Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15098 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ESEP ec 65300 MAIS IA ZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1980 15 098/03 - N. 5RIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto EZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 14494/99 Consigliere 15841/99 Dott. Nino FICO Consigliere Cron. 30629 Dott. Eugenia MARIGLIANO Dott. Sergio DEL CORE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 07/03/03Dott. Guido RAIMONDI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 65300 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BA ON;
intimato e sul 2° ricorso n° 15841/99 proposto da: ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIABA 2003 VELLETRI 35, presso lo studio dell'avvocato MARSILIO 706 CASALE, difeso dagli avvocati ETTORE PETROLINI, -1- * MASSIMO DI SOTTO, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 110/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 19/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Guido RAIMONDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con avviso notificato il 4 aprile 1996, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cassino, basandosi su di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, accertava, nei confronti del sig. NI NO, ai sensi dell'art. 41 del DPR n. 600 del 1973, un reddito complessivo per il 1989, ai fini IRPEF ed ILOR, pari a lire 4.000.000, tenendo conto di interessi su capitali affidati alla società finanziaria di investimenti mobiliari s.r.l. Fondo 2000. L'avviso veniva impugnato dal signor NO dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone. Il contribuente deduceva l'illegittimità e l'infondatezza dell'accertamento in quanto basato su di . un atto da lui non conosciuto ed inoltre, nel merito, che nell'anno in questione non aveva percepito interessi da dichiarare. L'Ufficio si costituiva, rilevando che nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza erano indicati elementi certi e concreti a sostegno dell'accertamento. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, che proponeva appello dinanzi alla Commissione regionale del Lazio. In appello il signor NO ribadiva gli argomenti 2 fatti valere in primo grado ed inoltre deduceva di non alcuna somma nel 1990, che in aver percepito delle somme da lui corrisposte aveva restituzione ricevuto un assegno di lire 78.000.000 e dodici effetti per complessive lire 78.000.000 con scadenze nell'anno 1991, somme comunque perdute, facendo valere che sarebbero stati da ritenere nulli sia il processo verbale di constatazione sia l'accertamento, motivato per relationem ad esso, per violazione del diritto di difesa del contribuente, che i redditi di capitale sono imponibili per cassa e che oggetto della presunzione è la percezione e non il diritto alla percezione dei redditi medesimi. La Commissione regionale, rigettata l'eccezione : preliminare del contribuente, giacché a suo giudizio tutti gli elementi l'atto impugnato conteneva attraverso quali l'Ufficio era pervenuto all'accertamento, accoglieva l'appello del contribuente in relazione all'eccepita non effettiva percezione del reddito litigioso. In particolare il giudice di appello osservava che dagli atti, cioè dal citato processo verbale di constatazione, non risultava in alcun modo ed in concreto che il ricorrente avesse percepito gli interessi per cui è causa, percezione della quale 3 mancava del tutto la prova. Le spese di lite venivano compensate. Nei confronti della sentenza di appello il Ministero delle finanze ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Il signor NO resiste con controricorso, incidentale, affidato ad un contenente anche ricorso unico motivo, ed ha anche depositato memoria. Motivi della decisione I due ricorsi, proposti nei confronti della sentenza, devono essere riuniti ai sensi medesima dell'art. 335 cod. proc. civ. Con il ricorso principale l'amministrazione deduce violazione e falsa applicazionefinanziaria degli art. 41 e 42 del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, del DPR n. 600 del 1973 e degli art. 2697 e 2727 e SS. Cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché contraddittoria e carente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. A parere del Ministero delle finanze la statuizione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe mancata la prova della percezione da parte del contribuente degli interessi litigiosi implicherebbe due errori di diritto, e sarebbe inoltre carente sotto il profilo della motivazione. Un primo errore di diritto risiederebbe nella violazione dell'art. 42 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che stabilisce una presunzione di percezione degli interessi sui capitali dati a mutuo, quando quest'ultimo sia provato, come nella fattispecie, essendo incontestata la conclusione del mutuo, per cui