Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9737 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
09 737 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione di Verso. SEZIONE SECONDA CIVILE Cutestarionequalité di parte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 22062/99 Cron.26495 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 1967 Consigliere CIOFFI Dott. Carlo GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Umberto Ud. 05/03/02 - ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TE N ZA tudiRichiesta URE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti, €1.55 BONICALZI SIRO, BERTELLI ESTER, elettivamente LUG. 2002 IL CANCELLIERE presso lo domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, studio dell'avvocato ALDO LUCIO LANIA, che li difende My unitamente agli avvocati EZIO CRESPI, MARIO CRESPI, giusta delega in atti;
- ricorrenti CANCELLERIA
contro
RR NA, RR IO, RR AB, FE CI eredi di RR UG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che li 2002 lo studio difende, giusta delega in atti;
352 -1- controricorrenti nonchè
contro
AR NO in proprio e quale erede di AR NO, AR MA PIERA in proprio e quale erede di AR NO, AR MA PIA, in proprio e quale erede di AR NO;
intimati avverso la sentenza n. 379/99 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 02/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica My udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato LANIA Aldo Lucio, difensore del ricorente che ha chiest l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PETRETTI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con alto di citazione in opposizione di terzo ex art.404 cpc, notificato il 3108 90. ST EL e IR IC riferivano che essi stessi esponenti erano proprietari degli apprezzamenti di terreno di cui ai mappali nr 068 e 2397 del Catasto terreni del Comune di Gallarate;
che essi stessi e i loro danti causa erano nel possesso da oltre venti anni della porzione di terren contrassegnata con il mappale 2392, da tempo recintata ed annessa alla proprietà degli attori;
che ST RR in data 12.12.1986 aveva trascrito la sentenza n.203 del Pretore di Gallarate con la quale aveva usticapito l'intera mappale n.2392; che essi opponenti avevano tuttavia acquistato la proprietà della sopradescritta porzione per cui la predetta sentenza doveva ritenersi inopponibile ad essi per carenza della integrità del contraddittorio Tutto ciò premesso convenivano ST RR per sentir dichiarare che essi omponenti erano proprietari in comunione tra di loro, per intervenuta usucapione della frazione di terreno di cui al mappale 2392, e dichiarare nulla mefficace ed inopponibile agli attori la sentenza n.203 del 7.10.1986 del Pretore di Gallarate, relativamente alla porzione immobiliare rivendicata Si costituiva il convenuto contestando la domanda svolta da parte attrice;
in parcolare rilevava che nessun altro, ad esclusione del convenuto aveva avalo al possesso dei terreni oggetto di usucapione, come attestato dalla stessa leposizione,resa davanti al Pretore di Gallarate, da ON EL, il quale aveva dichiarato che solo RR e la sua famiglia, avevano goduto e coltato i suddetti terreni Con ordinanza del 10.06.1995, il Pretore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IU EL o dei di lui eredi nel termine e perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il procuratore degli attori provvedeva a citare i signori MA ER ed OR EL, ma non IU EL. Con sentenza 28 5/21.6.96, il Pretore, rilevato che nella causa conclusa con la sentenza del 7. 10.86 IU EL era stato convenuto in giudizio e che stesso era pertanto litisconsorte necessario nel presente giudizio, affermava la piena legittimità dell'ordinanza da lui emessa il 10.6.95. Consequentemente, il primo giudice dichiarava l'improcedibilità della domanda, con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali. Proponevano appello RO IC ed ST LI, con atto notificato ad ST RR il 9.4.97, ad ON EL in proprio e quale erede di NE EL il 10.4.97. ed a MA ER EL, in proprio e quale erede di NO EL il 14.4.97. Rilevavano gli appellanti che nella sua sentenza il Pretore non aveva tenuto conto della circostanza, evidenziata da essi attori, che ST RR non aveva mai evocato ritualmente in giudizio IU EL che, emigrato in America nel 1927, era deceduto da oltre sei anni all'inizio del giudizio di usucapione Da cie derivava l'insanabile nullità della notifica ex art. 143 cpc, presso il Comune di Gallarate, fatta dal RR e IU EL. Conseguentemente, IU EL non poteva considerarsi "parte" nel giudizio di usucapione, e pertanto non era necessaria la sua citazione nel giudizio di opposizione, potendo in ogni tempo lo stesso agire in giudizio per far valere il proprio diritto sul bene. Si costituiva in giudizio l'appellato ST RR, rilevando che nella causa per usucapione esattamente IU EL era stato citato ai sensi 2 dell an 143 cpc. sulla base di informazioni del comune di ultima residenza (Gallarate) dal quale risultava emigrato in data 1.1.27 per l'America. Con sentenza in data 19.3/2.4.99, il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l'appello regolando le spese. Osservava il Collegio che la decisione