Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2002, n. 10167
CASS
Sentenza 12 luglio 2002

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In tema di composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, affinché sia rispettato il principio costituzionale d'indipendenza del giudice speciale occorre che l'art. 3, secondo comma, del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654 (come sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204) - il quale, allo scopo di non esporre il funzionamento dell'organo giurisdizionale al rischio di risultare impedito in attesa che il procedimento di nomina del successore si compia, prevede che i membri designati dalla giunta regionale, una volta scaduti, continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei rispettivi successori - venga interpretato nel senso di richiedere, comunque, l'inizio del procedimento per la sostituzione attraverso la designazione del successore anteriormente alla scadenza del mandato del componente, giacché diversamente - ove la norma venisse letta nel senso di consentire l'intervento della designazione del successore dopo la scadenza dell'incarico del componente che si tratta di sostituire - quest'ultimo si troverebbe in una situazione analoga a quella che si aveva con la possibilità di riconferma dell'incarico, possibilità prevista dal testo originario della disposizione ma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 1976 in quanto rimessa ad una scelta discrezionale della giunta regionale, come tale lesiva del principio costituzionale sopra evocato.

Nel giudizio di cassazione, i documenti miranti a dimostrare l'irregolare composizione, a causa della presenza nel collegio di un membro con mandato scaduto, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (irregolare composizione che si presta ad essere denunciata con ricorso alle Sezioni Unite come motivo attinente alla giurisdizione), possono essere depositati davanti alla Corte stessa, anche se non prodotti nel precedente grado di giudizio, purché con il ricorso (secondo quanto prescrive l'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.), e non successivamente, come è invece disposto (dall'art. 372, secondo comma, dello stesso codice) per i documenti che riguardano l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, senza tuttavia che il mancato deposito di tali documenti possa essere superato facendo ricorso a poteri officiosi del giudice di legittimità, atteso che il difetto di legittimazione all'esercizio della funzione giurisdizionale dipende da un complesso di fattori risalenti al procedimento di nomina dei componenti del Consiglio, aventi natura di atti amministrativi, che la Corte di cassazione non ha l'onere di conoscere e di cui essa può acquisire conoscenza solo attraverso gli atti del processo.

Le peculiarità ed i limiti del giudizio d'impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione delle pronunce del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, per motivi inerenti alla giurisdizione, comportano che detto difetto di giurisdizione deve essere denunciato con apposito motivo, da formulare con riguardo ad una determinata e concreta situazione, e non può essere rilevato d'ufficio in presenza di un ricorso proposto per altri, diversi motivi, sia pure attinenti a questioni di giurisdizione.

Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana è circoscritto ai motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., sicché non è deducibile come motivo di ricorso il vizio di violazione di legge. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del motivo di censura con cui si deduceva un "error in iudicando" per avere il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana statuito la legittimità dell'esclusione, dal procedimento di aggiudicazione di un appalto, di un raggruppamento temporaneo di imprese per mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 10 D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 ai fini della partecipazione alla gara).

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  • 1Il CGA con ordinanza 13 maggio 2003 n. 185 solleva la questione di legittimità costituzionale
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 23 maggio 2003

  • 2Cassazione SS.UU. 12 luglio 2002 n. 10167
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 maggio 2003

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2002, n. 10167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10167
Data del deposito : 12 luglio 2002

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