Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10271 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' L POPOLO ITALIANLACO 1 027 1 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO -A Presidente R.G.N. 1592/99 Dott. BE SPANO' Consigliere Cron. 72881 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.06/06/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CANTIERI NAVALE ITALIANI SPA, in persona FINCANTIERI del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, che 10 rappresenta e difende unitamente agli avvocati SPAGNUOLO VIGORITA LUCIANO, BIGGINI UGO, giusta procura speciale atto notar DADO DANIELA di TRIESTE in data 19/11/1998 Rep. N° 46221; ricorrente - contro 2001 PENSA GIOVANNI, TAMBERI GIANCARLO, BOLDRINI TIZIANO, 2675 CERVIA FRANCO, ZANNONI LUCIANO, MARCHETTI GIULIO, -1- TORRACA GIANCARLO, MORELLI ALBERTO, RUSSO CIRILLO ENRICO, elettivamente domiciliati in ROMA presso Ta Vie Cicerone. 60 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso dell'avvocato CASTELLANI RICCARDO, lo studio rappresentati e difesi dall'avvocato GIROMINI ROBERTO, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
SE EL;
- intimato -
avversO la sentenza n. 403/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 10/09/98 R.G.N. 1321/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 06/06/01 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato SPAGNUOLO VIGORITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso, assorbito il 1°. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 13 ottobre 1993 IO NS, IA OL, RL OR, IO HE, NG TI, LU ZA, RA ER, RL AM, BE MO e RI CO US chiedevano al Pretore di La Spezia la condanna della RI Cantieri Navali Italiani s.p.a. al pagamento della indennità di mancato preavviso e del premio di liberalità, denominato premio Ansaldo. Esponevano di aver lavorato per la società convenuta fino al 31 gennaio 1992, data in cui il rapporto di lavoro era cessato a seguito di prepensionamento. La società RI, costituitasi, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda dei lavoratori HE e AM, avendo questi sottoscritto una conciliazione non impugnabile. Nel merito la società rilevava che i ricorrenti si erano determinati autonomamente a presentare la domanda di prepensionamento, per cui non spettava né l'indennità di preavviso (legata ad un recesso datoriale senza preavviso), né il premio Ansaldo, spettante esclusivamente in caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'azienda. All'esito dell'istruttoria il Pretore, con sentenza n. 830 del 1996, in parziale accoglimento del ricorso, condannava la RI al pagamento delle somme dovute a titolo di premio Ansaldo. L'appello della società, cui resistevano i lavoratori, veniva rigettato dal Tribunale di La Spezia con sentenza del 15 giugno/10 settembre 1998. I giudici di secondo grado ritenevano che correttamente il Pretore avesse qualificato come mere quietanze a saldo i verbali sottoscritti dai lavoratori 3 HE e AM, come tali inidonee ad assumere il valore negoziale di una rinuncia. Osservavano poi che il c.d. premio Ansaldo, originariamente necessario per incoraggiare l'esodo del personale in soprannumero, era stato mantenuto per il personale dimesso per raggiunti limiti di età. Rilevavano che anche nel prepensionamento la cessazione del rapporto avviene qualora il dipendente abbia l'anzianità anagrafica e contributiva richiesta dalla legge, ed alla cessazione consegue il pensionamento di vecchiaia. Ritenevano quindi che il premio in questione spettasse anche ai prepensionati. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando due motivi di censura, illustrati con memoria, la RI - Cantieri Navali Italiani s.p.a. Resistono con controricorso i lavoratori, ad eccezione di NG TI. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa della società denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione degli artt. 2113 c.c., 410 e 411 c.p.c. Ricorda che con il primo motivo di appello aveva censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto mere quietanze a saldo i verbali sottoscritti dai lavoratori HE e AM ed assume che il Tribunale non avrebbe minimamente motivato sul rigetto di tale censura. Assume che il fatto che le conciliazioni fossero state sottoscritte in sede sindacale o davanti l'Ufficio provinciale del lavoro garantiva l'effettività 4 della scelta dei lavoratori, in quanto assistiti da un rappresentante sindacale, nonché “la corrispondenza tra realtà normativa e consapevolezza dei diritti in questione". Sostiene la illogicità e carenza di motivazione in ordine alla affermazione secondo cui "non possono ritenersi sufficienti le generiche indicazioni in essi contenute", contenuta nella sentenza di primo grado e ripetuta in quella di appello. Con il secondo motivo la difesa della RI denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 1322 c.c. e dell'art. 16 della legge 115/1981 (nonché dell'art. 4, comma 1, d.l. 390/1989). Rilevato che il Tribunale ha ritenuto che le condizioni di concessione del prepensionamento fossero compatibili con l'istituto del premio Ansaldo, in quanto il dato rilevante risiederebbe nel fatto che anche in questa ipotesi il dipendente verrebbe a lasciare l'azienda per raggiunti limiti di età, sostiene che l'assunto non può essere condiviso: a) perché il prepensionamento è esercitato esclusivamente a domanda dell'interessato, mentre non è configurabile un prepensionamento attuato a mezzo di un licenziamento;