del giudice della causa di usucapione di dichiarare la contumacia di IU EL non poteva essere criticata, avenda quel giudice, sulla scorta della documentazione in atti, esattamente ritenui ammissibile la notificazione eseguita, a mente dell'art. 143 cpc, a 1 persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, sulla scorta di una certificazione del comune di ultima residenza (Gallarate) che attestava che il EL era emigrato negli USA fin dal 1927. Conseguentemente, era legittima e doveva essere osservata l'ordinanza del giudice della sentenza appellata, che invitava i coniugi IC ad integrare il contraddittorio con il EL od i suoi eredi. In sostanza, gli appellanti non potevano sottrarsi a questo dilemma: o IU EL era stato ritualmente evocato in giudizio nella causa conchusasi con la sentenza n.203/86, ed allora doveva essere integrato il contraddittorio nei suoi confronti nel presente giudizio, o, in caso contrario, la presenza del EL o dei suoi eredi (che il IC e la LI hanno rintracciato y documenti 2 e 3 degli appellanti) nel presente giudizio era ancora necessaria, per far valere la domanda di usucapione nei loro confronti Non avendo pertanto gli attori in primo grado provveduto ad integrare il contraddittorio, legittimamente il primo giudice aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda. Non appariva pertanto necessario per la decisione assumere le prove dedotte dagli appellanti all'udienza di precisazione delle conclusioni. 3 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il IC e la LI, sulla base di un articolato motivo;
resistono con controricorso gli eredi errario Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione L'unico articolato motivo su cui si basa il ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 163, 404 e 405 cpc, nonché omessa, insufficiente motivazione sulla richiesta di prove orali) si basa su alcuni peculiari presupposti della sentenza impugnata, emessa in causa di opposizione di terzo ex art.404, 1° parte, cpc. La sentenza impugnata, ritenendo IU EL parte necessaria del giudizio iniziato da ST RR per accertare l'acquisto in base ad usucapione della proprietà del mappale n.2392, giudizio conclusosi con la sentenza n 203 del 1986 del Pretore di Gallarate, nonché di quello di opposizione di terzo, non avrebbe considerato che l'usucapione del RR non poteva riguardare l'intero mappale perché in parte usucapito dagli odier ricorrenti Inoltre IU EL, era deceduto nel 1978, anni prima quindi dell'inizio della causa decisa dal Pretore (ottobre 1985); di conseguenza, l'atto di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti era nullo od inesistente con conseguenze analoghe per la sentenza emessa in quel giudizio Dalla corrispondenza intercorsa tra ON EL, già comproprietario del terreno oggetto della domanda di usucapione del RR, e l'avv. Crespi risultava la collusione tra le controparti del giudizio relativo. + L'articolata censura tende in buona sostanza a far valere la nullità della citazione (ex art 343 cpc) del IU EL che era all'epoca deceduto e la cui morte era nota ai suoi parenti, evocati in giudizio dal RR. La questione appare singolare, ma deve essere inquadrata nell'ambito del procedimento per opposizione di terzo che ne occupa, in cui il giudice aveva disposto integrazione del contraddittorio nei confronti di IU EL (che sia pure contumace, risultava parte nel giudizio per usucapione) o dei suoi eredi. Ora pur non avendo il Tribunale dato una risposta alla relativa eccezione sollevata nell'atto di appello, ha correttamente e in ogni caso considerata come non avvenuta la disposta integrazione che concerneva anche gli eredi di IU EL, che non sono stati evocati in giudizio in ottemperanza al disposto del giudice. Pei tale parte certamente l'ordinanza è rimasta inadempiuta, di talchè non sussiste neppure interesse. da parte dei coniugi Bonincalzi, a sollevare la questione afferente alla regolarità o meno della evocazione in giudizio di IU EL nel giudizio di usucapione. L'ulteriore censura afferisce alla usucapione solo della metà del mappale 2342 × alla pretesa collusione tra le controparti di quel giudizio e prospetta questioni nuove che necessiterebbero di accertamenti di fatto incompatibili con la presente sede di legittimità; i ricorrenti, in un giudizio di opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art.404, 1° parte cpc, non hanno agito come avent: causa o creditori di una delle controparti. Conseguentemente, è anche priva di rilievo la mancata ammissione delle prove orali a sostegno di detta collusione In definitiva, il ricorso appare fondato e, in parte qua, inammissibile e deve essere pertanto respinto. 5 L'assoluta peculiarità del caso di specie costituisce valido motivo per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione
P.Q.M.
La Cette rigetta il ricorso e compensa le spese. Cosi deciso in Roma, il 5.3.2002 Il Presidente Spartan Il Consigliere estensore Murent splats in IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico مة ماما DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 5 LUG 2002 IL CANCELLIERE C1 Talorico 109T129,11 66 456T ROMA 2 TOT. 149,77 A 3 0 LUG. 200% 34357 (Cu CN & Surger 6