CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2023, n. 7414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7414 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alle conclusioni depositate e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'avvocato RANDAZZO GIOVANNI si riporta a tutti i motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7414 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'interesse di US IU è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 20 novembre 2020, che, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui all'art. 236, comma 2, L.F., ha rideterminato la pena inflittagli. In particolare, la Corte di merito ha ribadito il giudizio di colpevolezza dell'imputato per i fatti di bancarotta documentale e patrimoniale, commessi nella qualità di amministratore della Farmacia Cuore di Gesù Snc., ammessa a concordato preventivo omologato, per avere egli tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari - segnatamente, non avendo contabilizzato la cessione di un ramo di azienda in favore della Jamal Srl;
le operazioni di cessione di quote tra i soci e le movimentazioni finanziarie atte a giustificare il riportato saldo di cassa pari ad Euro 175.493,00 - e distratto dal patrimonio sociale e proprio risorse atte a garantire i debiti sociali, pagando debiti aziendali preesistenti al cambio di gestione sociale, sottraendo il residuo di cassa dell'importo di Euro 175.493,00, e costituendo un trust nel quale faceva confluire beni immobili personali, a nulla rilevando l'impegno, assunto dall'amministrazione del trust con i creditori sociali in sede di concordato, di devolvere loro l'immobile in cui era ubicata la farmacia e di garantire tutti i crediti prededucibili e privilegiati e il 45% dei crediti chirografari. 2. L'atto di impugnativa consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 236, 223, 216 e 217 L.F.; 42 e 49 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in riferimento alla statuizione di conferma della condanna del ricorrente per i fatti di bancarotta fraudolenta documentale. A suffragio è addotto che il commissario giudiziale, per ricostruire il patrimonio sociale e il movimento degli affari, non aveva dovuto far ricorso a documentazione esterna alla contabilità aziendale, sicché, verificatesi mere irregolarità, le stesse avrebbero dovuto essere qualificate come condotte di bancarotta documentale semplice. Infatti, la cessione del ramo d'azienda alla 'lannal' Srl. era stata regolarmente trascritta e, inoltre, non ne sarebbe stata neppure necessaria la contabilizzazione in quanto atto inefficace e come tale inesistente: donde, l'omessa contabilizzazione costituiva condotta inoffensiva e, comunque, non assistita dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. La mancata contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie connesse al saldo di cassa pari ad Euro 175.493,00, non rinvenuto, si risolveva, poi, in una duplicazione della contestazione ed anche della condanna, essendo stato il medesimo fatto ascritto al ricorrente anche al capo B) della rubrica. Infine, la mancata variazione della denominazione sociale a seguito delle cessioni di quote societarie non poteva essere sussunta nella categoria delle rilevazioni contabili e non era tale, comunque, da incidere sulla esatta ed agevole ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 236, 223, 216 L.F.; 42 cod. pen.; 2560 cod. civ. e 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in riferimento alla statuizione di conferma della condanna del ricorrente per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B). E' dedotto a sostegno che i giudici di merito, adagiandosi supinamente sull'interpretazione dell'atto pubblico di donazione in data 19 maggio 2006 - con la quale l'azienda della farmacia era stata ceduta al ricorrente e alla sorella dalla loro madre - offerta dal commissario giudiziale, il quale aveva frainteso il senso di quanto pattuito dalle parti del negozio circa l'adempimento dei debiti aziendali, avevano ritenuto che il pagamento dei debiti connessi ai contratti stipulati per l'esercizio dell'attività aziendale fossero debiti pregressi, dei quali si era accollato l'adempimento la donante, ma così facendo non avevano tenuto conto dell'art. 2560 cod. civ., che stabilisce che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 236, 223, 216 L.F.; 42 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in riferimento alla statuizione di conferma della condanna del ricorrente per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo C). Ad avviso del ricorrente la motivazione rassegnata al riguardo sarebbe inficiata da una radicale illogicità: affermare, infatti, che, a fronte di un concordato preventivo ammesso e regolarmente omologato, la pattuizione stipulata tra