Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2013, n. 28934
CASS
Sentenza 26 marzo 2013

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Il reato di cui all'art. 181, comma primo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto che la permanenza del reato in esame cessasse non con l'ultimazione dei lavori ma soltanto con la privazione della disponibilità del bene al suo proprietario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2013, n. 28934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28934
    Data del deposito : 26 marzo 2013

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