Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14822 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOL ITAL NO1 48 23 /02 LA CORTE SUPR M SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dågli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 10142/00 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.·34588 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Ud. 04/07/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO AF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VINCENZO PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio 2002 dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e 3290 -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1121/99 del Tribunale di BARI, depositata il 07/05/99 - R.G.N. 2670/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Bari - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 9 maggio 1996 - rigettava la domanda proposta da FA Di GR contro il proprio datore di lavoro, Ferrovie dello stato S.p.a., per ottenerne la condanna al pagamento dell'equo indennizzo (di cui all'art. 68 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3), previo accertamento che l'infermità - da cui era affetto - dipende da "causa di servizio". Osservava, infatti, il giudice d'appello: M "non vi é prova in atti che la malattia riscontrata dipenda, sia pure solo a a livello concausale, dal sevizio"; - -é ben vero, infatti, che - ad aviso del c.t.u. nominato in primo grado – la malattia ("ulcera bulbare attiva con duodenite ipertrofica“), da cui risulta affetto il Di GR, ha, quale causa preminente, la "situazione di stress", che dipende da fattori presenti nella sua attività lavorativa (quali: particolari responsabilità, particolari irregolarità dell'orario di lavoro, assunzione di pasti irregolari); - le valutazion del c.t.u. non sono condivisibili, tuttavia, in quanto, da un lato, si basano su "dati anamnestico-lavorativi" riferiti dallo stesso lavoratore - in ordine "alle condizioni ed alle modalità in cui si sarebbero svolte le sue mansioni" nonostante le specifiche contestazioni di controparte, mentre la patologia dello stesso lavoratore risulta, dall'altro, diffusa in larga parte della popolazione e, nella specie, di "entità medio-modesta"; - pertanto, in atti mancano "elementi per affermare che il lavoro espletato abbia costituito causa o concausa efficiente e determinante della malattia", né la lacuna istruttoria prospettata può essere colmata da una nuova consulenza tecnica, in quanto questa non "potrebbe essere strumentalizzata per 1 introdurre in causa, con la indispensabile obiettività, quegli elementi di fatto, tuttora mancanti, perchè l'attore, che ne aveva l'onere, ha omesso di procurare". Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione.
1.Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2087, 2697 c.c., 41 c.p.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - FA Di GR censura la sentenza impugnata per avere, disattendendo le conclusioni del c.t.u., negato il nesso di causalità tra la propria attività lavorativa e la patologia, da cui é affetto, omettendo di considerare, da un lato, che il datore dilavoro non aveva provato di avere posto in essere tutte le tutele per la salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore esponendolo, così, a "notevole stress psico-fisico", senza peraltro notificargli il c.d. documento di rischio - e trascurando, dall'altro, il principio di "equivalenza causale" (art.41 c.p.). Con lo stesso mezzo, il ricorrente lamente, altresì, che la sentenza impugnata non motiva il proprio scostamento dalle conclusioni del c.t.u., in dipendenza delle asserite di ffusione è contenuta entità della propria patologia, da un lato, e delle conclusioni – peraltro "non (...) suffragate da dati statistici epidemiologici” – che - - in atti manchino "elementi per affermare che il lavoro espletato abbia costituito causa o concausa efficiente e determinante della malattia". Con il secondo motivo - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.) -- il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere- senza motivazione adeguata disatteso, da un lato, le conclusioni del c.t.u., anzichè richiederne chiarimenti o disporre la rinnovazione della consulenza, e trascurato di esaminare, dall'altro, la complessa documentazione versata in atti, dalla quale risultava la dipendenza da "cause di servizio" della propria patologia. Il ricorso non é fondato.