l'organo di gestione del trust e i creditori sociali - quanto alla devoluzione al concordato nell'immobile in cui era ubicata la farmacia e quanto all'assunzione della garanzia del pagamento dei crediti prededucibili e privilegiati e del 45% dei crediti chirografari - non fosse loro opponibile in caso di fallimento sarebbe 2 espressione di motivazione astratta ed apodittica, non essendosi giammai verificato il fallimento, ed anzi essendo stato, il detto accordo, parte integrante della proposta concordataria oggetto di vaglio formale e sostanziale del Tribunale, conclusosi con esito positivo. Ciò a voler tacere del profilo della distanza cronologica della costituzione del trust rispetto al momento di emersione dell'insolvenza, suscettibile di incidere sulla prova del dolo della contestata bancarotta patrimoniale. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 219 L.F.; 24 e 27 Cost.; 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno e delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 3. Con memoria in data 22 novembre 2022, il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. 4. Con requisitoria in data 3 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Giovanni Di Leo, ha concluso per l'annullmanto con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi B) e C). CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo è inammissibile. Quanto al fatto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) della rubrica, i giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, hanno giustificato la condanna inflitta al ricorrente evidenziando che, a fronte di comprovate operazioni idonee a modificare l'assetto societario (cessioni di quote da un socio all'altro della Farmacia Sacro Cuore Snc.) ed il patrimonio aziendale (cessione di un ramo d'azienda alla 'Jamal' Srl. ed impiego della somma di Euro 175.493,00 corrispondente al saldo attivo), nulla risultava contabilizzato nelle scritture contabili, non essendo state, in particolare, documentate le movimentazioni finanziarie che avevano sottratto alla società il fondo di cassa. 3 Ne viene che i rilievi al riguardo articolati dal ricorrente sono generici e manifestamente infondati. Segnatamente, non aggrediscono le rationes decidendi della statuizione impugnata né le deduzioni in punto di omessa contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie atte a giustificare il provato ammanco di cassa per Euro 175.493,00, risultando ontologicamente diverse le condotte di sottrazione di risorse dal patrimonio societario (di cui al capo B) e quelle di mancata registrazione delle operazioni tramite le quali se ne era disposto, né quelle in punto di omessa rappresentazione del cambio di denominazione sociale della società, essendo palese che il deficit informativo era riferito alle modificazioni societarie sottostanti, le quali si sarebbero dovute annotare nel libro soci. Le deduzioni in punto di cessione del ramo di azienda alla 'Jarrial' Sri. sono, invece, manifestamente infondate: per un verso, confondono l'inefficacia di un negozio giuridico con l'inesistenza dello stesso;
per altro verso, sono articolate in spregio al pacifico principio di diritto secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L.F. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Rv. 258982; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Rv. 247444). Oggetto della contestazione di cui al capo A) non è, infatti, la sottrazione, la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori, ma l'omessa annotazione nelle scritture contabili, reperite dagli organi della procedura concordataria, di informazioni societarie rilevanti tali da impedire o da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società. L'indicazione ermeneutica sopra riportata consente di respingere, in quanto priva di giuridico pregio, la doglianza in tema di mancata derubricazione del delitto contestato e ritenuto in quello di bancarotta semplice documentale. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, unanime nell'affermare che la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, L.F, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2), L.F, l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla 4 coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, 2019, Rv. 274630): coscienza e volontà ritenute provate in capo al US dalla circostanza che, ad esempio, il commissario giudiziale aveva rilevato la cessione d'azienda alla 'Jamal' Srl. solo compulsando documentazione estranea alle scritture contabili (la trascrizione del detto negozio nei registri all'uopo predisposti). 2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. L'esistenza della clausola di accollo in capo alla donante dei debiti aziendali, contenuta nell'art. 2 dell'atto di donazione della Farmacia Sacro Cuore rogato in data 19 maggio 2006, non prova, di per sé, la bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritta al ricorrente al capo B) della rubrica, per avere destinato risorse aziendali al pagamento dei debiti suddetti pregressi. Ai sensi dell'art. 2560 cod. civ., infatti, dei debiti relativi all'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, continua a rispondere l'alienante, salva diversa volontà dei creditori, ma solidalmente risponde anche l'acquirente ove i debiti risultino dai libri sociali obbligatori. Donde, nel caso di specie, legittimo il pagamento dei debiti aziendali pregressi da parte dei donatari-acquirenti dell'azienda, per potersi ritenere in capo al ricorrente la distrazione di risorse patrimoniali, sussumile nello schema qualificatorio di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F., sarebbe necessaria la prova che egli abbia rinunciato ad agire in regresso nei confronti della donante, obbligata principale, la quale risulta dall'atto di donazione allegato che si fosse altresì riservata la percezione delle attività derivanti dai contratti pregressi (ad esempio i mandati di pagamento della Asl). Dovendosi prendere atto dell'assenza di motivazione sul punto, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua per nuovo esame. 3. E' fondato anche il terzo motivo. Sostenere, come si legge nella sentenza impugnata, che la prova del fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo C) si deduca dall'inopponibilità al fallimento dell'accordo inserito nella proposta di concordato preventivo, regolarmente omologato, stipulato tra l'organo di gestione del trust 'Michele EC e i creditori sociali ed avente ad oggetto il conferimento di beni immobili e l'assunzione di garanzie in funzione del soddisfacimento delle loro pretese, è motivazione apodittica, dal momento che nulla si evince, neanche dalla 5 sentenza di primo grado, in ordine ad una eventuale revoca del concordato preventivo per inadempimento delle obbligazioni assunte. Dunque, anche in relazione al detto capo s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio provveda a colmare la lacuna motivazionale rilevata. 4. Assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo B), esclusa la distrazione dell'ammanco di cassa, e al capo C), con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo B), esclusa la distrazione dell'ammanco di cassa, e di cui al capo C), con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 25/01/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alle conclusioni depositate e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'avvocato RANDAZZO GIOVANNI si riporta a tutti i motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7414 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'interesse di US IU è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 20 novembre 2020, che, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui all'art. 236, comma 2, L.F., ha rideterminato la pena inflittagli. In particolare, la Corte di merito ha ribadito il giudizio di colpevolezza dell'imputato per i fatti di bancarotta documentale e patrimoniale, commessi nella qualità di amministratore della Farmacia Cuore di Gesù Snc., ammessa a concordato preventivo omologato, per avere egli tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari - segnatamente, non avendo contabilizzato la cessione di un ramo di azienda in favore della Jamal Srl;
le operazioni di cessione di quote tra i soci e le movimentazioni finanziarie atte a giustificare il riportato saldo di cassa pari ad Euro 175.493,00 - e distratto dal patrimonio sociale e proprio risorse atte a garantire i debiti sociali, pagando debiti aziendali preesistenti al cambio di gestione sociale, sottraendo il residuo di cassa dell'importo di Euro 175.493,00, e costituendo un trust nel quale faceva confluire beni immobili personali, a nulla rilevando l'impegno, assunto dall'amministrazione del trust con i creditori sociali in sede di concordato, di devolvere loro l'immobile in cui era ubicata la farmacia e di garantire tutti i crediti prededucibili e privilegiati e il 45% dei crediti chirografari. 