sarebbe spettato al contribuente fornire la prova contraria della mancata percezione degli interessi. Un secondo errore di diritto risiederebbe nella violazione da parte della Commissione tributaria regionale delle norme sulle presunzioni di cui agli art. 2727 e seguenti del codice civile, avendo ritenuto onerato della prova diretta l'Ufficio e non della prova contraria il contribuente. Sul piano della motivazione, la sentenza impugnata sarebbe inoltre viziata giacché in ordine alla prova della percezione degli interessi da parte del contribuente, prova che secondo il Ministero delle finanze era stata comunque fornita, la Commissione tributaria regionale avrebbe del tutto illogicamente e contraddittoriamente trascurato le chiare risultanze del processo verbale di constatazione, ovvero ne 5 avrebbe dato una lettura del tutto incongrua. Il ricorso non è fondato. I primi due profili della doglianza, che espongono in realtà la medesima censura, cioè la violazione da parte della sentenza impugnata delle regole sul riparto dell'onere probatorio, devono essere esaminati congiuntamente. Il giudizio di inammissibilità di queste censure che viene espresso nel controricorso è da condividere. In effetti, riferendosi ai redditi litigiosi come interessi da capitali dati a mutuo ed invocando la relativa disciplina dell'onere probatorio recata dall'art. 42 del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'amministrazione immuta del tutto le basi fattuali del finanziaria giudizio di merito, che ha invece avuto ad oggetto non già interessi da capitale dato a mutuo, bensì utili derivanti da gestione del risparmio, meglio definiti dall'art. 41, comma 1, lettera g), dello stesso Testo unico come " utili corrisposti ... dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali In quel contesto, in effetti, correttamente la Commissione regionale non ha applicato la presunzione $ 6 di percezione degli interessi, che l'art. 42, secondo comma, del ripetuto Testo unico del 1986 stabilisce bensì per i capitali dati a mutuo, ma non per gli utili, quali quelli litigiosi, indicati dalla lettera g) del primo comma dell'art. 41 del medesimo testo normativo. Prima di questa constatazione, però, vale quella della novità dell'attuale impostazione difensiva del Ministero delle finanze e quindi della sua giudizio diinammissibilità. In effetti, nel cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), non è consentita la proposizione di doglianze che, Сmodificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli ivi proposti (cfr., ex multis, Cass., Sez. lavoro, 5 ottobre 1998, n. 9882). Resta, quanto al ricorso principale, il profilo inerente alla motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe viziata, perché illogica, contraddittoria e comunque insufficiente, in ordine all'accertamento della mancata prova da parte dell'amministrazione della 7 percezione dei redditi da capitale litigiosi. In realtà, però, la censura non individua vizi nell'argomentazione della sentenza impugnata, logici che sul punto osserva come dal citato processo verbale di constatazione emerga solo "che gli interessi furono corrisposti", in mancanza di ogni concreto elemento su cui fondare una tale affermazione, né 1'omessa considerazione di un punto decisivo. In questo motivo il Ministero si limita in effetti ad affermare che dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza emergeva "con palmare evidenza" senza dire in base а quali elementi www che l'amministratore unico della "Futuro 2000" [rectius "Fondo 2000 s.r.l. aveva incassato somme a titolo di investimento da parte del remunerate contribuente, le quali erano state riscossi e/o attraverso interessi maturati, reinvestiti. Segue alle svolte considerazioni il rigetto del ricorso principale. Con il ricorso incidentale il contribuente chiede che la sentenza impugnata, se ritenuta carente O contraddittoria nella parte relativa alla mancanza di prova della percezione del reddito contestato, sia "adeguatamente corretta, secondo le ragioni al riguardo esposte in controricorso...". Si tratta di domanda inammissibile, giacché tra i poteri della Corte di cassazione non vi è quello di integrare la motivazione in fatto resa dal giudice di merito, bensì solo quello, previsto dal secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., di correggere la erronea motivazione in diritto della sentenza impugnata, qualora il dispositivo sia conforme al diritto (cfr. Cass., Sez. lavoro, 16 maggio 1998, n. 4939). Il ricorso incidentale deve essere dunque dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese di questa fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 7 marzo 2003. Il consigliere est. Il Presidente Guido Ki dsKimand! Ugo Javang E FavoraUgo Favara IL CANCELLIERE dost Luigi Riñano NOTZ DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9 OTT. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano