Sentenza 23 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12410 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 12410 /03 IN NOME DEL POPOLO ITA ANO LA CORTE SUPK SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 13872/01 Dott. Michele DE LUCA Consigliere 16710/01 Cron. 26 292 - Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.10/06/03 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NE NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G MERCALLI 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO M. LEVANTI, che lo rappresenta e difende PEDARRA, giusta unitamente all'avvocato GIUSEPPE delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2003 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO 3543 -1- PONTURO, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
controricorrente e sul 2° ricorso n° 16710/01 proposto da: NE NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MERCALLI 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO M LEVANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE PEDARRA, giusta delega in atti;
- ricorrente nonchè
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 930/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 29/06/00 - R.G.N. 2422/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso previa riunione, rigetto dei ricorsi. -2- 0 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 29 giugno 2000, il Tribunale di Foggia confermava la sentenza 9 febbraio 1994 del locale Pretore, appellata dal sig. Giovanni BO nei confronti dell'I.N.P.S., succeduto allo S.C.A.U., con la quale era stato rigettata l'opposizione del BO a decreto ingiuntivo ex adverso notificatogli per il pagamento di £.419.260.339 a titolo di contributi omessi, somme aggiuntive e interessi. Il Tribunale ha considerato che: indipendentemente da eventuali vizi del procedimento di accertamento del credito dell'ente previdenziale, era compito del giudice accertare, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la sussistenza del credito contestato;
non era controverso il diritto vantato dallo S.C.A.U. non avendo l'opponente posto in discussione la propria iscrizione;
- l'ammontare del credito risultava da attestazione redatta sulla base degli atti dell'Ufficio provinciale indicante l'importo dei contributi per i singoli esercizi, nonché delle somme aggiuntive e degli interessi;
- si trattava di documento redatto da organo pubblico nell'esercizio della sua funzione amministrativa, avente efficacia probatoria circa i fatti dichiarati, peraltro superabile con altri mezzi legali di prova;
- all'onere di fornire la prova contraria sul 'quantum' l'opponente, che mai aveva contestato l' 'an debeatur, non aveva adempiuto;
- in particolare, non avrebbe potuto limitarsi a una generica contestazione degli importi;
G 1387201.doc 3 Vizue - all'inerzia non avrebbe potuto sopperire il giudice ordinando Lesibizione esibire diyattie documenti. allo S.C.A.U. La cassazione di questa sentenza è chiesta dal BO con due ricorsi di identico contenuto, rispettivamente notificati il 10 maggio 2001 (depositato il 4 giugno succ.) e il 18 giugno 2001 (depositato il 3 luglio succ.), affidati a unico motivo. Resiste l'Istituto di previdenza con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti (art.335 c.p.c.). Rileva, anzitutto, la Corte che il primo ricorso (n.13872/2001 r.g.) è improcedibile per inosservanza del termine per il deposito di cui all'art.369, primo comma, c.p.c.. E' invece proponibile il successivo ricorso (n.16710 /2001 r.g.), depositato entro il termine breve dalla notifica del precedente, di eguale contenuto, prima della presente pronuncia di improcedibilità dell'altro, sicché non può ritenersi consumato (con la proposizione del primo ricorso) il diritto di impugnazione del BO (cfr. Cass. 27 settembre 2000, n.12803; 8 marzo 2000, n.2627; 29 ottobre 1999, n.12149; 30 marzo 1998, n.2330; 23 giugno 1997, n.5573; 15 dicembre 1995, n.12844). Il ricorrente deduce vizi di motivazione e si duole in primo luogo che il Tribunale abbia affermato che il diritto vantato dallo SCAU era incontestato, quando mai vi era stato un riconoscimento di esso o della legittimità del metodo di accertamento del debito. 1387201.doc 4 La domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo era nulla per indeterminatezza della 'causa petendi' e del 'petitum'. La documentazione prodotta non giustificava la richiesta di decreto ingiuntivo. In secondo luogo, il ricorrente afferma che non pare che lo SCAU avesse fatto applicazione del c.d. 'sistema diretto' ( con riferimento all'effettiva manodopera utilizzata nell'anno di competenza) esteso su tutto il territorio nazionale dal d.l. n.7/1970; pare, invece, che l'Ufficio avesse utilizzato il c.d. 