2. L'atto di impugnativa consta di quattro motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 236, 223, 216 e 217 L.F.; 42 e 49 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in riferimento alla statuizione di conferma della condanna del ricorrente per i fatti di bancarotta fraudolenta documentale. A suffragio è addotto che il commissario giudiziale, per ricostruire il patrimonio sociale e il movimento degli affari, non aveva dovuto far ricorso a documentazione esterna alla contabilità aziendale, sicché, verificatesi mere irregolarità, le stesse avrebbero dovuto essere qualificate come condotte di bancarotta documentale semplice. Infatti, la cessione del ramo d'azienda alla 'lannal' Srl. era stata regolarmente trascritta e, inoltre, non ne sarebbe stata neppure necessaria la contabilizzazione in quanto atto inefficace e come tale inesistente: donde, l'omessa contabilizzazione costituiva condotta inoffensiva e, comunque, non assistita dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. La mancata contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie connesse al saldo di cassa pari ad Euro 175.493,00, non rinvenuto, si risolveva, poi, in una duplicazione della contestazione ed anche della condanna, essendo stato il medesimo fatto ascritto al ricorrente anche al capo B) della rubrica. Infine, la mancata variazione della denominazione sociale a seguito delle cessioni di quote societarie non poteva essere sussunta nella categoria delle rilevazioni contabili e non era tale, comunque, da incidere sulla esatta ed agevole ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 236, 223, 216 L.F.; 42 cod. pen.; 2560 cod. civ. e 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in riferimento alla statuizione di conferma della condanna del ricorrente per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B). E' dedotto a sostegno che i giudici di merito, adagiandosi supinamente sull'interpretazione dell'atto pubblico di donazione in data 19 maggio 2006 - con la quale l'azienda della farmacia era stata ceduta al ricorrente e alla sorella dalla loro madre - offerta dal commissario giudiziale, il quale aveva frainteso il senso di quanto pattuito dalle parti del negozio circa l'adempimento dei debiti aziendali, avevano ritenuto che il pagamento dei debiti connessi ai contratti stipulati per l'esercizio dell'attività aziendale fossero debiti pregressi, dei quali si era accollato l'adempimento la donante, ma così facendo non avevano tenuto conto dell'art. 2560 cod. civ., che stabilisce che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 236, 223, 216 L.F.; 42 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in riferimento alla statuizione di conferma della condanna del ricorrente per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo C). Ad avviso del ricorrente la motivazione rassegnata al riguardo sarebbe inficiata da una radicale illogicità: affermare, infatti, che, a fronte di un concordato preventivo ammesso e regolarmente omologato, la pattuizione stipulata tra l'organo di gestione del trust e i creditori sociali - quanto alla devoluzione al concordato nell'immobile in cui era ubicata la farmacia e quanto all'assunzione della garanzia del pagamento dei crediti prededucibili e privilegiati e del 45% dei crediti chirografari - non fosse loro opponibile in caso di fallimento sarebbe 2 espressione di motivazione astratta ed apodittica, non essendosi giammai verificato il fallimento, ed anzi essendo stato, il detto accordo, parte integrante della proposta concordataria oggetto di vaglio formale e sostanziale del Tribunale, conclusosi con esito positivo. Ciò a voler tacere del profilo della distanza cronologica della costituzione del trust rispetto al momento di emersione dell'insolvenza, suscettibile di incidere sulla prova del dolo della contestata bancarotta patrimoniale. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 219 L.F.; 24 e 27 Cost.; 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno e delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 3. Con memoria in data 22 novembre 2022, il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. 4. Con requisitoria in data 3 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Giovanni Di Leo, ha concluso per l'annullmanto con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi B) e C). CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo è inammissibile. Quanto al fatto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) della rubrica, i giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, hanno giustificato la condanna inflitta al ricorrente evidenziando che, a fronte di comprovate operazioni idonee a modificare l'assetto societario (cessioni di quote da un socio all'altro della Farmacia Sacro Cuore Snc.) ed il patrimonio aziendale (cessione di un ramo d'azienda alla 'Jamal' Srl. ed impiego della somma di Euro 175.493,00 corrispondente al saldo attivo), nulla risultava contabilizzato nelle scritture contabili, non essendo state, in particolare, documentate le movimentazioni finanziarie che avevano sottratto alla società il fondo di cassa. 3 Ne viene che i rilievi al riguardo articolati dal ricorrente sono generici e manifestamente infondati. Segnatamente, non aggrediscono le rationes decidendi della statuizione impugnata né le deduzioni in punto di omessa contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie atte a giustificare il provato ammanco di cassa per Euro 175.493,00, risultando ontologicamente diverse le condotte di sottrazione di risorse dal patrimonio societario (di cui al capo B) e quelle di mancata registrazione delle operazioni tramite le quali se ne era disposto, né quelle in punto di omessa rappresentazione del cambio di denominazione sociale della società, essendo palese che il deficit informativo era riferito alle modificazioni societarie sottostanti, le quali si sarebbero dovute annotare nel libro soci. Le deduzioni in punto di cessione del ramo di azienda alla 'Jarrial' Sri. sono, invece, manifestamente infondate: per un verso, confondono l'inefficacia di un negozio giuridico con l'inesistenza dello stesso;