b) perché era sicuro che il premio Ansaldo risultava erogato esclusivamente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa della società per raggiungimento dell'età pensionabile. Al riguardo osserva che il Tribunale ha omesso di rispondere adeguatamente al motivo di appello con il quale si denunciava che il Pretore era caduto in un abbaglio terminologico laddove aveva inteso riferire all'espressione testuale "personale dimesso" il significato, indifferentemente, 5 di personale licenziato ovvero dimissionario. -Assume che la terminologia utilizzata dalla azienda doverosamente contestualizzata (il documento è stato redatto alla fine degli anni '50 -- non può che intendersi nel senso di personale licenziato. Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale o doveva affermare che il prepensionamento deve essere regolato come il recesso datoriale per raggiungimento dei limiti di età, o doveva negare ai ricorrenti il diritto al "premio Ansaldo". Trattandosi di una erogazione introdotta per volontà aziendale, i presupposti per l'insorgenza del relativo diritto sono stati liberamente determinati dalla società; e il Giudice non può sovrapporre alle libere determinazioni negoziali propri criteri di ragionevolezza ed opportunità. Non pertinenti, pertanto, risultano le considerazioni del Pretore e (per derivazione) del Tribunale in ordine alla “ingiustificata disparità di trattamento” fra i lavoratori, a seconda della provenienza della iniziativa di recesso. Non è corretta e neppure prospettabile, poi, una sorta di equiparazione tra licenziamento e risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore per prepensionamento, sulla base dell'estrinseco e non giuridico rilievo dell'interesse aziendale alla estinzione del rapporto. Il secondo motivo, che assume carattere pregiudiziale, è, nei limiti di seguito precisati, fondato. La società riconduce la violazione dell'art. 1322 c.c. ad una errata interpretazione dell'espressione "personale dimesso", non essendo sostenuta da congrua motivazione né rispondente al significato letterale del verbo 6 "dimettere", rapportato all'epoca di formazione del documento (fine degli anni '50), l'opzione ermeneutica prescelta dai giudici di appello. Una volta accertato che per personale "dimesso" si deve intendere il personale il cui rapporto lavorativo era stato risolto ad iniziativa della società, la estensione del premio al personale dimessosi per fruire del prepensionamento finirebbe per violare l'autonomia contrattuale. La censura è fondata. Il verbo dimettere, nella forma transitiva, ha un significato diverso dalla forma riflessiva, indubbiamente più comune nel linguaggio moderno. Nella prima forma il verbo significa, secondo i più diffusi dizionari, rimettere in libertà, lasciare andare, oppure deporre da una carica, imporre di abbandonare un pubblico ufficio o un lavoro subordinato;
dimettersi, invece, nel suo significato più comune sta per abbandonare, con atto di rinuncia, più o meno chiaramente motivato da particolari circostanze, una carica, un ufficio. Nella sentenza impugnata si legge (pag. 4) che la comunicazione di servizio, nell'indicare i presupposti di attribuzione del premio, "parla solo di personale dimesso per raggiunti limiti di età, e non fa quindi alcun accenno all'ipotesi di personale licenziato". Questa affermazione risulta priva di qualsiasi motivazione;
non è spiegato perché, a fronte del senso letterale del verbo dimettere, si sia ritenuto che lo stesso dovesse intendersi esclusivamente nel senso riflessivo, né si è tenuto conto, al fine di ricostruire la intenzione del promittente, della prassi aziendale successiva (attributiva del premio in questione proprio al personale licenziato) 7 Va al riguardo ribadito che i criteri di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. c.c., ivi incluso quello dell'interpretazione secondo buona fede, devono essere rivolti all'individuazione dell'effettivo contenuto della comune intenzione dei contraenti (o della intenzione dell'autore dell'atto unilaterale avente contenuto patrimoniale: art. 1324 c.c.) e non possono giustificare una dilatazione della portata dei patti negoziali (o dell'impegno unilaterale), con l'introduzione di diritti e obblighi diversi da quelli in essi contemplati, nemmeno se tali patti si presentino idonei ad assicurare l'interesse avuto di mira dalle parti (o dalla parte, nel caso degli atti unilaterali) con la stipulazione del contratto stesso o la formazione dell'atto unilaterale (cfr., tra le altre, Cass., 9 aprile 1987 n. 3480). Per tutto quanto esposto il secondo motivo va accolto;
il che rende superfluo, allo stato, l'esame del primo motivo di ricorso. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, per un nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Genova, che provvederà alla interpretazione della disposizione relativa al c.d. premio Ansaldo tenendo conto delle norme di ermeneutica contrattuale e dando adeguatamente conto delle ragioni che lo indurranno ad una interpretazione anziché ad un'altra. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q,M. La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova. 8 Così deciso in Roma il 6 giugno 2001. Il Presidente Il,cons. estensore жилий IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 LUG. 2001 IL CANCELLIERE)g I D , O A L SS L 0 O A 1 B T . , T GA 3 R 3 'A 5 L . E F 7 9