2.La funzione dell'istituto dell'equo indennizzo (di cui all'art. 68 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n.11, per quanto riguarda il personale delle Ferrovie dello stato), e' quella di compensare la perdita permanente dell'integrita' fisica (comunque riconducibile ad una delle menomazioni, di cui alle Tabelle A e B allegate al DPR 23 dicembre 1978, n.915, ancorché non comporti la totale inabilità al servizio) per infermità dipendente da causa di servizio - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 11621/98, 13094/99, 6/2001) con la conseguenza non e' sufficiente il mero manifestarsi di una malattia invalidante, durante la prestazione del servizio, ma deve sussistere, altresì, un concreto nesso eziologico tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e la manifestazione o l'aggravamento della malattia. Tuttavia solo l'accertamento della malattia e del suo esito invalidante può formare oggetto di giudizio di ordine sanitario demandabile al consulente tecnico al pari del nesso eziologico tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e la - manifestazione o l'aggravamento della malattia - mentre grava sul lavoratore l'onere di provare, in caso di contestazione della controparte, il fatto concernente condizioni e concrete modalità di svolgimento delle proprie prestazioni lavorative - secondo i principi generali (art.2697 c.c.) in tema di ripartizione dell'onere probatorio (vedi, per tutte, Cass. n.4223/95, sia pure con riferimento al caso analogo dell'onere del lavoratore di provare l'adibizione ad 3 una lavorazione tabellata ovvero l'esposizione al rischio ambientale, in controversia per il riconoscimento di rendita per malattia professionale). Nè la lacuna istruttoria - dipendente dall'inottemperanza del lavoratore al prospettato onere probatorio può essere colmata dal giudice mediante - rinnovazione della consulenta o richiesta di chiarimenti al consulente già nominato, esulando l'accertamento di quel fatto per quanto si é detto - dalle questioni tecniche demandabili al consulente. La sentenza impugnata si é uniformata ai principi di diritto enunciati e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse dal ricorrente.
3.La sentenza impugnata, infatti, disattende le conclusioni del consulente tecnico, nominato in primo grado, in quanto si basano - nonostante le specifiche contestazioni di controparte, anche nel giudizio d'appello (contestazioni che erano mancate, invece, nel caso considerato da Cass. n. 6/2001, cit.) - su "dati anamnestico-lavorativi” riferiti dallo stesso lavoratore. I In difetto di qualsisi prova a tale proposito, della quale era onerato - per quanto si é detto - lo stesso lavoratore, il Tribunale perviene alle conclusioni – all'evidenza coerenti con i principi di diritto enunciati – che, da un lato, mancano - "elementi per affermare che il lavoro espletato abbia costituito causa o concausa efficiente e determinante della malattia" e, dall'altro, che la lacuna istruttoria prospettata non può essere colmata da una nuova consulenza tecnica, in quanto questa non "potrebbe essere strumentalizzata per introdurre in causa, con la indispensabile obiettività, quegli elementi di fatto, tuttora mancanti, perchè F l'attore, che ne aveva l'onere, ha omesso di procurare". Tanto basta per rigettare il ricorso. - leInfatti risultano superflui per sorreggere la decisione impugnata concorrenti argomentazioni che la patologia del lavoratore é diffusa in larga parte della popolazione e, nella specie, risulta di "entità medio-modesta". Peraltro l'asserito inapempimento dell'obbligo di sicurezza (art.2087 c.c.) - oltre ad essere prospettato genericamente, senza indicazioni specifiche delle asserite violazione e, soprattutto, senza l'ottemperanza degli oneri probatori a carico del lavoratore, che sono indispensabili per fondare una qualsiasi responsabilità del datore di lavoro (nonostante l'onere probatorio a carico del medesimo, ai sensi dell'art. 1218 c.c.: vedi, per tutte, Cass. n.14469, 5491, 1886, 1307/2000) risulta, comunque, irrilevante in difetto della prova circa le - condizioni e le concrete modalità di svolgimento delle prestzioni lavorative.
4.Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente rigettato. Il ricorrente, tuttavia, non va condannato alla rifusione delle spese processuali (ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.), in quanto l'equo indennizzo integra un trattamento di natura previdenziale in considerazione della funzioneB prospettata, di compensare la perdita permanente dell'integrita' fisica per infermità dipendente da causa di servizio (quale si desume dall'art.3 del DPR n.3 del 1957, cit.) – ancorché l'onere finanziario ed il relativo pagamento- gravino esclusivamente sul datore di lavoro (vedi Cass. n. 270 del 1999).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002 :Muchale De Lux Philli Il Presidente Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 180TT 2002180T1200 IL CANCELLIERE