'sistema provvisorio'. In terzo luogo, la prova del credito non poteva essere costituita dall'autocertificazione dello SCAU. Conclusivamente, il ricorrente si è riportato integralmente al ricorso di primo grado e a quello d'appello, nonché alla documentazione in atti, il tutto da intendersi integralmente riportato e trascritto. Il ricorso non è fondato. Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che per i crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali o assistenziali, l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (o di altro funzionario da lui delegato) contenente l'indicazione dell'ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro all'Istituto, integra prova scritta idonea all'emissione di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art.635, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. 10 gennaio 2003, n.243; 10 aprile 2001, n.5361; 19 novembre 1996, n.10104; 21 aprile 1995, n.4512; 14 gennaio 1985, n.57). Da tale indirizzo, giustificato dal dato testuale della norma, non v'è ragione di deflettere. な 1387201.doc Ne consegue, anche, che la domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, fondato sulle risultanze della predetta attestazione, non può ritenersi priva di 'causa petendi' o didi 'petitum', rappresentati, rispettivamente, dall'omissione contributiva, nel caso in esame partitamente specificata per anni e per importi, e dalla richiesta di condanna al pagamento di contributi omessi, somme aggiuntive e interessi. A fronte del contenuto del documento posto a fondamento della domanda, l'opponente avrebbe avuto l'onere di muovere specifiche contestazioni, attinenti ai fatti costitutivi della pretesa contributiva, non già limitarsi alla generica negazione circa la sussistenza dell'obbligazione, così come dispone l'art.416, comma terzo, c.p.c. e come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (con riferimento ai conteggi presentati a corredo della domanda giudiziale), con la sentenza 23 dicembre 2002, n.761, in relazione alla memoria difensiva del resistente, alla quale deve essere equiparato, ai fini dell'applicazione del principio di non contestazione, l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, attesa la veste sostanziale di convenuto, propria dell'opponente, che solo con la detta memoria introduce nel processo le proprie difese. Dalla mancata contestazione correttamente il giudice di merito ha tratto il convincimento della fondatezza della domanda proposta dall'Ente. Vero è che il ricorrente assume di non avere mai riconosciuto il diritto vantato dallo SCAU, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale. Risulta, peraltro, che con l'atto di opposizione il BO aveva eccepito l'erroneità del calcolo dei contributi non versati e della determinazione 1387201.doc delle omissioni, sicché il prospetto di computo si presentava generico e indeterminato, non essendo neppure indicati i criteri seguiti nell'accertamento. Si trattava, dunque, di contestazioni diverse dalla negazione in radice del debito. Il ricorso, inoltre, difetta del requisito di autosufficienza, secondo il quale (cfr. Cass.21 dicembre 2001, n.16163; 21 novembre 2001, n.14728; 21 giugno 2001, n.8476; 30 marzo 2001, n.4743) la fondatezza delle doglianze deve desumersi dal contenuto stesso dell'atto, che deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede l'annullamento della sentenza di merito e altresì a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, non essendo consentito al giudice di legittimità di esaminare gli atti processuali e di ricercarvi direttamente le posizioni assunte dalle parti e le circostanze confermative di quanto da esse dedotto (il ricorrente, invece, nel caso in esame, ha, a tal fine, fatto generico richiamo 'per relationem' agli atti processuali), sicché la doglianza, circa la illegittimità del metodo di calcolo usato, rimane priva di qualsiasi concreto riscontro, non avendo il ricorrente proposto un diverso computo, concretamente sviluppato, ritenuto da lui corretto, dei contributi (e somme aggiuntive e interessi) effettivamente dovuti e di quelli eventualmente pagati e la critica presenta, quindi, un profilo di inammissibilità; ulteriore ragione di inammissibilità è la formulazione in termini dubitativi o ipotetici delle censure attinenti al sistema di rilevamento delle omissioni contributive ("non pare che l'ufficio 1387201.doc 7 abbia utilizzato questo sistema [c.d. diretto]….. bensì quello così detto provvisorio"). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso n.13872/01 e rigetta il ricorso n.16710. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, addì 10 giugno 2003. frylichen Chall IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORĘ ANCELLIERE Depositato in Cancelleria A 23 AGO.2003 joggi,M UL CANCELLIERE L E L D L E G A E - G 1 1 7 8 - . 3 N 3 3 5 R I T O I D T A S I S I E N E D L . R L ' A 1 T 0 Glove P N A A S G I E G S O S T A I S R A D E , E T , S O R S N E D E P T M S E A I I O A T D O B L L O D I , 1387201.doc 8