per altro verso, sono articolate in spregio al pacifico principio di diritto secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L.F. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Rv. 258982; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Rv. 247444). Oggetto della contestazione di cui al capo A) non è, infatti, la sottrazione, la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori, ma l'omessa annotazione nelle scritture contabili, reperite dagli organi della procedura concordataria, di informazioni societarie rilevanti tali da impedire o da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società. L'indicazione ermeneutica sopra riportata consente di respingere, in quanto priva di giuridico pregio, la doglianza in tema di mancata derubricazione del delitto contestato e ritenuto in quello di bancarotta semplice documentale. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, unanime nell'affermare che la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, L.F, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2), L.F, l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla 4 coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, 2019, Rv. 274630): coscienza e volontà ritenute provate in capo al US dalla circostanza che, ad esempio, il commissario giudiziale aveva rilevato la cessione d'azienda alla 'Jamal' Srl. solo compulsando documentazione estranea alle scritture contabili (la trascrizione del detto negozio nei registri all'uopo predisposti). 2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. L'esistenza della clausola di accollo in capo alla donante dei debiti aziendali, contenuta nell'art. 2 dell'atto di donazione della Farmacia Sacro Cuore rogato in data 19 maggio 2006, non prova, di per sé, la bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritta al ricorrente al capo B) della rubrica, per avere destinato risorse aziendali al pagamento dei debiti suddetti pregressi. Ai sensi dell'art. 2560 cod. civ., infatti, dei debiti relativi all'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, continua a rispondere l'alienante, salva diversa volontà dei creditori, ma solidalmente risponde anche l'acquirente ove i debiti risultino dai libri sociali obbligatori. Donde, nel caso di specie, legittimo il pagamento dei debiti aziendali pregressi da parte dei donatari-acquirenti dell'azienda, per potersi ritenere in capo al ricorrente la distrazione di risorse patrimoniali, sussumile nello schema qualificatorio di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F., sarebbe necessaria la prova che egli abbia rinunciato ad agire in regresso nei confronti della donante, obbligata principale, la quale risulta dall'atto di donazione allegato che si fosse altresì riservata la percezione delle attività derivanti dai contratti pregressi (ad esempio i mandati di pagamento della Asl). Dovendosi prendere atto dell'assenza di motivazione sul punto, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua per nuovo esame. 3. E' fondato anche il terzo motivo. Sostenere, come si legge nella sentenza impugnata, che la prova del fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo C) si deduca dall'inopponibilità al fallimento dell'accordo inserito nella proposta di concordato preventivo, regolarmente omologato, stipulato tra l'organo di gestione del trust 'Michele EC e i creditori sociali ed avente ad oggetto il conferimento di beni immobili e l'assunzione di garanzie in funzione del soddisfacimento delle loro pretese, è motivazione apodittica, dal momento che nulla si evince, neanche dalla 5 sentenza di primo grado, in ordine ad una eventuale revoca del concordato preventivo per inadempimento delle obbligazioni assunte. Dunque, anche in relazione al detto capo s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio provveda a colmare la lacuna motivazionale rilevata. 4. Assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo B), esclusa la distrazione dell'ammanco di cassa, e al capo C), con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo B), esclusa la distrazione dell'ammanco di cassa, e di cui al capo C), con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 25/01/2023.