggetto l'applicabilità dell'art. 3 secondo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443 alle cooperative a responsabilità limitata. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applciazione degli artt. 1, 2, 3, 4, e 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che 1. la cooperativa è un tipo di società strutturalmente diverso dalla società a responsabilità limitata;
il parametro che differenzia la prima è lo scopo mutualistico: non è la limitazione o la non limitazione della 4 responsabilità dei soci: “la responsabilità non è elemento essenziale, bensi una semplice modalità del contratto sociale”;
2. per l'art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, sono escluse dallo spazio delle cooperative artigiane le società a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita semplice e per azioni;
Questi motivi sono fondati. Oggetto della controversia non è l'iscrizione dell'impresa, bensì l'applicabilità della disciplina delle cooperative a responsabilità limitata. Come il Supremo Collegio di questa Corte ha recentemente affermato (S.U. 5 giugno 2000 n. 401), “l'art. 3 secondo comma della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dall'art. 1 della successiva legge 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art, 3 e dall'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro”. Ed invero, come chiarito da questa decisione (che espressamente e ripetutamente richiama quanto precedentemente affermato da Cass. 23 luglio 1996 n. 5365), la predetta disposizione (“per cui è artigiana l'impresa collettiva "costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno 5 nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale"), sul piano letterale, la locuzione “anche cooperativa” dimostra che era intenzione del legislatore distinguere, al fine di una differenziata disciplina, da un lato le cooperative, per il loro scopo mutualistico, e dall'altro gli enti collettivi con scopo di lucro;
con la conseguenza che la successiva esclusione, dalle imprese artigiane, di alcuni tipi di società, investe il secondo gruppo, e non il primo (le cooperative). Rudo Sul piano della ratio normativa, poi, carattere fondamentale delle imprese artigiane, che permane anche nelle imprese collettive ed è espressamente sottolineato dalla predetta disposizione, non è la personale responsabilità dei singoli soci, bensì la preminenza del lavoro sul capitale (preminenza non solo quantitativa, bensì qualitativa, in relazione alle caratteristiche dell'impresa ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso: Cass. 2 giugno 1995 n. 6221); e questo carattere è presente anche nelle cooperative costituite con la forma di società a responsabilità limitata. E si deve pertanto ritenere che, “qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge (specie quelli dimensionali), che una struttura di tipo capitalistico, inerente ad una cooperativa di produzione e lavoro, non possa essere di ostacolo all'esercizio di un'attività artigianale, in relazione alla quale, nonostante la suddetta struttura, che tuttavia permette il perseguimento di uno scopo mutualistico, continua a persistere la netta preminenza del lavoro sul capitale”. A queste imprese, di conseguenza, è dovuto il trattamento previsto per le imprese artigiane, purché le stesse non superino i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 4 della legge quadro e : svolgano quelle attività nella produzione di beni o di servizi contemplate nell'art. 3 primo comma della medesima legge. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, degli artt. 2, 3, e 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, e dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., la ricorrente sostiene che la legislazione successiva al 1924 ha innovato in materia di cooperative;
ed in particolare, il codice civile delinea il criterio di differenziazione delle cooperative nello Кешего scopo mutualistico (fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai soci, a condizioni più vantaggiose di quelle individualmente conseguibili nel mercato: Rel., n. 1025); la nuova disciplina ha ridotto lo spazio dell'art. 2 terzo comma del R. D. 28 agosto 1924 n. 1422, in quanto è ridotta la finalità dei soci di assoggettarsi alla cooperativa con vincolo di subordinazione;
ed il carattere autonomo ed individualistico della partecipazione dei soci alla cooperativa conduce a ritenere che questa nuova normativa abbia tacitamente abrogato l'indicata norma. Il motivo è infondato. Come questa Corte ha affermato (e plurimis, Cass. 3 marzo 1988, n. 2242), la norma dell'art. 2 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, per cui ai fini assicurativi le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da essero assunti, si riferisce anche alle società cooperative artigiane, le quali, pertanto, senza che in contrario possa trarsi argomento dalle leggi n. 1533 del 1956 e n. 463 del 1959, sono tenute al versamento dei contributi per i propri soci lavoratori, in relazione alle retribuzioni loro corrisposte, ancorché i medesimi siano individualmente iscritti nell'albo delle imprese 7 artigiane e siano tenuti al versamenti dei contributi in relazione ai redditi di lavoro autonomo percepiti per la loro attività individuale (il principio, che trae origine da Cass. n. 3527 del 1980, è confermato da Cass. n. 1402 del 1990). Ciò è a dirsi anche per la legge 8 agosto 1985 n. 443 (che la ricorrente invoca): la prevalenza del lavoro sul capitale non esclude l'ipotizzabilità del rapporto di lavoro subordinato fra l'impresa ed il socio (per mera esigenza di completezza è da osservare che l'invocata abrogazione avrebbe richiesto espressa volontà normativa). Argomento di riscontro è l'applicabilità del contratto di formazione e lavoro al socio di una cooperativa (Cass. n. 11807 del 1992). I primi due motivi del ricorso devono essere pertanto accolti;
ed il terzo deve essere respinto. E la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà il richiamato principio, provvedendo nel contempo alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso;
rigetta l'altro; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti;
e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Trieste, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000. Il Consigliere estensore Pietro слого IL PRESIDENTE 1 G G L L 8 N . 3 7 I - E - E 1 E 5 3 D 3 де 0 . R T D ' 1 A I L S I L E E N A S R I T D I T O O G S E I T R , E R D O O A N S G P S I E A A , T S S A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D L I L O , I B O A O D T P S A M S I D E T N E E Depositata in Cancelleria 12 GEN. 2001 oggi, A 118 LABORATORE M E DI CANCELLERA B